| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 65. Moneta e valori bollati | 
| Capitolo: | 65.2 circolazione | 
| Data: | 30/04/1997 | 
| Numero: | 125 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dai seguenti | 
| Art. 2. 1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato | 
| Art. 3. 1. Dopo l'articolo 5 bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è inserito il seguente | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. [2] | 
| Art. 6. | 
| Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 65.2.20 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.
(G.U. 15 maggio 1997, n. 111).
     1. L'articolo 3 del 
(Omissis).
     1. L'articolo 5 del 
a) nei commi 1, 2, 4 e 5 le parole: "pena pecuniaria" sono sostituite con le parole:
(Omissis);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) nel comma 6 le parole: "pene pecuniarie" sono sostituite con le parole:
(Omissis);
d) il comma 7 è soppresso;
e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
     1. Dopo l'articolo 5 bis del 
(Omissis).
     [1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3 del 
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il modello previsto dal comma 1.]
     1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, del 
     [1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della 
     2. Il regolamento assicura la compatibilità del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee e si attiene ai principi informatori della 
     3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3 bis e 3 ter del 
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 13 del 
[2] Articolo così modificato dall'art. 12 del 
[3] Articolo abrogato dall'art. 13 del