Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 08/08/2017 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...] |
Art. 3. Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 4. Abrogazioni. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 6. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile [...] |
Art. 7. Durata delle concessioni portuali sul lago di Garda in conformità alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 9. Modifica dell’articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 12 ter nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle [...] |
Art. 11. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 1.7.24 - L.R. 8 agosto 2017, n. 22.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2008/122/ce, della comunicazione 2014/c 204/01 nonché modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2017).
(B.U. 11 agosto 2017, n. 77)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione della
TITOLO II
Disposizioni in materia di parchi e biodiversità,
Art. 2. Modifica dell’articolo 2 della
1. La rubrica dell’articolo 2 della
“Art. 2 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della
3. Al comma 3 dell’articolo 2 della
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
“3 bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
5. Sono fatti salvi i piani di gestione dei siti “Natura 2000”, ivi compresi quelli già adottati dalle Comunità Montane, ora Unioni Montane, all’entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III
Disposizioni in materia di turismo,
Art. 3. Modifica dell’articolo 37 della
1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 37 della
“d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all’estero e viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.”.
Art. 4. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 83;
b) il comma 4 dell’articolo 88.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di caccia e prelievo venatorio, comunicazione 2014/C 204/01 del 1 luglio 2014 “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”
Art. 5. Modifica dell’articolo 1 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della
“3 bis. La Regione persegue gli obiettivi di tutela della fauna selvatica e di salvaguardia delle produzioni agricole di cui al presente articolo anche attraverso il coinvolgimento dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, a tal fine attivando strumenti finanziari di sostegno delle imprese agricole nel rispetto degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento alle previsioni finanziarie di cui agli articoli 15, comma 1, e 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.”.
Art. 6. Modifiche dell’articolo 28 della
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della
“1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all’articolo 26, comma 1, della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della
“1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l’erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all’entità del danno, sia attraverso il sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo.”.
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 28 della
a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;
c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall’attività venatoria;
d) contributi per gli oneri di prevenzione.”.
4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della
TITOLO V
Disposizioni in materia di concessioni portuali,
Art. 7. Durata delle concessioni portuali sul lago di Garda in conformità alla
1. La durata delle concessioni demaniali in zona portuale rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 8 della
2. Limitatamente alle categorie individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, al fine di equiparare la durata delle concessioni demaniali in zona portuale a terra con quelle acquee, anche avuto riguardo alla loro connessione, nelle procedure ad evidenza pubblica è stabilita una durata, in conformità al
TITOLO VI
Modifiche della
Art. 8. Modifica dell’articolo 12 della
1. Prima del comma 1 dell’articolo 12 della
“01. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107,108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica o comunicazione in base alla normativa europea.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. Le Strutture competenti per materia della Giunta regionale si conformano alle modalità prescritte dalle disposizioni europee e nazionali relativamente al sistema di notificazione elettronica. La Giunta regionale a tal fine, con proprio provvedimento, disciplina le procedure afferenti gli aiuti di Stato dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente in materia europea.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“2 bis. La Commissione consiliare competente per l’istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l’approvazione da parte del Consiglio regionale, previa acquisizione dell’autorizzazione all’aiuto da parte della Commissione europea.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 12 della
6. Il comma 5 dell’articolo 12 della
7. Il comma 6 dell’articolo 12 della
“6. Le strutture della Giunta regionale competenti per materia garantiscono l’inserimento delle misure di aiuto di cui al comma 1 nel Registro nazionale aiuti (RNA) e l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa europea e nazionale.”.
Art. 9. Modifica dell’articolo 12 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 bis della
Art. 10. Inserimento dell’articolo 12 ter nella
1. Dopo l’articolo 12 bis della
“Art. 12 ter. Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione.
1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all’adozione di uno o più atti in materie di competenza regionale, avuto riguardo alle funzioni amministrative conferite ad enti locali con legge regionale, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali inadempienti, assegna ai medesimi termini specifici per l’adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l’ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti oppure, ove necessario, provvede direttamente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.”.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 11. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.