§ 1.7.24 - L.R. 8 agosto 2017, n. 22.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:08/08/2017
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...]
Art. 3.  Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 6.  Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile [...]
Art. 7.  Durata delle concessioni portuali sul lago di Garda in conformità alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Art. 8.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 9.  Modifica dell’articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...]
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 12 ter nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle [...]
Art. 11.  Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 12.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 1.7.24 - L.R. 8 agosto 2017, n. 22.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2008/122/ce, della comunicazione 2014/c 204/01 nonché modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2017).

(B.U. 11 agosto 2017, n. 77)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, con la presente legge, detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di parchi e biodiversità, direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/29/CE (legge regionale europea 2012)”.

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è sostituita dalla seguente:

 

“Art. 2 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 dopo le parole: “conservazione degli uccelli selvatici,” sono soppresse le seguenti: “le province, le comunità montane e” e dopo le parole: “gli enti gestori delle aree naturali protette” sono aggiunte le seguenti: “e dei parchi di interesse locale di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 dopo le parole: “gestione dei siti della rete Natura 2000” sono soppresse le seguenti: “tra quelli”.

 

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, detta le misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in attuazione dell’articolo 6, comma 1, della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché le misure di conservazione in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.”.

 

5. Sono fatti salvi i piani di gestione dei siti “Natura 2000”, ivi compresi quelli già adottati dalle Comunità Montane, ora Unioni Montane, all’entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di turismo, direttiva 2008/122/CE, relativa alla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, come recepita dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserita la seguente:

“d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all’estero e viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.”.

 

     Art. 4. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”:

a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 83;

b) il comma 4 dell’articolo 88.

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di caccia e prelievo venatorio, comunicazione 2014/C 204/01 del 1 luglio 2014 “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione persegue gli obiettivi di tutela della fauna selvatica e di salvaguardia delle produzioni agricole di cui al presente articolo anche attraverso il coinvolgimento dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, a tal fine attivando strumenti finanziari di sostegno delle imprese agricole nel rispetto degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento alle previsioni finanziarie di cui agli articoli 15, comma 1, e 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.”.

 

     Art. 6. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria”.

1. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

 

“1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all’erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione.”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

“1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l’erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all’entità del danno, sia attraverso il sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo.”.

 

3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “tra le seguenti linee di intervento:

a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;

b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;

c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall’attività venatoria;

d) contributi per gli oneri di prevenzione.”.

 

4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 sono aggiunte le parole: “e della fauna protetta nell’intero territorio regionale”.

 

TITOLO V

Disposizioni in materia di concessioni portuali, direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

 

     Art. 7. Durata delle concessioni portuali sul lago di Garda in conformità alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

1. La durata delle concessioni demaniali in zona portuale rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”, non è prorogabile né rinnovabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Limitatamente alle categorie individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, al fine di equiparare la durata delle concessioni demaniali in zona portuale a terra con quelle acquee, anche avuto riguardo alla loro connessione, nelle procedure ad evidenza pubblica è stabilita una durata, in conformità al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche.

 

TITOLO VI

Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

1. Prima del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, è inserito il seguente:

“01. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107,108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica o comunicazione in base alla normativa europea.”.

 

3. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 è sostituito dal seguente:

“2. Le Strutture competenti per materia della Giunta regionale si conformano alle modalità prescritte dalle disposizioni europee e nazionali relativamente al sistema di notificazione elettronica. La Giunta regionale a tal fine, con proprio provvedimento, disciplina le procedure afferenti gli aiuti di Stato dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente in materia europea.”.

 

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 è inserito il seguente:

“2 bis. La Commissione consiliare competente per l’istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l’approvazione da parte del Consiglio regionale, previa acquisizione dell’autorizzazione all’aiuto da parte della Commissione europea.”.

5. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: “Commissione europea” sono soppresse le seguenti: “; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale”.

 

6. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 è abrogato.

 

7. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 è sostituito dal seguente:

“6. Le strutture della Giunta regionale competenti per materia garantiscono l’inserimento delle misure di aiuto di cui al comma 1 nel Registro nazionale aiuti (RNA) e l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa europea e nazionale.”.

 

     Art. 9. Modifica dell’articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

1. Al comma 1 dell’articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, introdotto dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, le parole: “le modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal beneficiario.” sono sostituite dalle seguenti: “l’individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, l’accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento.”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 12 ter nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

1. Dopo l’articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, introdotto dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, è inserito il seguente:

 

“Art. 12 ter. Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione.

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all’adozione di uno o più atti in materie di competenza regionale, avuto riguardo alle funzioni amministrative conferite ad enti locali con legge regionale, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali inadempienti, assegna ai medesimi termini specifici per l’adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l’ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti oppure, ove necessario, provvede direttamente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.”.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

 

     Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.