Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 07/11/2013 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Oggetto |
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 10. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 11. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 12. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 13. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 14. Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 15. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 16. Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 17. Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni |
Art. 18. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell’attività di estetista" e successive modificazioni |
Art. 19. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore" e successive modificazioni |
Art. 20. Modifica all’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...] |
Art. 21. Finalità e oggetto |
Art. 22. Principi e criteri direttivi |
Art. 23. Abrogazioni |
Art. 24. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 25. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 26. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 27. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 28. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 29. Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle [...] |
Art. 30. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 31. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 32. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 33. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
§ 1.7.17 - L.R. 7 novembre 2013, n. 27.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013).
(B.U. 8 novembre 2013, n. 95)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della
TITOLO II
Adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa statale di recepimento della
Art. 2. Oggetto
1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Titolo, adegua la propria legislazione alle disposizioni di cui al
CAPO I
Disposizioni in materia di commercio
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
"3 bis. Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3, il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del
4. All’alinea del comma 5 dell’articolo 2 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della
1. Le lettere m) e n) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
"Art. 4
Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5, del
2. Al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71 del
3. L’indicazione dell’eventuale persona preposta all’attività nominata, ai sensi dell’articolo 71 del
4. All’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.
5. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applicano le disposizioni di cui al
6. Con riferimento ai corsi di formazione professionale per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a), del
a) le modalità di organizzazione;
b) i requisiti di accesso, anche alle prove finali;
c) la durata;
d) le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla salute, all’informazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla tutela ed informazione del consumatore.
7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale sente le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell’ANCI regionale.
8. I corsi di cui al comma 6 sono realizzati anche tramite convenzioni con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della
9. Fino all’approvazione delle disposizioni di cui al comma 6, i corsi vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.".
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della
"1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64, comma 3, del
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della
"2. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del
3. Al comma 8 dell’articolo 8 della
Art. 7. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
"Art. 8 bis. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela
1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64, comma 3, del
2. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:
a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e sorvegliabilità e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del
4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici.".
Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 9 della
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della
"2. La SCIA è presentata al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività di somministrazione.".
4. Al comma 3 dell’articolo 9 della
5. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della
"a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1;".
6. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della
"a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti;".
7. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della
"3 bis. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del
8. Al comma 5 dell’articolo 9 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della
1. La rubrica dell’articolo 11 della
2. Il comma 1 dell’articolo 11 della
"1. L’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, del
3. Il comma 2 dell’articolo 11 della
"2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla
4. Il comma 3 dell’articolo 11 della
"3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.".
5. Il comma 4 dell’articolo 11 della
"4. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque non può avere durata superiore ai trenta giorni consecutivi.".
Art. 10. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
"1. All’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis.".
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della
"2. Per l’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è necessario:
a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1, nonché dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti, e il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità;
b) la presentazione della SCIA al comune competente per territorio contenente l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati.".
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
"2 bis. Nei casi di cui al comma 2, per l’installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un’unica SCIA.
2 ter. L’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi ai sensi del comma 2 è aggiornata annualmente tramite comunicazione al comune.".
Art. 12. Modifiche all’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
"Art. 15
Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 8 e 8 bis per atto tra vivi o a causa di morte è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 64, commi 1 e 4, del
2. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio il titolo abilitativo di subingresso è valido fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell’esercizio può presentare una nuova SCIA per subingresso purché in presenza dei requisiti di cui all’articolo 4. Il proprietario decade dal titolo abilitativo se entro il termine di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del
3. Nel caso di morte del legale rappresentante o dell’eventuale persona preposta all’attività, i soci, purché in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, possono continuare l’attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio. Entro il termine di centottanta giorni dall’apertura della successione, salvo che il comune non conceda una proroga, qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili all’interessato, deve essere presentata al comune idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
4. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande può continuare l’attività alle stesse condizioni del dante causa previa presentazione della SCIA. Entro novanta giorni dal conferimento, deve essere dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell’attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del
5. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o dell’eventuale persona preposta all’attività ai sensi dell’articolo 71 del
6. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un’attività di cui all’articolo 9, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA al comune competente entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l’obbligo del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell’articolo 13.".
Art. 13. Modifiche all’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
"Art. 17
Decadenza, sospensione e revoca
1. I titoli abilitativi di cui all’articolo 8, comma 1 e 8 bis decadono nei casi stabiliti dall’articolo 64, comma 8, del
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall’inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l’attività autorizzata ai sensi dell’articolo 8 o l’attività di cui agli articoli 8 bis e 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Quando il titolare dell’esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all’articolo 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui agli articoli 8 bis e 9.".
Art. 14. Abrogazione dell’articolo 31 della
1. L’articolo 31 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 32 della
1. Il comma 1 dell’articolo 32 della
"1. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 1, della
2. Il comma 2 dell’articolo 32 della
"2. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la presentazione della SCIA, ovvero quando è disposta la sospensione dell’attività, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.".
3. Al comma 3 dell’articolo 32 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 36 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 della
Art. 17. Modifiche all’articolo 37 della
1. Il comma 2 dell’articolo 37 della
"2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trova applicazione la vigente normativa statale, in quanto compatibile.".
CAPO II
Disposizioni in materia di artigianato
Art. 18. Modifica all’articolo 2 della
1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 2 della
Art. 19. Modifica all’articolo 2 della
1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 2 della
Art. 20. Modifica all’articolo 34 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della
"5 bis. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori, destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.".
TITOLO III
Attuazione della
Art. 21. Finalità e oggetto
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla
2. La Regione, in attuazione della
3. La Giunta regionale provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli stessi [1].
Art. 22. Principi e criteri direttivi
1. La Giunta regionale nell’approvazione degli atti di cui all’articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti principi e criteri direttivi [2]:
a) garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla
b) assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;
c) disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto dall’articolo 12 del
d) prevedere che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;
e) prevedere che l’autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute;
f) prevedere che l’autorizzazione unica, che deve contenere anche l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell’impianto, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;
g) disporre con l’autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l’impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
h) disciplinare l’impegno del proponente alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
i) [disciplinare le ipotesi per il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni per gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico] [3];
j) disciplinare i tempi per l’attivazione degli impianti autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;
k) valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto esistente.
2. L’ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della
3. [La disciplina del regolamento di cui all’articolo 21 non si applica alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso; è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere espressamente l’applicazione della nuova disciplina] [4].
4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili [5].
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 7 della
b) la
c) l’articolo 10 della
TITOLO IV
Modifiche alla
Art. 24. Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 25. Modifica all’articolo 6 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 26. Modifica all’articolo 7 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 27. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 5 dell’articolo 8 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della
"5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.".
Art. 28. Modifica all’articolo 12 della
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 29. Inserimento dell’articolo 12 bis nella
1. Dopo l’articolo 12 della
"Art. 12 bis. Procedure di recupero
1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del
Art. 30. Modifiche all’articolo 13 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della
2. Al comma 2 dell’articolo 13 della
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della
Art. 31. Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della
Art. 32. Modifica all’articolo 16 della
1. Al comma 3 dell’articolo 16 della
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 33. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 6 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 6 della
[4] Comma abrogato dall'art. 6 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della