§ 3.9.44 - R.R. 29 dicembre 2000, n. 1.
Disciplina dell'attività di tassidermia.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:29/12/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Definizione dell'attività.
Art. 2.  Esercizio dell'attività di tassidermia.
Art. 3.  Esame di abilitazione.
Art. 4.  Oggetto dell'attività di tassidermia.
Art. 5.  Autorizzazioni in deroga.
Art. 6.  Adempimenti ed obblighi.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.  Abrogazione.
Art. 9.  Norme transitorie.


§ 3.9.44 - R.R. 29 dicembre 2000, n. 1.

Disciplina dell'attività di tassidermia.

(B.U. n. 1 del 2 gennaio 2001).

 

Art. 1. Definizione dell'attività.

     1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, didattico od amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di animali vertebrati, o di soggetti appartenenti ad altre classi zoologiche, che rendono possibile la conservazione dell'aspetto esteriore dei medesimi.

 

     Art. 2. Esercizio dell'attività di tassidermia.

     1. L'esercizio dell'attività di tassidermia è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente.

     2. Coloro che svolgono l'attività di tassidermia sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Sono esentati da tale obbligo i dipendenti di Enti ed Istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, purché prestino la loro opera esclusivamente per l'Ente di appartenenza, segnalando comunque la propria attività al Presidente della Provincia competente per territorio.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 3.

 

     Art. 3. Esame di abilitazione.

     1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia è conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla Commissione regionale per la tassidermia nominata dal Presidente della Giunta Regionale.

     2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è composta da:

     a) il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, con funzioni di Presidente;

     b) due esperti in materia venatoria [1].

     3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Struttura regionale di cui al precedente comma secondo.

     4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacità di riconoscere le specie di cui al successivo articolo 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di tassidermia.

     5. Ai membri esterni della Commissione spetta l'indennità giornaliera ed il rimborso spese sostenute nella misura di cui all' articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

 

     Art. 4. Oggetto dell'attività di tassidermia.

     1. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

     a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

     b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;

     c) fauna domestica;

     d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati.

 

     Art. 5. Autorizzazioni in deroga.

     1. La Provincia può autorizzare la preparazione tassidermica di ogni tipo di esemplare non riconducibile alle categorie di cui al precedente art. 4 qualora il medesimo sia stato rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

     2. La Provincia rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata. In caso di diniego, la Provincia provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.

     3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le Province hanno autorizzato la preparazione tassidermia possono essere detenuti dal privato.

 

     Art. 6. Adempimenti ed obblighi.

     1. Il tassidermista deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato presso la Provincia territorialmente competente, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette consegnatigli per la preparazione; in particolare deve indicare la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonché le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.

     2. Il tassidermista deve altresì compilare apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente, oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui al comma 1. Una copia del suddetto modulo deve essere consegnata al proprietario delle spoglie ed una inviata alla Provincia competente entro 48 ore dal ricevimento delle spoglie medesime.

     3. Su tutte le preparazioni di soggetti appartenenti alle specie protette deve essere apposto un contrassegno inamovibile, approvato dalla Provincia, indicante il numero di riferimento nel registro di cui al comma 1.

     4. Le Province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

     5. Il tassidermista, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria opera.

     6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività ed al deposito degli animali preparati o da preparare.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione, da parte della Provincia territorialmente competente, delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, comma 2, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 [2].

     2. E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 8. Abrogazione.

     1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3.

 

     Art. 9. Norme transitorie.

     1. I tassidermisti già autorizzati a svolgere la propria attività ai sensi del Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3, sono esonerati dal conseguimento dell'abilitazione purché, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dichiarino, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, di svolgere attività di tassidermia con iscrizione presso il Registro delle imprese artigiane. La dichiarazione deve essere trasmessa alla Provincia territorialmente competente nonché, per conoscenza, alla Regione.

     2. [3].


[1] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 del R.R. 6 dicembre 2001, n. 4.

[3] Comma abrogato dall’art. 1 del R.R. 14 ottobre 2002, n. 3.