§ 1.2.7 - L. 4 febbraio 1963, n. 129.
Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:04/02/1963
Numero:129


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 2.      Il piano, in particolare, deve:
Art. 3.      Il progetto di piano è deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il bilancio, [...]
Art. 4.      Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'art. 380 del testo [...]
Art. 5.      Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si farà fronte in quanto a lire 295 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 140 dello stato di [...]


§ 1.2.7 - L. 4 febbraio 1963, n. 129.

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.

(G.U. 2 marzo 1963, n. 59).

 

Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

     Per i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.

     Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale.

 

     Art. 2.

     Il piano, in particolare, deve:

     a) considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente sviluppo economico;

     b) accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;

     c) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai precedenti punti e redigere un preventivo generale di spesa tenendo anche conto dei progetti delle opere già elaborati dai Comuni, dai Consorzi di comuni o da Enti pubblici che gestiscono acquedotti già esistenti o in via di costituzione per la costruzione e la gestione di acquedotti;

     d) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liquidi;

     e) armonizzare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitati con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione.

 

     Art. 3.

     Il progetto di piano è deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni [1].

     Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo articolo 5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

     I Comuni e gli Enti interessati possono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale, osservazioni sulle quali danno parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

     Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri [1].

     Il decreto di approvazione è pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento.

 

     Art. 4.

     Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti e liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi [2].

     All'uopo è autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni.

     Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvederà agli stanziamenti per gli esercizi successivi.

     Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 5.

     Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi direttivi [3]:

     a) possibilità di disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui all'articolo 2, lettera b), al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

     b) modificazione della procedura prevista dalle norme vigenti, in materia di concessioni di acque pubbliche, mediante semplificazione degli adempimenti ivi prescritti, sia per i privati che per la pubblica Amministrazione;

     c) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti dal piano, anche in sostituzione o modifica delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, rimanendo fermo l'obbligo di autorizzazione annuale con legge di bilancio. Il sistema dovrà prevedere la possibilità di opzione tra contributi statali diretti e contributi in annualità a favore degli Enti locali interessati e degli Enti autorizzati alla gestione dagli acquedotti, graduando i contributi in funzione della diversa urgenza delle opere al fine di assicurare una equilibrata utilizzazione delle risorse idriche per l'intero territorio nazionale;

     d) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue con gli stessi criteri di cui al punto c).

     Nelle leggi delegate, il Governo terrà presente la competenza attribuita alle Regioni, in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale, dall'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si farà fronte in quanto a lire 295 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo ed in quanto a lire 155 milioni mediante riduzione del capitolo 106, articolo 1, dello stesso stato di previsione.

     E' ridotta, corrispondentemente, di lire 295 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Il termine di cui al presene comma è stato prorogato di due anni dall'art. 1 della L. 1 luglio 1966, n. 506.

[1] Il termine di cui al presene comma è stato prorogato di due anni dall'art. 1 della L. 1 luglio 1966, n. 506.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 1 luglio 1966, n. 506.

[3] Il termine di cui al presente alinea è stato prorogato di due anni dall'art. 1 della L. 1 luglio 1966, n. 506.