Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 17/07/2012 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della L.R. 25/2011) |
Art. 2. (Integrazione all’articolo 9 della L.R. 25/2011) |
Art. 3. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della L.R. 25/2011) |
Art. 4. (Integrazione all’articolo 93 della L.R. 7/2003) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 1 della L.R. 9/2011) |
Art. 6. (Modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.241 - L.R. 17 luglio 2012, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche", integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012.
(B.U. 25 luglio 2012, n. 40)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 (Fondo speciale) del TITOLO I (Fondo speciale e misure destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio montano) della
2. Il comma 4, dell’art. 1, della
"4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla
Art. 2. (Integrazione all’articolo 9 della
3. Al comma 2, dell’articolo 9, della
"b bis) in presenza di domanda di derivazione in sanatoria."
Art. 3. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della
1. Al comma 1, dell’articolo 12, della
2. Dopo il comma 1, dell’articolo 12, della
"1 bis. Per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell’articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta."
Art. 4. (Integrazione all’articolo 93 della
1. Dopo la prima lettera i), del comma 5, dell’articolo 93 della
"i bis) zootecnico: è equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all’articolo 12, comma 5 della
2. La previsione di cui al presente articolo trova copertura nell’adeguamento del canone di cui all'articolo 3.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 10, dell’articolo 1, della
2. Al comma 14, dell’articolo 1, della
3. Al comma 16, dell’articolo 1, della
Art. 6. (Modifica all'art. 63 della
1. Al comma 2, dell'articolo 63, della L.R. 10.1.2012, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2012) le parole "31 luglio 2012" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2012".
2. I commi da 3 a 14 dell'articolo 63 della
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.