§ 2.4.44 - L.R. 5 agosto 2003, n. 11.
Norme in materia di Comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:05/08/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Natura.
Art. 3.  Ambiti territoriali.
Art. 4.  Territori classificati montani.
Art. 5.  Modalità per la costituzione delle Comunità Montane.
Art. 6.  Modalità di approvazione dello Statuto.
Art. 7.  Procedimento di concertazione.
Art. 8.  Organi della Comunità Montana.
Art. 9.  Composizione dell'organo rappresentativo.
Art. 10.  Rinnovo e permanenza in carica dell'organo rappresentantivo comunitario.
Art. 11.  Composizione dell'organo esecutivo.
Art. 12.  Elezione degli organi esecutivi.
Art. 13.  Presidente.
Art. 14.  Strumenti di programmazione comunitari.
Art. 15.  Criteri di ripartizione dei finanziamenti.
Art. 16. 
Art. 17.  Rapporti con altri enti.
Art. 18.  Disposizioni transitorie.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20.  Abrogazione di norme.
Art. 21.  Urgenza.


§ 2.4.44 - L.R. 5 agosto 2003, n. 11. [1]

Norme in materia di Comunità montane.

(B.U. 27 agosto 2003, n. 24).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. In attuazione del D.Lgs. 267/2000, la presente legge disciplina la costituzione delle Comunità Montane, di seguito denominate Comunità, detta norme per il loro funzionamento e dispone l'adeguamento dei relativi statuti alle nuove disposizioni sulla composizione degli organi, realizzando il complessivo riordino della legislazione regionale vigente.

 

     Art. 2. Natura.

     1. Le Comunità sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

 

     Art. 3. Ambiti territoriali.

     1. Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità sono individuati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, a seguito del procedimento di concertazione di cui al successivo art. 7.

     2. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata nel rispetto della legge statale, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico - sociale;

     b) adeguatezza all'esercizio delle funzioni proprie o conferite, nonché all'esercizio associato di funzioni dei Comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112, art. 3, comma 2 ed alla L.R. 11/99;

     c) tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale.

     3. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dagli ambiti territoriali i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, possono essere inclusi i Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della Comunità.

     4. L'esclusione di Comuni dalle Comunità, effettuata ai sensi del presente art., non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di Comuni non montani nella Comunità, non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.

     5. La ridelimitazione degli ambiti territoriali e la conseguente revisione delle Comunità può essere realizzata, con cadenza non inferiore al quinquennio, con le stesse modalità di cui al presente articolo. Nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le comunità montane, il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art.5 riguarda comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunità stesse.

 

     Art. 4. Territori classificati montani.

     1. Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio è classificato montano ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale, indicati nella tabella "A", allegata alla presente legge.

     2. Le variazioni della classificazione dei territori montani sono disposte con delibera del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, nel rispetto della normativa statale.

 

     Art. 5. Modalità per la costituzione delle Comunità Montane.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'art. 3, comma 1, provvede alla costituzione delle Comunità Montane tra i Comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati nella deliberazione stessa.

     2. Con il medesimo decreto sono individuate le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità.

 

     Art. 6. Modalità di approvazione dello Statuto.

     1. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della Comunità Montana con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati.

     2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie.

     4. Lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio della Comunità e dei Comuni membri.

     5. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Comunità.

 

     Art. 7. Procedimento di concertazione.

     1. Allo scopo di definire gli ambiti territoriali, la concertazione si svolge tra la Giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (A.N.C.I. - U.P.A. - U.N.C.E.M) e si realizza garantendo alle Comunità ed ai Comuni interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni.

     2. Il procedimento è avviato dalla Giunta Regionale, anche a seguito di richiesta da parte delle associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali interessate alla materia.

     3. I risultati della concertazione sono constatati, entro 45 giorni dall'inizio del procedimento, in apposito verbale redatto congiuntamente dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

     4. La proposta concertata è comunicata tempestivamente, a cura della Giunta Regionale, a ciascuna Comunità ed a ciascun Comune interessato, con invito a deliberare e comunicare, entro i successivi 20 giorni, eventuali osservazioni e proposte alternative.

     5. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse, con la redazione di un verbale integrativo, tenuto conto delle deliberazioni trasmesse dalle Comunità e dai Comuni.

     6. Nei 30 giorni successivi, la Giunta Regionale adotta la proposta concertata, motivando espressamente in ordine ad eventuali aspetti che non risultino concordemente definiti in sede concertativa ed alle eventuali osservazioni e proposte delle Comunità e dei Comuni non recepite.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

 

     Art. 8. Organi della Comunità Montana.

     1. La Comunità, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, ha un organo rappresentativo - consiglio, un organo esecutivo - giunta - ed un presidente.

 

     Art. 9. Composizione dell'organo rappresentativo.

     1. L'organo rappresentativo della Comunità è costituito esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.

     2. [In mancanza, il difensore civico regionale, ove costituito, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 267/2000] [2].

     3. A ciascun Comune è attribuito, in seno all'organo consiliare, un numero di rappresentanti pari a tre, eletti a scrutinio palese, con il sistema del voto limitato ad uno e, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, è ad esse riservato un seggio; tale riserva non opera nel caso in cui la minoranza non sia costituita.

     4. Risulta eletto chi, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, consegue il maggior numero di voti.

     5. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

     6. Le deliberazioni di elezione dei rappresentanti dei Comuni sono immediatamente esecutive.

     7. In caso di morte, dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un componente del consiglio comunitario, il Comune interessato provvede, entro venti giorni, alla surroga del rappresentante da sostituire, con le stesse modalità previste per l'elezione dei consiglieri comunitari.

     8. Le dimissioni vanno indirizzate contestualmente all'organo rappresentativo comunitario ed al consiglio comunale di provenienza; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. La surroga dei consiglieri dimissionari deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissione stesse.

     9. I componenti dell'organo rappresentativo restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

     10. In caso di gestione commissariale, i consiglieri appartenenti al disciolto Consiglio comunale permangono in carica fino alla nomina dei successori; ove lo scioglimento consegua a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, i consiglieri cessati decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno all'organo comunitario.

     11. In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei propri rappresentanti.

     12. Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, l'organo rappresentativo comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione. A tal fine le deliberazioni dovranno essere trasmesse nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adozione.

     13. I casi di ineleggibilità e/o incompatibilità sono quelli contemplati dal D.Lgs. 267/2000 per i consiglieri degli altri enti locali.

 

     Art. 10. Rinnovo e permanenza in carica dell'organo rappresentantivo comunitario.

     1. Il rinnovo dell'organo rappresentativo comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli comunali e dura in carica fino all'insediamento di quello successivo.

 

     Art. 11. Composizione dell'organo esecutivo.

     1. L'organo esecutivo è composto dal Presidente e dal seguente numero massimo di componenti:

     a) quattro per le comunità con popolazione montana fino a 15.000 abitanti;

     b) sei per le comunità con popolazione montana fino a 30.000 abitanti;

     c) otto per le comunità con popolazione montana superiore a 30.000 abitanti.

     2. Lo Statuto della Comunità, nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, fissa il numero di componenti dell'organo esecutivo.

 

     Art. 12. Elezione degli organi esecutivi.

     1. L'organo rappresentativo della Comunità elegge il Presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo con un'unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità.

     2. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

     3. Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

     4. In caso di dimissioni del Presidente, decade l'organo esecutivo; in tal caso la nuova elezione avviene con la procedura di cui al presente art., entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, pena lo scioglimento dell'organo rappresentativo.

     5. La surroga di uno o più componenti l'organo esecutivo deve avvenire nella prima seduta dell'organo rappresentativo successiva alla vacanza. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del suo successore.

     6. Le deliberazioni di elezione del Presidente e dell'organo esecutivo sono immediatamente esecutive.

 

     Art. 13. Presidente.

     1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

     2. La carica è cumulabile con quella di sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità.

     3. Il Presidente convoca e presiede l'organo esecutivo e rappresentativo predisponendone l'ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Comunità.

     4. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni.

     5. Il Presidente è tenuto a riunire l'organo rappresentativo, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

 

     Art. 14. Strumenti di programmazione comunitari.

     1. Gli strumenti di programmazione delle Comunità Montane sono quelli previsti e disciplinati dagli artt. 8 e 10 della L.R. 95/2000.

     2. All'art. 8, comma 6, della L.R. 95/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

     6 bis. Ai fini dell'approvazione, il Consiglio Provinciale esamina lo strumento programmatorio entro 60 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine, il piano si intende approvato.

     6 ter. In caso di approvazione condizionata, la Comunità provvede ad inviare alla Provincia i provvedimenti di adeguamento richiesti, entro e non oltre 30 giorni; la definitiva approvazione del Piano è adottata dal Consiglio Provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti comunitari.

 

     Art. 15. Criteri di ripartizione dei finanziamenti.

     1. Le risorse regionali per l'esercizio di funzioni conferite sono ripartite ed assegnate secondo criteri omogenei definiti nella sede e con le procedure previste per l'attuazione del D.Lgs. 112/1998, art. 3, comma 5. Nella stessa sede sono concertate le eventuali modifiche dei criteri di ripartizione stabiliti nel comma 4.

     2. Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione Europea o da atti di programmazione negoziata, nonché i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere e di interventi, previsti nei Piani di Sviluppo Socio Economico, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono ripartiti ed assegnati in conformità delle rispettive discipline specifiche.

     3. I finanziamenti regionali per le finalità di cui alla L.R. 9 aprile 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sono ripartiti e assegnati in base ai criteri di cui al comma successivo.

     4. I contributi della Regione alle spese di funzionamento degli enti di cui all’art. 16 della presente legge, sono ripartiti fra le comunità sulla base dei seguenti coefficienti:

     a) 40% in parti uguali;

     b) 25% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

     c) 25% in base all’indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all’ultimo quinquennio;

     d) 10% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti [3].

 

     Art. 16. [4]

     1. La Regione concede annualmente un contributo alle comunità per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.

     2. L’erogazione del contributo è disposto con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all’art. 15, comma 4 della presente legge, ad avvenuta pubblicazione della legge di bilancio.

     3. Le comunità devono trasmettere entro il 30 giugno, alla Giunta regionale - Direzione Riforme istituzionali enti locali, controlli copia del bilancio preventivo annuale munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge ed entro il 30 settembre copia del conto consuntivo, munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge.

 

     Art. 17. Rapporti con altri enti.

     1. Salvo diverse disposizioni di legge regionale, le funzioni amministrative richiedenti l'esercizio associato in ambito coincidente con il territorio della Comunità sono esercitate dalla Comunità stessa.

     2. La Comunità esercita altresì, per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni amministrative e i compiti di gestione relativi ad enti e organismi nel cui ambito territoriale è ricompresa, nelle forme e con le modalità stabilite dallo Statuto.

     3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, la Comunità ricerca e attua, nell'interesse dei Comuni partecipanti, rapporti di collaborazione e forme di cooperazione con gli altri enti operanti nel proprio territorio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni di cui agli artt.8, 9,10, 11, 12 e 13 della presente legge si applicano, salvo diversa disciplina prevista dagli Statuti degli Enti interessati adeguata ai principi dettati dal D.L. vo 18 agosto 2000, n. 267.

     2. Le Comunità, costituite ai sensi della presente legge, approvano o adeguano il proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art.5.

     3. Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5, le Comunità sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nell’allegata tabella "B".

     4. Con i medesimi decreti di cui all'art. 5 sono dettate le disposizioni per l'eventuale successione, anche parziale, tra le Comunità, di cui al comma 1 e quelle costituite ai sensi della presente legge.

     5. In caso di ridelimitazione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 3, comma 5, il Presidente della Giunta Regionale adotta i provvedimenti di cui all'art. 5.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 3, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 122440 denominato "Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità della Legge 93/1981 e della L.R. 9 aprile 1997, n. 29" e 122341 denominato "Fondo nazionale ordinario degli investimenti per le Comunità Montane ", del bilancio di previsione.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.16 della presente legge, la Regione fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 121540, denominato "Contributo in favore delle Comunità montane".

     3. Per gli esercizi futuri l'entità dello stanziamento viene fissata dalle leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

     [4. Le disposizioni di cui all'art. 15 hanno vigore dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge] [5].

 

     Art. 20. Abrogazione di norme.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) L.R. 6.12.1994, n° 92: Riordino delle Comunità Montane;

     b) L.R. 25.10.1996, n° 101: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 92/1994, avente per oggetto: Riordino delle Comunità Montane;

     c) L.R. 19.12.1995, n. 141: Integrazione all'art. 31 della L.R. 92/1994 concernente: Riordino delle comunità montane;

     d) L.R. 19.12.1995, n. 142: Modifiche alla legge regionale: Integrazione all'art. 31 della L.R. 92/1994 concernente: Riordino delle comunità montane;

     e) L.R. 17.5.1985, n. 49: Ripartizione ed assegnazione di fondi alle Comunità Montane e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 21. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10.

[2] Comma soppresso dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[5] Comma soppresso dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.