§ 1.4.6 - D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090.
Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:11/03/1968
Numero:1090


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, dispone con propri decreti il vincolo, totale o parziale, delle riserve idriche di cui all'art. 2, lettera b), della legge 4 [...]
Art. 2.      Per le acque che abbiano formato oggetto di riconoscimento o di concessione, il vincolo ha effetto dalla data di scadenza o comunque di cessazione delle rispettive utenze, salva, per il tempo [...]
Art. 3.      Il vincolo ha la durata di anni venticinque e può essere prorogato fino ad altri venticinque anni
Art. 4.      Nelle regioni a statuto speciale il vincolo per le acque appartenenti al demanio regionale è disposto con provvedimento dei competenti organi regionali, ferme restando le altre disposizioni del [...]
Art. 5.      Il vincolo viene integrato, modificato o revocato con i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, in correlazione a varianti del piano regolatore generale degli acquedotti
Art. 6.      Le domande per la concessione, ai fini dell'utilizzazione per il piano generale degli acquedotti delle acque vincolate ai sensi del presente decreto legislativo sono istruite e decise a norma [...]
Art. 7.      Resta salva la competenza regionale per quanto concerne la concessione delle acque
Art. 8.      Per tutte le derivazioni interessanti il piano generale degli acquedotti e per le relative opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di [...]
Art. 9.      Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, [...]
Art. 10.      Le acque oggetto del vincolo possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quelli previsti dal piano degli acquedotti, con durata, però, limitata fino alla attuazione totale o [...]
Art. 11.      Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti, previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art. 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati, [...]
Art. 12.      La riserva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è imposta con l'art. 3, comma 2°, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, sulle acque [...]
Art. 13.      Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, approvato ai sensi dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, [...]
Art. 14.      Per la esecuzione delle opere di cui al precedente art. 13 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, nella spesa riconosciuta necessaria, un contributo in capitale nella [...]
Art. 15.      Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14
Art. 16.      I comuni e gli enti di cui all'art. 13 hanno facoltà di optare per la esecuzione delle opere indicate agli articoli precedenti tra la concessione del contributo trentacinquennale in annualità e [...]
Art. 17.      Nei territori meridionali indicati nell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, ed in quelli depressi e montani dell'Italia settentrionale e centrale indicati rispettivamente negli articoli 1 [...]
Art. 18.      I comuni e gli enti interessati che beneficiano del contributo ai sensi dei precedenti articoli 13 e 15 per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione delle opere previste dal presente decreto [...]
Art. 19.      Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici verranno annualmente fissati i limiti di impegno per la concessione dei contributi in annualità di cui agli articoli 13 e [...]
Art. 20.      Al fine di individuare le opere da eseguire con gli interventi previsti dal presente decreto legislativo, il Ministero dei lavori pubblici formula programmi quinquennali di entità rispondente [...]


§ 1.4.6 - D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090.

Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione).

(G.U. 28 ottobre 1968, n. 276).

 

     Articolo unico.

     Sono approvate le norme di attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti nel testo unito al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

 

 

Art. 1.

     Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, dispone con propri decreti il vincolo, totale o parziale, delle riserve idriche di cui all'art. 2, lettera b), della legge 4 febbraio 1963, n. 129, al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano degli acquedotti, approvato a norma dell'art. 3 della stessa legge.

     I decreti previsti nel precedente comma indicano la portata delle risorse idriche da utilizzare nonché i singoli abitati o gruppi di abitati da servire, in conformità del piano approvato.

     Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 2.

     Per le acque che abbiano formato oggetto di riconoscimento o di concessione, il vincolo ha effetto dalla data di scadenza o comunque di cessazione delle rispettive utenze, salva, per il tempo anteriore, l'applicazione degli articoli 45, 46 e 47 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Il vincolo può essere imposto anche su acque non ancora iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, fermo il disposto dell'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Nel caso che, successivamente alla iscrizione, le acque formino oggetto di riconoscimento o di concessione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del detto regio decreto, alle rispettive utenze si applica il disposto del primo comma.

 

     Art. 3.

     Il vincolo ha la durata di anni venticinque e può essere prorogato fino ad altri venticinque anni.

 

     Art. 4.

     Nelle regioni a statuto speciale il vincolo per le acque appartenenti al demanio regionale è disposto con provvedimento dei competenti organi regionali, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto e della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

     Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5.

     Il vincolo viene integrato, modificato o revocato con i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, in correlazione a varianti del piano regolatore generale degli acquedotti.

 

     Art. 6.

     Le domande per la concessione, ai fini dell'utilizzazione per il piano generale degli acquedotti delle acque vincolate ai sensi del presente decreto legislativo sono istruite e decise a norma degli articoli 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.

     Il provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga al disposto degli articoli 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il comitato tecnico amministrativo e l'intendente di finanza competente per territorio, provvede, in via definitiva, sulle domande di concessione che riguardino le piccole derivazioni anche se avverso di esse siano state presentate opposizioni o domande concorrenti.

     Nei confronti delle domande di concessione di cui ai commi che precedono non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quelli previsti dal piano.

 

     Art. 7.

     Resta salva la competenza regionale per quanto concerne la concessione delle acque.

     Valgono anche in tal caso le disposizioni contenute nel terzo comma del precedente art. 6.

 

     Art. 8.

     Per tutte le derivazioni interessanti il piano generale degli acquedotti e per le relative opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per i lavori e impianti occorrenti sia alla costruzione che all'esercizio della derivazione, comprese le condotte principali dell'acqua e le linee di trasmissione per l'energia elettrica.

     Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, ed il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze, possono dichiarare urgente e indifferibile l'esecuzione dei lavori anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

     Il provvedimento del provveditore regionale alle opere pubbliche è definitivo.

     Valgono per il resto tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 33 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 9.

     Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, permettere che, senza l'obbligo della cauzione, in deroga all'art. 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione.

     L'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

     Il provvedimento del provveditore è definitivo.

     Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, alle condizioni suddette, dall'ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al provveditore alle opere pubbliche.

 

     Art. 10.

     Le acque oggetto del vincolo possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quelli previsti dal piano degli acquedotti, con durata, però, limitata fino alla attuazione totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto.

 

     Art. 11.

     Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti, previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art. 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati, oltre che per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo.

 

     Art. 12.

     La riserva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è imposta con l'art. 3, comma 2°, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, sulle acque comprese nel progetto di piano regolatore generale degli acquedotti, permane fino alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano.

 

     Art. 13.

     Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, approvato ai sensi dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni, ai loro consorzi ed agli enti autorizzati alla gestione degli acquedotti, che siano interessati ai lavori suddetti, il contributo statale, previsto dall'art. 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella misura del 4%, prescindendo dai limiti di popolazione stabiliti nel predetto articolo, con le modalità e le norme previste dalla legge medesima.

     Per le opere che ricadano nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo da concedersi agli enti anzidetti è elevato di un punto.

     Detta maggiorazione è assentita anche per le opere da eseguire, negli altri comuni dell'Italia centrale e settentrionale che abbiano una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

 

     Art. 14.

     Per la esecuzione delle opere di cui al precedente art. 13 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, nella spesa riconosciuta necessaria, un contributo in capitale nella misura non superiore al 70% della spesa stessa, che potrà comprendere un'aliquota fino al 7% dell'ammontare dei lavori per spese di progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo delle opere.

     La formale concessione di detto contributo ha luogo dopo che sia intervenuta l'approvazione, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in materia, dei progetti delle relative opere, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte dei comuni e degli enti di cui sopra, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

     Nella determinazione della misura percentuale del contributo si terrà conto delle condizioni di bilancio degli enti interessati.

     La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, con le forme previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed avrà luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi del suo ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici del genio civile. Al pagamento dell'ultimo decimo si provvederà dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.

 

     Art. 15.

     Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

 

     Art. 16.

     I comuni e gli enti di cui all'art. 13 hanno facoltà di optare per la esecuzione delle opere indicate agli articoli precedenti tra la concessione del contributo trentacinquennale in annualità e la concessione del contributo in capitale.

 

     Art. 17.

     Nei territori meridionali indicati nell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, ed in quelli depressi e montani dell'Italia settentrionale e centrale indicati rispettivamente negli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, oltre alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 13, 14 e 15, si applicano anche le disposizioni speciali contenute nelle leggi medesime.

     Gli interventi, previsti per i territori di cui al precedente comma, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 22 luglio 1966, n. 614, s'intendono in aggiunta a quelli previsti, per gli stessi territori, dal presente decreto legislativo.

     Al coordinamento degli interventi previsti dal presente decreto legislativo con quelli da realizzare ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 e della legge 22 luglio 1966, n. 614, si provvede, anche in relazione a quanto specificato nel successivo art. 20, sulla base delle direttive dei piani pluriennali di coordinamento previsti rispettivamente all'art. 1 della citata legge 26 giugno 1965, n. 717, e all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1966, n. 614, tenuto presente il piano generale degli acquedotti.

 

     Art. 18.

     I comuni e gli enti interessati che beneficiano del contributo ai sensi dei precedenti articoli 13 e 15 per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito o anche con privati nei limiti di spesa risultanti dai preventivi debitamente approvati.

     I mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti di credito godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

 

     Art. 19.

     Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici verranno annualmente fissati i limiti di impegno per la concessione dei contributi in annualità di cui agli articoli 13 e 15 e verranno stanziate le somme occorrenti per la concessione di contributi in capitale di cui all'art. 14 del presente decreto.

     In ogni caso una quota non inferiore al 40% dei predetti stanziamenti è riservata per gli interventi da effettuare nei territori di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

 

     Art. 20.

     Al fine di individuare le opere da eseguire con gli interventi previsti dal presente decreto legislativo, il Ministero dei lavori pubblici formula programmi quinquennali di entità rispondente alle indicazioni contenute nel programma economico nazionale, coordinati con i piani pluriennali di coordinamento previsti dall'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e con i piani di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614; tenendo conto dei livelli relativi di fabbisogno, delle prospettive di sviluppo, e degli squilibri nelle aree interessate. Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto ordinario.

     Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in attuazione dell'art. 3 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, verifica la rispondenza dei piani esecutivi alle direttive del programma.