Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 28/12/2001 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. I quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi [...] |
Art. 2. I regolamenti della Commissione (CEE) n. 1725/92, (CEE) n. 1726/92, (CEE) n. 1727/92, (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 1913/92, (CEE) n. 1961/92, (CEE) n. 1962/92, (CEE) n. 1983/92, (CEE) n. 2026/92, [...] |
Art. 3 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 4.1.16 - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 21/2002. [1]
Regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
(G.U.C.E. 11 gennaio 2002, n. L 8).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), di Madera, delle Azzorre e delle isole Canarie (in seguito denominate regioni ultraperiferiche), per taluni prodotti agricoli, sono fissate dal
(2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, è necessario stabilire il bilancio previsionale d'approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento. Tale bilancio deve permettere l'interscambiabilità dei quantitativi previsti per taluni dei prodotti considerati.
(3) Per tener conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, se del caso, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.
(4) Onde permettere una migliore leggibilità dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, è opportuno raggruppare in un unico regolamento le disposizioni relative ai bilanci e agli aiuti per l'insieme di tali regioni, disposizioni che finora erano disseminate in più regolamenti della Commissione, e abrogare i regolamenti in parola.
(5) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione dei cereali, per le carni suine, per le uova e il pollame, per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine, per gli ovini e i caprini, per i grassi, per lo zucchero, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il luppolo, per le sementi e per i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:
a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
b) nell'allegato II per Madera e le Azzorre;
c) nell'allegato III per le isole Canarie.
I regolamenti della Commissione (CEE) n. 1725/92, (CEE) n. 1726/92, (CEE) n. 1727/92, (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 1913/92, (CEE) n. 1961/92, (CEE) n. 1962/92, (CEE) n. 1983/92, (CEE) n. 2026/92, (CEE) n. 2027/92, (CEE) n. 2168/92, (CEE) n. 2173/92, (CEE) n. 2177/92, (CEE) n. 2219/92, (CEE) n. 2224/92, (CEE) n. 2225/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92, (CEE) n. 2257/92, (CEE) n. 2312/92, (CEE) n. 2547/92, (CEE) n. 2826/92, (CEE) n. 2989/92, (CEE) n. 2999/92, (CEE) n. 1148/93, (CE) n. 2940/94, (CE) n. 2993/94, (CE) n. 3010/94, (CE) n. 1487/95, (CE) n. 1797/95, (CE) n. 1261/96, (CE) n. 1771/96, (CE) n. 1772/96 e (CE) n. 28/97 sono abrogati.
Nel regolamento (CE) n. 1524/98, sono soppressi il capitolo I e l'allegato I.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Allegato I [2]
DOM
(Omissis)
Parte 6 [3]
Settore delle carni bovine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002
Designazione delle merci |
Codice NC |
Dipartimento |
Quantitativo (numero di animali) |
Aiuto (in EUR/capo) |
Cavalli riproduttori |
0101 11 00 |
Totale |
1 |
930 |
Animali vivi della specie bovina: |
|
|
|
|
- bovini riproduttori (1) |
ex 0102 10 |
Totale |
450 |
930 |
- bovini destinati all'ingrasso (2) (3) |
ex 0102 90 |
Totale |
100 |
|
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.
(2) Unicamente d'origine paesi terzi.
(3) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:
- alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
- all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;
- alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.
(Omissis)
Allegato II [4]
Madera - Azzorre
(Omissis)
Parte 6 [5]
Zucchero
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario
per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile
MADERA
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco) |
Aiuto (in EUR/100 kg) |
Zuccheri |
1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi) |
6 800 |
(1) |
(1) Per lo zucchero bianco l'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo dell'aiuto è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del
AZZORRE
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco) |
Aiuto (in EUR/100 kg) |
Zucchero greggio di canna |
1701 12 10 |
6 500 |
(1) |
(1) Il 92 % dell'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del
Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del
Parte 10 [6]
Settore delle carne suine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile
MADERA
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (numero di animali, tonnellate) |
Aiuto (in EUR/capo, tonnellata) |
Riproduttori di razza pura della specie suina (1): |
0103 10 00 |
|
|
- animali maschi |
|
10 |
483 |
- animali femmine |
|
60 |
423 |
Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: |
ex 0203 |
2 200 |
|
- in carcasse o mezzene |
0203 11 10 9000 |
|
66 |
- prosciutti e loro pezzi |
0203 12 11 9100 |
99 |
|
- spalle e loro pezzi |
0203 12 19 9100 |
66 |
|
- parti anteriori e loro pezzi |
0203 19 11 9100 |
66 |
|
- lombate e loro pezzi |
0203 19 13 9100 |
99 |
|
- pancette (ventresche) e loro pezzi |
0203 19 15 9100 |
66 |
|
- altre: disossate |
0203 19 55 9110 |
112 |
|
- altre: disossate |
0203 19 55 9310 |
112 |
|
- in carcasse o mezzene |
0203 21 10 9000 |
66 |
|
- prosciutti e loro pezzi |
0203 22 11 9100 |
99 |
|
- spalle e loro pezzi |
0203 22 19 9100 |
66 |
|
- parti anteriori e loro pezzi |
0203 29 11 9100 |
66 |
|
- lombate e loro pezzi |
0203 29 13 9100 |
99 |
|
- pancette (ventresche) e loro pezzi |
0203 29 15 9100 |
66 |
|
- altre: disossate |
0203 29 55 9110 |
112 |
|
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.
NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag.1).
AZZORRE
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (numero di animali) |
Aiuto (in EUR/capo) |
Riproduttori di razza pura della specie suina (1): |
0103 10 00 |
|
|
- animali maschi |
|
35 |
483 |
- animali femmine |
|
400 |
423 |
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.
Allegato III [7]
Isole Canarie
(Omissis)
Parte 2 [8]
Riso
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario
per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (tonnellate) |
Aiuto (in EUR/100 kg) |
Riso |
1006 30 |
13 700 |
(1) |
Rotture di riso |
1006 40 |
1 600 |
(2) |
(1) L'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.
(2) L'importo dell'aiuto a favore delle rotture di riso è pari al 22 % dell'importo dell'aiuto applicabile al riso lavorato.
Parte 8 [9]
Settore delle carni bovine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (numero di animali, tonnellate) |
Aiuto (in EUR/capo, tonnellata) |
Animali vivi della specie bovina: |
|
|
|
- riproduttori di razza pura della specie bovina |
da 0102 10 10 a 0102 10 90 |
3 200 |
648 |
Carni: |
|
|
|
- carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate |
0201 |
21 000 |
|
|
0201 10 00 9110 (1) |
430 |
|
|
0201 10 00 9120 |
145 |
|
|
0201 10 00 9130 (1) |
565 |
|
|
0201 10 00 9140 |
205 |
|
|
0201 20 20 9110 (1) |
565 |
|
|
0201 20 20 9120 |
205 |
|
|
0201 20 30 9110 (1) |
430 |
|
|
0201 20 30 9120 |
145 |
|
|
0201 20 50 9110 (1) |
715 |
|
|
0201 20 50 9120 |
260 |
|
|
0201 20 50 9130 (1) |
430 |
|
|
0201 20 50 9140 |
145 |
|
|
0201 20 90 9700 |
145 |
|
|
0201 30 00 9100 (2) (6) |
1020 |
|
|
0201 30 00 9120 (2) (6) |
625 |
|
|
0201 30 00 9060 (6) |
205 |
|
- carni di animali della specie bovina domestica, congelate |
0202 |
14 850 |
|
|
0202 10 00 9100 |
145 |
|
|
0202 10 00 9900 |
205 |
|
|
0202 20 10 9000 |
205 |
|
|
0202 20 30 9000 |
145 |
|
|
0202 20 50 9100 |
260 |
|
|
0202 20 50 9900 |
145 |
|
|
0202 20 90 9100 |
145 |
|
|
0202 30 90 9200 (6) |
205 |
|
NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(Omissis)
[1] Regolamento abrogato dall’art. 3 del
[2] Allegato già modificato dall’art. 1 del
[3] Parte così sostituita dall’art. 1 del
[4] Allegato già modificato dall’art. 1 del
[5] Parte così sostituita dall’art. 1 del
[6] Parte così sostituita dall’art. 1 del
[7] Allegato già modificato dall’art. 1 del
[8] Parte così sostituita dall’art. 1 del
[9] Parte così sostituita dall’art. 1 del