Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 16/04/2002 |
Numero: | 679 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 4.1.17 - Regolamento 16 aprile 2002, n. 679.
Regolamento (CE) n. 679/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
(G.U.C.E. 20 aprile 2002, n. L 104).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) I regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001 prevedono misure specifiche a favore dell'allevamento rispettivamente nei DOM, nelle Azzorre e a Madera. In particolare l'articolo 7, paragrafo 1, del
(2) Il
(3) Il
(4) Il
(5) È opportuno semplificare il regime di utilizzazione di alcuni prodotti nell'ambito del bilancio di approvvigionamento del latte e dei prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie. Si deve inoltre reintrodurre l'aiuto relativo ai prodotti di cui alle sottovoci NC 1901 90 99 e NC 2106 90 92. Ai fini della fissazione degli aiuti all'approvvigionamento di Madera e delle isole Canarie e in un intento di semplificazione risulta necessario un riferimento permanente ai regolamenti che fissano la restituzione all'esportazione per prodotti analoghi, qualora siano concesse tali restituzioni.
(6) Il codice della nomenclatura combinata relativo ai conigli riproduttori è cambiato dal 1° gennaio 2002. È pertanto necessario modificare il suddetto codice nell'allegato I, parte 8, e nell'allegato III, parte 11. La fornitura alle isole Canarie di giovani galline da riproduzione di peso inferiore a 2000 grammi (allegato III, parte 11, codice NC 0105 92 00) non corrisponde alle esigenze reali di queste isole. Vanno invece forniti nonni e genitori di pulcini femmine di peso inferiore a 185 grammi (codice NC ex 0105 11). Il
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine, per lo zucchero, per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, per le uova e il pollame e per gli ortofrutticoli freschi,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) nell'allegato I le parti 6 e 8 sono sostituite rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento;
2) nell'allegato II le parti 8 e 9 sono sostituite rispettivamente dagli allegati III e IV del presente regolamento;
3) nell'allegato III le parti 6, 8, 9 e 11 sono sostituite rispettivamente dagli allegati V, VI, VII e VIII del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato I
(Omissis)
Allegato II
(Omissis)
Allegato III
(Omissis)
Allegato IV
(Omissis)
Allegato V
(Omissis)
Allegato VI
(Omissis)
Allegato VII
(Omissis)
Allegato VIII
(Omissis)