§ 4.1.17 - Regolamento 16 aprile 2002, n. 679.
Regolamento (CE) n. 679/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:16/04/2002
Numero:679


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.1.17 - Regolamento 16 aprile 2002, n. 679.

Regolamento (CE) n. 679/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 20 aprile 2002, n. L 104).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) I regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001 prevedono misure specifiche a favore dell'allevamento rispettivamente nei DOM, nelle Azzorre e a Madera. In particolare l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001 autorizza l'importazione, in esenzione dai dazi doganali e ai fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei DOM. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1453/2001 dispone che i dazi doganali non vengano applicati all'importazione a Madera, ai fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nell'arcipelago. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento prevede inoltre la concessione di un aiuto per la fornitura a Madera di bovini originari del resto della Comunità. In relazione a tali regimi occorre stabilire la durata minima del periodo d'ingrasso degli animali importati o consegnati.

     (2) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 158/2002, abroga i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 2255/92 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento di bovini vivi per, rispettivamente, i DOM e Madera. Occorre pertanto stabilire nuove modalità di applicazione di tale regime.

     (3) Il regolamento (CE) n. 21/2002 contiene un riferimento erroneo al codice della nomenclatura combinata corrispondente agli animali vivi riproduttori di razza pura della specie bovina indicati agli allegati II e III (parte 8), che è necessario correggere.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 dispone l'approvvigionamento delle isole Canarie, per quanto riguarda lo zucchero, con i prodotti specificati alle voci tariffarie NC 1701 e 1702, ad esclusione dei glucosi e degli isoglucosi. Per i casi in cui tale approvvigionamento sia effettuato con zuccheri di cui alle sottovoci NC 1701 91 00 e 1701 99 90, occorre stabilire il metodo per calcolare l'importo dell'aiuto applicabile a tali zuccheri, come è già stato fatto per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di saccarosio.

     (5) È opportuno semplificare il regime di utilizzazione di alcuni prodotti nell'ambito del bilancio di approvvigionamento del latte e dei prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie. Si deve inoltre reintrodurre l'aiuto relativo ai prodotti di cui alle sottovoci NC 1901 90 99 e NC 2106 90 92. Ai fini della fissazione degli aiuti all'approvvigionamento di Madera e delle isole Canarie e in un intento di semplificazione risulta necessario un riferimento permanente ai regolamenti che fissano la restituzione all'esportazione per prodotti analoghi, qualora siano concesse tali restituzioni.

     (6) Il codice della nomenclatura combinata relativo ai conigli riproduttori è cambiato dal 1° gennaio 2002. È pertanto necessario modificare il suddetto codice nell'allegato I, parte 8, e nell'allegato III, parte 11. La fornitura alle isole Canarie di giovani galline da riproduzione di peso inferiore a 2000 grammi (allegato III, parte 11, codice NC 0105 92 00) non corrisponde alle esigenze reali di queste isole. Vanno invece forniti nonni e genitori di pulcini femmine di peso inferiore a 185 grammi (codice NC ex 0105 11). Il regolamento (CE) n. 21/2002 contiene un codice NC erroneo per quanto riguarda i pezzi di pollo congelati (allegato III, parte 11). È pertanto necessario correggere tale errore.

     (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine, per lo zucchero, per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, per le uova e il pollame e per gli ortofrutticoli freschi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:

     1) nell'allegato I le parti 6 e 8 sono sostituite rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento;

     2) nell'allegato II le parti 8 e 9 sono sostituite rispettivamente dagli allegati III e IV del presente regolamento;

     3) nell'allegato III le parti 6, 8, 9 e 11 sono sostituite rispettivamente dagli allegati V, VI, VII e VIII del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

     Allegato III

     (Omissis)

 

     Allegato IV

     (Omissis)

 

     Allegato V

     (Omissis)

 

     Allegato VI

     (Omissis)

 

     Allegato VII

     (Omissis)

 

     Allegato VIII

     (Omissis)