Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 06/11/2002 |
Numero: | 1976 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 4.1.24 - Regolamento 6 novembre 2002, n. 1976.
Regolamento (CE) n. 1976/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
(G.U.C.E. 7 novembre 2002, n. L 305).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Con il
(3) In primo luogo, nella seconda riga della tabella di cui alla parte 11 dell'allegato III il riferimento alla sottovoce 0207 23 dovrebbe essere un riferimento alla sottovoce 0207 33 (anatre, oche e faraone interi, congelati).
(4) In secondo luogo, nella nota a piè di pagina 3 della nuova parte 11, i riferimenti al
(5) Occorre pertanto sostituire la parte 11 dell'allegato III del
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell'allegato III (Isole Canarie) del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.