§ 4.1.21 - Regolamento 21 ottobre 2002, n. 1875.
Regolamento (CE) n. 1875/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:21/10/2002
Numero:1875


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.21 - Regolamento 21 ottobre 2002, n. 1875.

Regolamento (CE) n. 1875/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, per quanto riguarda il settore delle carni suine nei dipartimenti d'oltremare.

(G.U.C.E. 22 ottobre 2002, n. L 284).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2002, stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

     (2) Per agevolare l'applicazione nel settore delle carni suine dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1452/2001 relativo alla concessione di aiuti per la fornitura ai DOM di animali di razze pure o di razze commerciali e dei prodotti originari della Comunità, è opportuno adattare la parte 7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 21/2002 e prevedere, in particolare, la stesura di un bilancio di approvvigionamento secondo le voci tariffarie adeguate.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato nel modo seguente:

     L'allegato I - DOM è modificato come segue:

     la parte 7 è sostituita dalla tabella seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.