§ 4.1.33 - Regolamento 12 dicembre 2002, n. 2205.
Regolamento (CE) n. 2205/2002 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:12/12/2002
Numero:2205


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.33 - Regolamento 12 dicembre 2002, n. 2205.

Regolamento (CE) n. 2205/2002 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2132/2002, stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

     (2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini riproduttori (codice NC ex 0102 10) prevede un quantitativo annuo di 400 animali. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tali quantitativi non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno di tali dipartimenti per il 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 50 animali.

     (3) In seguito alla constatazione di un errore materiale, occorre rettificare il codice tariffario per le carcasse e le mezzene congelate di carni di animali della specie suina domestica di cui all'allegato II, parte 10, del regolamento (CE) n. 21/2002.

     (4) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile delle isole Canarie in carni bovine fresche/refrigerate prevede un quantitativo annuo di 20 000 tonnellate per i prodotti di cui al codice NC 0201. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che il quantitativo suddetto non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno delle Canarie per il consumo diretto nel 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 1 000 tonnellate. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione del quantitativo di carni bovine congelate, inizialmente fissato a 16 500 tonnellate per il 2002. È quindi opportuno ridurre il suddetto quantitativo di 1650 tonnellate.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine e per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue.

     1) La parte 6 dell'allegato I è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

     2) La parte 10 dell'allegato II è sostituita dall'allegato II del presente regolamento.

     3) La parte 8 dell'allegato III è sostituita dall'allegato III del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 1, punti 1 e 3, si applica fino al 31 dicembre 2002.

 

 

ALLEGATO I

 

«Parte 6

Settore delle carni bovine

 

     Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo (numero di animali)

Aiuto (in EUR/capo)

Cavalli riproduttori

0101 11 00

Totale

1

930

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

 

- bovini riproduttori (1)

ex 0102 10

Totale

450

930

- bovini destinati all'ingrasso (2) (3)

ex 0102 90

Totale

100

 

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

(2) Unicamente d'origine paesi terzi.

(3) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

     - alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;

     - all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;

     - alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.»

 

 

ALLEGATO II

 

«Parte 10

Settore delle carne suine

 

     Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(numero di animali, tonnellate)

Aiuto

(in EUR/capo, tonnellata)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1):

0103 10 00

 

 

- animali maschi

 

10

483

- animali femmine

 

60

423

Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0203

2 200

 

- in carcasse o mezzene

0203 11 10 9000

 

66

- prosciutti e loro pezzi

0203 12 11 9100

99

 

- spalle e loro pezzi

0203 12 19 9100

66

 

- parti anteriori e loro pezzi

0203 19 11 9100

66

 

- lombate e loro pezzi

0203 19 13 9100

99

 

- pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 19 15 9100

66

 

- altre: disossate

0203 19 55 9110

112

 

- altre: disossate

0203 19 55 9310

112

 

- in carcasse o mezzene

0203 21 10 9000

66

 

- prosciutti e loro pezzi

0203 22 11 9100

99

 

- spalle e loro pezzi

0203 22 19 9100

66

 

- parti anteriori e loro pezzi

0203 29 11 9100

66

 

- lombate e loro pezzi

0203 29 13 9100

99

 

- pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 29 15 9100

66

 

- altre: disossate

0203 29 55 9110

112

 

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag.1).

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo (numero di animali)

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1):

0103 10 00

 

 

- animali maschi

 

35

483

- animali femmine

 

400

423

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

 

 

ALLEGATO III

«Parte 8

Settore delle carni bovine

     Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(numero di animali, tonnellate)

Aiuto

(in EUR/capo, tonnellata)

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

- riproduttori di razza pura della specie bovina

da 0102 10 10 a 0102 10 90

3 200

648

Carni:

 

 

 

- carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate

0201

21 000

 

 

0201 10 00 9110 (1)

430

 

 

0201 10 00 9120

145

 

 

0201 10 00 9130 (1)

565

 

 

0201 10 00 9140

205

 

 

0201 20 20 9110 (1)

565

 

 

0201 20 20 9120

205

 

 

0201 20 30 9110 (1)

430

 

 

0201 20 30 9120

145

 

 

0201 20 50 9110 (1)

715

 

 

0201 20 50 9120

260

 

 

0201 20 50 9130 (1)

430

 

 

0201 20 50 9140

145

 

 

0201 20 90 9700

145

 

 

0201 30 00 9100 (2) (6)

1020

 

 

0201 30 00 9120 (2) (6)

625

 

 

0201 30 00 9060 (6)

205

 

- carni di animali della specie bovina domestica, congelate

0202

14 850

 

 

0202 10 00 9100

145

 

 

0202 10 00 9900

205

 

 

0202 20 10 9000

205

 

 

0202 20 30 9000

145

 

 

0202 20 50 9100

260

 

 

0202 20 50 9900

145

 

 

0202 20 90 9100

145

 

 

0202 30 90 9200 (6)

205

 

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.»