§ 4.1.35 - Regolamento 13 dicembre 2002, n. 2225.
Regolamento (CE) n. 2225/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:13/12/2002
Numero:2225


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.35 - Regolamento 13 dicembre 2002, n. 2225.

Regolamento (CE) n. 2225/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne il settore dello zucchero a Madera e il settore del riso nelle isole Canarie.

(G.U.C.E. 14 dicembre 2002, n. L 338).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2002, stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

     (2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento di zucchero per anno civile prevede un quantitativo annuo di 6 200 tonnellate per Madera e 6 500 tonnellate per le Azzorre. L'esame dei dati forniti dalle autorità portoghesi, in particolare dei certificati già rilasciati e delle cifre relative alle spedizioni di bevande analcoliche nelle Azzorre, induce a ritenere che il quantitativo di 6 200 tonnellate potrebbe non essere sufficiente a coprire il fabbisogno di certificati di Madera. È quindi opportuno aumentare il suddetto quantitativo a 6 800 tonnellate.

     (3) Il bilancio previsionale di approvvigionamento di riso per anno civile prevede un quantitativo annuo di 13 000 tonnellate per le isole Canarie. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole induce a ritenere che il quantitativo di 13 000 tonnellate non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno di riso delle isole Canarie. È quindi opportuno aumentare il suddetto quantitativo a 13 700 tonnellate.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per lo zucchero e per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:

     1) nell'allegato II «MADERA - AZZORRE», la parte 6 è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento;

     2) nell'allegato III «ISOLE CANARIE», la parte 2 è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

 

«Parte 6

Zucchero

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto (in EUR/100 kg)

Zuccheri

1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)

6 800

(1)

 

(1) Per lo zucchero bianco l'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo dell'aiuto è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1). Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo dell'aiuto è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto (in EUR/100 kg)

Zucchero greggio di canna

1701 12 10

6 500

(1)

 

(1) Il 92 % dell'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.»

 

 

ALLEGATO II

 

«Parte 2

Riso

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo (tonnellate)

Aiuto (in EUR/100 kg)

Riso

1006 30

13 700

(1)

Rotture di riso

1006 40

1 600

(2)

 

(1) L'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

(2) L'importo dell'aiuto a favore delle rotture di riso è pari al 22 % dell'importo dell'aiuto applicabile al riso lavorato.»