Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 13/12/2002 |
Numero: | 2225 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 4.1.35 - Regolamento 13 dicembre 2002, n. 2225.
Regolamento (CE) n. 2225/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne il settore dello zucchero a Madera e il settore del riso nelle isole Canarie.
(G.U.C.E. 14 dicembre 2002, n. L 338).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento di zucchero per anno civile prevede un quantitativo annuo di 6 200 tonnellate per Madera e 6 500 tonnellate per le Azzorre. L'esame dei dati forniti dalle autorità portoghesi, in particolare dei certificati già rilasciati e delle cifre relative alle spedizioni di bevande analcoliche nelle Azzorre, induce a ritenere che il quantitativo di 6 200 tonnellate potrebbe non essere sufficiente a coprire il fabbisogno di certificati di Madera. È quindi opportuno aumentare il suddetto quantitativo a 6 800 tonnellate.
(3) Il bilancio previsionale di approvvigionamento di riso per anno civile prevede un quantitativo annuo di 13 000 tonnellate per le isole Canarie. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole induce a ritenere che il quantitativo di 13 000 tonnellate non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno di riso delle isole Canarie. È quindi opportuno aumentare il suddetto quantitativo a 13 700 tonnellate.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per lo zucchero e per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) nell'allegato II «MADERA - AZZORRE», la parte 6 è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento;
2) nell'allegato III «ISOLE CANARIE», la parte 2 è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO I
«Parte 6
Zucchero
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario
per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile
MADERA
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco) |
Aiuto (in EUR/100 kg) |
Zuccheri |
1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi) |
6 800 |
(1) |
(1) Per lo zucchero bianco l'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo dell'aiuto è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del
AZZORRE
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco) |
Aiuto (in EUR/100 kg) |
Zucchero greggio di canna |
1701 12 10 |
6 500 |
(1) |
(1) Il 92 % dell'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del
Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del
ALLEGATO II
«Parte 2
Riso
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario
per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantitativo (tonnellate) |
Aiuto (in EUR/100 kg) |
Riso |
1006 30 |
13 700 |
(1) |
Rotture di riso |
1006 40 |
1 600 |
(2) |
(1) L'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.
(2) L'importo dell'aiuto a favore delle rotture di riso è pari al 22 % dell'importo dell'aiuto applicabile al riso lavorato.»