Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 28/11/2002 |
Numero: | 2101 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 4.1.30 - Regolamento 28 novembre 2002, n. 2101.
Regolamento (CE) n. 2101/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre nel settore dei cereali per il 2002.
(G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'allegato II, parte 1, del
(2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento prevede un quantitativo annuo di 148 300 tonnellate di cereali e di 20 400 tonnellate di semi oleosi per le Azzorre. In seguito alla siccità manifestatasi nel 2002 e all'aumento del numero di bovini, l'attuale esecuzione del regime specifico di approvvigionamento mostra che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento dei cereali sono inferiori al fabbisogno. L'utilizzazione dei prodotti oleaginosi è invece di gran lunga inferiore alle previsioni del bilancio.
(3) Con lettera in data 29 ottobre 2002, le autorità portoghesi hanno pertanto presentato una domanda di modifica del bilancio relativo al settore dei cereali e dei semi oleosi nelle Azzorre, per soddisfare l'accertato fabbisogno di approvvigionamento di questa regione.
(4) Si ravvisa pertanto l'opportunità, per quanto riguarda l'approvvigionamento in cereali e semi oleosi, di modificare la ripartizione dei quantitativi fissati per le Azzorre nell'ambito del bilancio di approvvigionamento inizialmente stabilito.
(5) Tenuto conto del fatto che si tratta di rimediare ad una situazione congiunturale relativa al 2002, il bilancio previsionale deve essere modificato unicamente in relazione a tale anno. Al fine di evitare un'interruzione dell'approvvigionamento di queste isole, tale modifica deve essere effettuata con urgenza.
(6) È pertanto opportuno modificare il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'allegato II, parte 1, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2002.
ALLEGATO
(Omissis)