§ 4.1.30 - Regolamento 28 novembre 2002, n. 2101.
Regolamento (CE) n. 2101/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda il bilancio previsionale di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:28/11/2002
Numero:2101


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.30 - Regolamento 28 novembre 2002, n. 2101.

Regolamento (CE) n. 2101/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre nel settore dei cereali per il 2002.

(G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla definizione dei bilanci previsionali di approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2085/2002, reca il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento in cereali e prodotti cerealicoli per le Azzorre, conformemente al regolamento (CE) n. 1453/2001.

     (2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento prevede un quantitativo annuo di 148 300 tonnellate di cereali e di 20 400 tonnellate di semi oleosi per le Azzorre. In seguito alla siccità manifestatasi nel 2002 e all'aumento del numero di bovini, l'attuale esecuzione del regime specifico di approvvigionamento mostra che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento dei cereali sono inferiori al fabbisogno. L'utilizzazione dei prodotti oleaginosi è invece di gran lunga inferiore alle previsioni del bilancio.

     (3) Con lettera in data 29 ottobre 2002, le autorità portoghesi hanno pertanto presentato una domanda di modifica del bilancio relativo al settore dei cereali e dei semi oleosi nelle Azzorre, per soddisfare l'accertato fabbisogno di approvvigionamento di questa regione.

      (4) Si ravvisa pertanto l'opportunità, per quanto riguarda l'approvvigionamento in cereali e semi oleosi, di modificare la ripartizione dei quantitativi fissati per le Azzorre nell'ambito del bilancio di approvvigionamento inizialmente stabilito.

     (5) Tenuto conto del fatto che si tratta di rimediare ad una situazione congiunturale relativa al 2002, il bilancio previsionale deve essere modificato unicamente in relazione a tale anno. Al fine di evitare un'interruzione dell'approvvigionamento di queste isole, tale modifica deve essere effettuata con urgenza.

      (6) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 21/2002.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 21/2002, il testo della tabella relativa alle Azzorre è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica fino al 31 dicembre 2002.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)