Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 26/07/2002 |
Numero: | 1365 |
Sommario |
Art. 1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 21/2002, la parte 1 è sostituita dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 4.1.19 - Regolamento 26 luglio 2002, n. 1365.
Regolamento (CE) n. 1365/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per il settore dei cereali.
(G.U.C.E. 27 luglio 2002, n. L 198).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I, parte 1, del
(2) Con riguardo al frumento tenero, il bilancio previsionale d'approvvigionamento prevede un quantitativo annuo di 40.000 tonnellate per la Guadalupa e di 2.000 tonnellate per la Martinica. Dall'attuale situazione concernente l'esecuzione del regime specifico d'approvvigionamento risulta che i quantitativi stabiliti per la Martinica sono inferiori al fabbisogno di tale regione. D'altra parte, i quantitativi stabiliti per la Guadalupa sembrano attualmente sufficienti a soddisfare i fabbisogni regionali.
(3) Pertanto, con lettera del 13 giugno 2002, le autorità francesi hanno presentato una domanda per il trasferimento di 10.000 tonnellate dal bilancio della Guadalupa verso quello della Martinica, al fine di soddisfare i comprovati fabbisogni d'approvvigionamento di quest'ultima isola.
(4) Per quanto riguarda l'approvvigionamento di frumento tenero è pertanto opportuno modificare nel quadro del bilancio d'approvvigionamento inizialmente adottato la ripartizione dei quantitativi stabiliti per le due isole e realizzare il trasferimento oggetto della domanda.
(5) È conseguentemente opportuno modificare in conformità il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,
ha adottato il presente regolamento:
Nell'allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)