Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 28/11/2014 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1 . Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni |
Art. 2 . Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni |
Art. 3 . Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 4 . Entrata in vigore |
§ 5.5.138 - L.R. 28 novembre 2014, n. 39.
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.
(B.U. 5 dicembre 2014, n. 116)
Art. 1. Modifica all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Se il procedimento di nomina del Presidente dell’Azienda non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell’incarico precedente, il Presidente della Giunta regionale al fine di garantire la funzionalità dell’Azienda nomina un Commissario straordinario, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’assunzione di atti indifferibili ed urgenti, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso, anche ai sensi e per gli effetti della
Art. 2. Modifica all’articolo 8 della
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente;
b) due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;
c) due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca.”.
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.