Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 05/05/2021 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”. |
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”. |
Art. 3. Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 |
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 5.5.154 - L.R. 5 maggio 2021, n. 8.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di istruzione, cultura e sport.
(B.U. 5 maggio 2021, n. 60)
Art. 1. Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della
1. All’articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica dell’articolo 27 della
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della
3. All’articolo 25, comma 4, della
4. All’articolo 37, comma 1, lettera g) della
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della
“4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, della
Art. 3. Proroga dell’efficacia della
“Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
1. L’efficacia della
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.