§ 57.11.144 - Legge 14 agosto 1982, n. 590.
Istituzione di nuove università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:14/08/1982
Numero:590


Sommario
Art. 1.  (Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove università)
Art. 2.  (Comitato tecnico-amministrativo e comitati tecnici ordinatori)
Art. 3.  (Comitati regionali di coordinamento)
Art. 4.  (Proroga dei termini di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).
Art. 5.  (Istituzione).
Art. 6.  (Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi dell'Aquila).
Art. 7.  (Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi "G. D'Annunzio").
Art. 8.  (Organici del personale docente e non docente).
Art. 9.  (Inquadramento).
Art. 10.  (Inquadramento del personale non docente non di ruolo).
Art. 11.  (Patrimonio).
Art. 12.  (Convenzioni).
Art. 13.  (Istituzione).
Art. 14.  (Personale).
Art. 15.  (Patrimonio).
Art. 16.  (Facoltà di economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino).
Art. 17.  (Istituzione).
Art. 18.  (Facoltà e corsi di laurea).
Art. 19.  (Organici del personale docente e non docente).
Art. 20.  (Passaggio del personale).
Art. 21.  (Patrimonio).
Art. 22.  (Istituzione).
Art. 23.  (Facoltà e corsi di laurea).
Art. 24.  (Organici del personale docente e non docente).
Art. 25.  (Istituzione).
Art. 26.  (Facoltà e corsi di laurea).
Art. 27.  (Organici del personale docente e non docente).
Art. 28.  (Passaggio del personale).
Art. 29.  (Comitato tecnico-amministrativo).
Art. 30.  (Patrimonio).
Art. 31.  (Istituzione).
Art. 32.  (Facoltà e corsi di laurea).
Art. 33.  (Organici del personale docente e non docente).
Art. 34.  (Passaggio del personale).
Art. 35.  (Patrimonio).
Art. 36.  (Consigli di amministrazione e comitati tecnici amministrativi).
Art. 37.  (Statuto).
Art. 38.  (Norme per l'attivazione dei corsi di laurea).
Art. 39.  (Riconoscimento degli studi).
Art. 40.  (Istituzione).
Art. 41.  (Statuto).
Art. 42.  (Facoltà e corsi di laurea).
Art. 43.  (Patrimonio - Regolamento interno).
Art. 44.  (Finanziamento).
Art. 45.  (Organici del personale docente e non docente).
Art. 46.  (Inquadramento).
Art. 47.  (Edilizia universitaria).
Art. 48.  (Collaborazione scientifica internazionale).
Art. 49.  (Convenzioni).
Art. 50.  (Proroga del consiglio di amministrazione).
Art. 51.  (Consiglio di facoltà e comitati tecnici ordinatori).
Art. 52.  (Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti).
Art. 52 bis.  (Inquadramento del personale dirigente)
Art. 53.  (Norma transitoria sugli inquadramenti).
Art. 54.  (Piano biennale transitorio).
Art. 55.  (Facoltà convenzionate).
Art. 56.  (Personale non docente dell'Università degli studi di Cassino).
Art. 57.  (Copertura finanziaria).
Art. 58.  (Norma di rinvio).


§ 57.11.144 - Legge 14 agosto 1982, n. 590.

Istituzione di nuove università.

(G.U. 23 agosto 1982, n. 231, S.O.)

 

 

Titolo I

 

PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA

 

     Art. 1. (Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove università) [1].

 

          Art. 2. (Comitato tecnico-amministrativo e comitati tecnici ordinatori) [2].

 

          Art. 3. (Comitati regionali di coordinamento) [3].

 

          Art. 4. (Proroga dei termini di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

     Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle università non statali di cui al primo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è prorogato al 31 ottobre 1983.

     I contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalità di cui all'art. 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, fino all'anno accademico 1985-86.

     Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente camma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 

Titolo II

 

ISTITUZIONE DI NUOVE FACOLTA' O UNIVERSITA' STATALI

 

Capo I

 

UNIVERSITA' STATALI DEGLI STUDI DELL'ABRUZZO.

 

          Art. 5. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti università degli studi:

     a) Università degli studi dell'Aquila;

     b) Università degli studi "G. D'Annunzio", con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti.

     Esse sono comprese fra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

     A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Università degli studi "G. D'Annunzio", istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

 

          Art. 6. (Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi dell'Aquila).

     L'Università degli studi dell'Aquila, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea e di diploma a fianco di ciascuna indicati:

     a) magistero, con i corsi di laurea in: materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

     b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile; ingegneria elettronica; ingegneria chimica; ingegneria meccanica;

     c) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in fisica; matematica; scienze biologiche;

     d) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia, ed in odontoiatria e protesi dentaria.

 

          Art. 7. (Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi "G. D'Annunzio").

     L'Università statale degli studi "G. D'Annunzio", fermo restando quanto previsto all'art. 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea e di diploma a fianco di ciascuno indicati, che funzioneranno nelle sedi ove si trovano all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

     a) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria;

     b) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

     c) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio;

     d) scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche e il corso di diploma in statistica;

     e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;

     f) lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

     g) architettura, con il corso di laurea in architettura.

 

          Art. 8. (Organici del personale docente e non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge alle Università degli studi dell'Aquila e "G. D'Annunzio" sono assegnati i posti di professore ordinario e straordinario ripartiti per facoltà e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C, e D.

     I posti relativi ai professori straordinari e ordinari, sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

     I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dalle allegate tabelle B e D.

     Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

 

          Art. 9. (Inquadramento).

     Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio presso le Università e l'Istituto universitario di cui al precedente art. 5, ultimo comma, è inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline, e alle facoltà in cui presta servizio.

     Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso le università e l'Istituto universitario di cui al precedente comma o assunto a seguito di pubblico concorso bandito non oltre il 28 febbraio 1982 dalle università medesime, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

     Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Università o dell'Istituto di cui al primo comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

 

          Art. 10. (Inquadramento del personale non docente non di ruolo).

     Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 per le esigenze delle Università e dell'Istituto universitario, in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

     Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.

 

          Art. 11. (Patrimonio).

     Il patrimonio mobile e immobile delle Università e dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 è devoluto alle Università statali che subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici ad essi facenti capo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     E' mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rettori provvederanno alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna Università.

 

          Art. 12. (Convenzioni).

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia gli obblighi derivanti agli enti locali dalle convenzioni stipulate tra le Università, l'Istituto universitario di cui al presente capo e i relativi Consorzi.

     Resta fermo l'obbligo di liquidare alle Università statali istituite ai sensi del presente capo, l'ammontare dei contributi previsti dalle convenzioni stesse, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

 

ISTITUZIONE DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL'UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI ANCONA.

 

          Art. 13. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1982-1983, è istituita presso l'Università degli studi di Ancona la facoltà di economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio.

     Il corso di laurea in economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino, funzionante in Ancona, è trasferito alla facoltà di economia e commercio di cui al precedente comma. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università degli studi di Ancona, ad eccezione di quanto, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni statutarie approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, resti di proprietà della libera Università di Urbino, che potrà essere trasferito all'Università degli studi di Ancona salvo indennizzo da determinarsi previa valutazione dei beni effettuata da una commissione tecnica da nominarsi con decreto interministeriale e composta da rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero della pubblica istruzione, dell'Università degli studi di Ancona e della libera Università degli studi di Urbino.

 

          Art. 14. (Personale).

     Alla dotazione organica dei posti di professore straordinario e ordinario dell'Università degli studi di Ancona sono aggiunti, per la facoltà di economia e commercio, i posti di cui alla allegata tabella E, prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

     Nella prima applicazione della presente legge, i professori universitari di ruolo, gli assistenti e i ricercatori in servizio presso il corso di laurea in economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino funzionante in Ancona, entrano a domanda a far parte degli organici dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori delle facoltà di economia e commercio dell'Università di Ancona di cui al precedente articolo. Tale personale è collocato nella corrispondente categoria statale ed è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle università.

     I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella F che vanno ad incrementare, nella prima attuazione della presente legge, le dotazioni organiche del personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

     Il personale non docente in servizio senza soluzione di continuità, dalla data del 1° novembre 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la facoltà di economia e commercio della libera Università di Urbino, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo dell'Università statale di Ancona mantenendo a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

     Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Analogamente alle stesse condizioni è inquadrato altresì, anche in soprannumero, il personale non docente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona che alla data del 1° novembre 1981 abbia prestato servizio continuativo presso la medesima Università statale da almeno cinque anni.

     Al personale di ruolo inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze della libera Università degli studi di Urbino è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

     Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali è riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.

 

          Art. 15. (Patrimonio).

     All'Università degli studi di Ancona sono trasferiti, per le esigenze della facoltà di economia e commercio, l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili e delle attrezzature, di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, e del Consorzio stesso, già disposta a favore del corso di laurea in economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino funzionante in Ancona nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse, nonché i rapporti giuridici facenti capo al Consorzio stesso fino all'entrata in vigore della presente legge.

     Gli obblighi derivanti agli enti locali dalla convenzione stipulata tra il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona e la libera Università degli studi di Urbino cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'obbligazione di liquidare alla libera Università degli studi di Urbino l'ammontare dei contributi che risultino dovuti in base alla convenzione stessa e non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16. (Facoltà di economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino).

     La facoltà di economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino conserva la potestà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale a norma delle vigenti disposizioni di legge.

     Su proposta delle autorità accademiche della libera Università degli studi di Urbino, e con l'ordinaria procedura richiesta per le modifiche alla statuto, potranno essere istituiti, con sede in Urbino, i corsi di laurea ritenuti più rispondenti.

 

Capo III

 

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI BRESCIA

 

          Art. 17. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1982-83 è istituita l'Università degli studi di Brescia.

     Essa è compresa fra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 18. (Facoltà e corsi di laurea).

     L'Università degli studi di Brescia, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

     a) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria;

     b) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria meccanica;

     c) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio.

     I corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio, rispettivamente delle Università statali di Milano e di Parma, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma funzionanti in Brescia e gestiti dall'Ente universitario della Lombardia orientale, istituito con decreto del Prefetto di Brescia dell'11 novembre 1969, vengono assorbiti nelle facoltà indicate alle lettere a), b) e c) del precedente comma. Le dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università degli studi di Brescia.

 

          Art. 19. (Organici del personale docente e non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Brescia sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario ripartiti per facoltà e del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle G e H.

     I posti relativi ai professori straordinari ed ordinari sono prelevati dalla dotazione organica di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

     I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella H.

     Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

     Il personale non docente di ruolo dipendente dall'Ente universitario della Lombardia orientale assunto in data precedente al 1° novembre 1981 per le esigenze dei corsi di cui al secondo comma dell'art. 18, funzionanti a Brescia, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

     Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale di ruolo inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato di cui al sesto comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

     Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

     Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 20. (Passaggio del personale).

     I docenti di ruolo che attualmente svolgono attività di insegnamento nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio rispettivamente delle Università statali di Milano e di Parma, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma e nei corsi gestiti dall'Ente universitario della Lombardia orientale, passano, a domanda, sui posti assegnati alle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio della Università di Brescia, di cui al precedente art. 17, primo comma, secondo la previsione organica di cui all'allegata tabella G.

     Nell'ipotesi di concorrenza di più aspiranti aventi titolo, si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo alle università statali.

     Gli assistenti e i ricercatori dei ruoli universitari statali che svolgono la loro attività nei corsi di cui al primo comma, funzionanti in Brescia, passano, a domanda, con il proprio posto all'Università degli studi di Brescia restando assegnati agli uffici in atto ricoperti.

     Il personale non docente dei ruoli universitari statali in servizio presso la sede di Brescia transita con il proprio posto all'Università degli studi di Brescia restando assegnato agli uffici in atto ricoperti.

 

          Art. 21. (Patrimonio).

     E' mantenuta a favore dell'Università degli studi di Brescia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte dell'Ente universitario della Lombardia orientale, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse.

     Restano validi in favore dell'Università degli studi di Brescia gli impegni assunti al predetto Ente universitario o, eventualmente, da altri enti pubblici o privati o persone fisiche.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

 

Capo IV

 

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DEL MOLISE

 

          Art. 22. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli studi del Molise con sede in Campobasso.

     L'Università degli studi del Molise è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 

          Art. 23. (Facoltà e corsi di laurea).

     L'Università degli studi del Molise, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

     a) scienze economiche e sociali, con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali, e in scienze dell'amministrazione;

     b) agraria, con il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

     La laurea in scienze dell'amministrazione è compresa nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni.

     La tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di scienze economiche e sociali rilascia anche la laurea in scienze dell'amministrazione.

 

          Art. 24. (Organici del personale docente e non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi del Molise sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle I e L.

     I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

     I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella L.

     Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

     Il personale non docente di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 con rapporto di lavoro subordinato a carico dell'Ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, n. 1376, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data stessa, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

     Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente morale di cui al sesto comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

     Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

     Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle Università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

 

Capo V

 

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA.

 

          Art. 25. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli studi di Reggio Calabria.

     L'Università degli studi di Reggio Calabria è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 

          Art. 26. (Facoltà e corsi di laurea).

     L'Università degli studi di Reggio Calabria, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

     a) architettura, con i corsi di laurea in architettura, in urbanistica e in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;

     b) agraria, con i corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali;

     c) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria civile (sezione trasporti);

     d) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia, e in odontoiatria e protesi dentaria;

     e) giurisprudenza, con i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze dell'amministrazione.

     Le facoltà di cui ai punti a), b) e c) hanno sede in Reggio Calabria. Le facoltà di cui ai punti d) ed e) hanno sede in Catanzaro.

     A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria è assorbito nella facoltà di cui alla lettera a) del precedente comma.

     La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di giurisprudenza rilascia anche la laurea in scienze dell'amministrazione e la facoltà di architettura rilascia anche la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. La laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali è compresa nell'elenco di lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 27. (Organici del personale docente e non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle M e N.

     I posti relativi ai professori ordinari e straordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

     I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella N.

     Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

 

          Art. 28. (Passaggio del personale).

     Nella prima applicazione della presente legge, i professori universitari ordinari e associati di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori, che alla data di entrata in vigore della legge stessa svolgono attività presso le strutture didattiche ausiliarie di medicina e giurisprudenza, rispettivamente decentrate in Catanzaro dalle Università di Napoli e di Messina, passano a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data predetta, a far parte degli organici dell'Università di Reggio Calabria di cui al precedente art. 27, secondo la previsione organica di cui alla tabella M.

     Nell'ipotesi di concorrenza di aspirazione di più aventi titolo allo stesso posto si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo delle università dello Stato.

     Il personale non docente di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981, con rapporto di lavoro subordinato a carico del Consorzio per l'Università di Reggio Calabria, costituito con decreto prefettizio del 2 dicembre 1967, e modificato con deliberazione del commissario prefettizio al Consorzio dal 31 ottobre 1973, e del Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Catanzaro, costituito con decreto prefettizio del 18 gennaio 1979, in servizio alla data d'entrata in vigore della presente legge rispettivamente presso l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e presso le strutture didattiche decentrate di cui al primo comma, passa a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data nei ruoli del personale non insegnante delle università statali, aumentati secondo la tabella N, ed è collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle attività svolte dal personale di ruolo delle università statali, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

     Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Università o dell'Istituto di cui al primo comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

     Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

     Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 29. (Comitato tecnico-amministrativo).

     Nell'Università statale degli studi di Reggio Calabria, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovrà avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto dal direttore protempore dell'Istituto universitario statale di Reggio Calabria, che assume le funzioni di presidente del comitato e da:

     a) un professore ordinario eletto dalla corrispondente componente docente della facoltà di architettura;

     b) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'Università;

     c) un rappresentante della Regione;

     d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     e) l'intendente di finanza della provincia di Reggio Calabria;

     f) il provveditore regionale alle opere pubbliche;

     g) un rappresentante del comune di Reggio Calabria;

     h) un rappresentante del comune di Catanzaro;

     i) un rappresentante della provincia di Reggio Calabria;

     l) un rappresentante della provincia di Catanzaro;

     m) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     n) un rappresentante di enti che contribuiscano in misura non inferiore a lire 100.000.000 annue alle spese di insediamento e di avvio dell'Ateneo;

     o) tre studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nell'Ateneo, di cui almeno uno iscritto ad una facoltà con sede in Catanzaro, eletti con le modalità previste per le elezioni della rappresentanza studentesca nei consigli di amministrazione delle università statali;

     p) un rappresentante del personale non docente in servizio in una delle facoltà dell'Ateneo.

 

          Art. 30. (Patrimonio).

     E' mantenuta a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili e delle attrezzature di proprietà degli enti facenti parte dei Consorzi di cui al terzo comma del precedente art. 28 o dei Consorzi stessi, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni.

     Restano validi in favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria gli impegni assunti dai predetti Consorzi universitari o da altri enti pubblici o privati.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

 

Capo VI

 

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI VERONA.

 

          Art. 31. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli studi di Verona.

     Essa è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 32. (Facoltà e corsi di laurea).

     L'Università degli studi di Verona, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

     a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria;

     b) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia e commercio e in lingue e letterature straniere;

     c) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia, e con il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

     I corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero dell'Università di Padova, funzionanti in Verona, sono assorbiti dalle facoltà di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma.

     Le dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi relativi ai corsi di cui al precedente secondo comma sono trasferiti all'Università degli studi di Verona.

 

          Art. 33. (Organici del personale docente e non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Verona sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario ripartiti per facoltà e il personale non docente di ruolo, di cui alle allegate tabelle O e P.

     I posti relativi ai professori straordinari e ordinari in eccedenza rispetto al numero dei posti già assegnati alle facoltà funzionanti in Verona sono prelevati dalla dotazione organica di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

     I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dalla allegata tabella P.

     Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

     Il personale non docente di ruolo del Consorzio universitario istituito con decreto del prefetto di Verona del 12 settembre 1959, assunto in data precedente al 1° novembre 1981 per le esigenze dei corsi di laurea di cui al secondo comma del precedente art. 32, funzionanti a Verona, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data stessa, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

     Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze del Consorzio di cui al sesto comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni vigenti.

     Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

     Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 34. (Passaggio del personale).

     Il personale universitario statale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso la sede di Verona passa con il proprio posto all'Università degli studi di Verona restando assegnato agli uffici ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 35. (Patrimonio).

     E' mantenuta a favore dell'Università degli studi di Verona l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio di cui al sesto comma dell'art. 33, o del Consorzio stesso, nonché dell'Università degli studi di Padova comunque destinati per le attività didattiche e scientifiche, amministrative e di assistenza universitaria in Verona, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse.

     Restano fermi in favore dell'Università degli studi di Verona gli impegni assunti dal predetto Consorzio o eventualmente da altri enti pubblici o privati e persone fisiche.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

     Restano fermi i programmi edilizi e le relative coperture finanziarie predisposti dall'Università di Padova e relativi ad insediamenti universitari in Verona.

 

Capo VII

 

NORME COMUNI E TRANSITORIE.

 

          Art. 36. (Consigli di amministrazione e comitati tecnici amministrativi).

     Nelle Università di cui al capo I del presente titolo II, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovrà avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate dal consiglio di amministrazione delle libere università, in carica alla predetta data.

     Per l'Università dell'Aquila il consiglio di amministrazione transitorio sarà costituito integrando il collegio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge con le rappresentanze universitarie presenti nel consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia in carica alla data anzidetta. La presidenza della facoltà di medicina e chirurgia sarà, sino alla costituzione dei regolari organi accademici, assunta dal direttore, in carica alla data stessa, dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila.

     Per le Università di cui ai capi III, IV e VI, le attribuzioni del consiglio di amministrazione saranno temporaneamente esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto ai sensi dell'art. 2.

     Gli organi di cui al precedente comma non potranno comunque svolgere le loro funzioni per un periodo superiore a quello previsto nel primo comma del presente articolo. Se, scaduto tale termine, non risulteranno costituiti gli ordinari consigli di amministrazione, si provvederà in ogni caso alla integrale sostituzione dei componenti degli organi stessi.

 

          Art. 37. (Statuto).

     Entro 180 giorni dalla data di istituzione delle Università statali di cui al precedente capo I e, per le Università di cui ai capi III, IV, V e VI, entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori, saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti delle predette Università.

     Lo statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 38. (Norme per l'attivazione dei corsi di laurea).

     In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche o scientifiche delle Università di cui al presente titolo, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non risultino ancora attivati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     Al fine di consentire l'avvio programmato delle attività didattiche e scientifiche i consigli di amministrazione o i comitati tecnici amministrativi, su proposta dei consigli di facoltà o dei comitati ordinatori, possono determinare nei primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea, il numero massimo delle iscrizioni a tali corsi, disciplinando altresì le modalità di selezione degli aspiranti.

 

          Art. 39. (Riconoscimento degli studi).

     Gli studenti iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a uno dei corsi funzionanti nelle città sedi di Università o facoltà statali istituite ai sensi degli articoli 7 e 23, l'ordinamento dei quali sia ritenuto conforme ad un corso di laurea universitario, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello o a quelli per i quali abbiano superato almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi.

     Sono riconosciuti validi, ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati, previo giudizio positivo su una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, atta ad accertare il grado di preparazione complessiva degli allievi.

     La conformità dei corsi a un corso di laurea universitario, il riconoscimento degli esami, nonché le modalità ed i contenuti della prova scritta o pratica e del colloquio saranno stabiliti dai rispettivi consigli di facoltà o comitati ordinatori.

     Qualora il giudizio non sia favorevole, il consiglio di facoltà o il comitato ordinatore determina, in relazione al risultato conseguito, l'anno di corso al quale lo studente può iscriversi e gli esami riconosciuti.

     L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di istituzione delle Università statali di cui al primo comma.

 

Titolo III

 

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO.

 

          Art. 40. (Istituzione).

     A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli studi di Trento.

     Essa è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

     Al fine di rispondere alla particolare situazione autonomistica locale, l'Università degli studi di Trento è retta da uno statuto speciale di autonomia proposto dal consiglio di amministrazione dell'Università, integrato all'uopo da cinque rappresentanti eletti dai professori di ruolo e uno dal personale non docente, sentiti le facoltà e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti università dello Stato, sentito il parere della Provincia autonoma di Trento, che è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione ha voto deliberativo ai fini di cui al presente comma.

     Le modificazioni, che concernono l'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea oppure la soppressione o la modifica degli esistenti, sono approvate con le medesime modalità.

     Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, e trasformato in libera Università degli studi di Trento con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, è soppresso, in conformità a quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1975.

 

          Art. 41. (Statuto).

     Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibili la continuità e lo sviluppo delle esperienze in atto presso la libera Università, lo statuto dell'Università degli studi di Trento deve prevedere:

     a) il mantenimento, quali organi di governo dell'Università, delle autorità accademiche previste dallo statuto della libera Università così com'esso risulta a seguito dell'ultima sua modificazione, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, n. 1042, assicurando comunque al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e ai consigli di facoltà le attribuzioni che loro spettano in base alle leggi vigenti per tutte le restanti università dello Stato;

     b) le diverse attribuzioni del rettore, cui comunque competono tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, salvo quella di convocare e di presiedere il consiglio di amministrazione, e del presidente del consiglio di amministrazione eletto dal consiglio stesso tra i componenti non appartenenti al personale universitario;

     c) la composizione degli organi collegiali; del consiglio di amministrazione debbono comunque far parte: rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, dell'Istituto trentino di cultura e/o di eventuali altre istituzioni culturali, due rappresentanti del Governo ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un membro designato dalla regione Trentino-Alto Adige, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La componente non accademica dovrà risultare comunque in misura complessivamente non superiore alla componente accademica stessa;

     d) le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre università e istituti d'istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente dell'area europea, ivi compreso lo scambio di docenti e ricercatori, con la definizione delle relative modalità e forme di incentivazione nonché l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori nel rispetto delle disposizioni vigenti;

     e) l'attività di specializzazione, di aggiornamento professionale e di educazione permanente;

     f) il carattere residenziale dell'Università; le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle immatricolazioni e delle iscrizioni, in rapporto alle disponibilità edilizie, alle attrezzature didattiche residenziali, alla domanda di laureati.

 

          Art. 42. (Facoltà e corsi di laurea).

     L'Università degli studi di Trento, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

     a) sociologia, con il corso di laurea in sociologia;

     b) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, fisica, scienze biologiche;

     c) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria forestale, ingegneria dei materiali;

     d) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia politica, economia e commercio, ed il corso di diploma in statistica;

     e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in lingue e letterature straniere moderne;

     f) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.

     A decorrere dall'anno accademico di attivazione della facoltà di ingegneria, i corsi del biennio propedeutico di ingegneria funzionanti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

     I corsi del triennio saranno attivati gradualmente, a decorrere dall'anno di attivazione della facoltà di ingegneria.

     I professori di ruolo e i ricercatori assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria.

     La data d'inizio dei corsi di laurea delle facoltà che all'entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite, in base al proprio statuto, dalla libera Università sarà progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento.

     Negli anni accademici successivi saranno attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.

     Con le medesime modalità saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle facoltà esistenti.

     Le lauree in ingegneria forestale e in ingegneria dei materiali sono comprese nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni.

     La tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di ingegneria rilascia anche le lauree in ingegneria forestale e in ingegneria dei materiali.

     La laurea in ingegneria forestale e la laurea in ingegneria dei materiali costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

 

          Art. 43. (Patrimonio - Regolamento interno).

     Il patrimonio mobile ed immobile della libera Università degli studi di Trento è devoluto all'Università statale.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

     I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

     L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della Provincia autonoma di Trento alla libera Università può essere mantenuta a favore dell'Università statale, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.

     L'approvazione del regolamento interno, previsto dall'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è delegata, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia autonoma di Trento, che vi provvede osservando le modalità e i termini stabiliti per l'esercizio delle attribuzioni di competenza della Giunta provinciale a norma dell'art. 54, n. 5), del citato testo unificato [4] .

 

          Art. 44. (Finanziamento).

     Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Università degli studi di Trento è devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

     Il relativo stanziamento sarà stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nel definire tale stanziamento sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio e in rapporto al numero delle facoltà e dei corsi di laurea, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti università statali [5] .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma.

     Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sarà disposto sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente.

     Il controllo sulla gestione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno, designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dalla Provincia autonoma di Trento.

 

          Art. 45. (Organici del personale docente e non docente).

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Trento sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario, ripartiti per facoltà, e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle Q e R.

     I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

     Alla ripartizione tra le facoltà dei posti che saranno assegnati in futuro alla Università degli studi di Trento, provvede, sulla base delle richieste espresse dai consigli di facoltà o dai comitati ordinatori, e sentito il Senato accademico, il consiglio di amministrazione. Allo stesso consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, spetta coordinare le richieste avanzate dalle facoltà per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.

     I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella R.

     Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

 

          Art. 46. (Inquadramento).

     Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio presso la libera Università degli studi di Trento, è inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline ed alle facoltà in cui presta servizio.

     Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso la libera Università o assunto a seguito di pubblico concorso bandito entro il 28 febbraio 1982, è inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento.

     Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università.

     Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze dell'Istituto superiore di scienze sociali trasformato in libera Università degli studi di Trento, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

 

          Art. 47. (Edilizia universitaria).

     Le opere di edilizia universitaria dell'Università degli studi di Trento sono realizzate nel rispetto delle norme generali sulla programmazione ed il finanziamento delle opere di edilizia universitaria stabilite dalla legge dello Stato.

     Le quote annuali del finanziamento statale per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato ed in correlazione con gli stanziamenti da questo previsti per l'edilizia universitaria, alla Provincia autonoma di Trento.

     La Provincia autonoma di Trento provvede all'erogazione dei fondi nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure statali per l'erogazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria, eventualmente anche disponendo a carico del proprio bilancio anticipazioni e integrazioni di spesa.

     Ai sensi dell'art. 17 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Trento la potestà di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

     A seguito dell'emanazione delle predette norme, la Provincia eserciterà le relative funzioni amministrative.

 

          Art. 48. (Collaborazione scientifica internazionale).

     Ai fini di quanto previsto alla lettera d) del precedente art. 41, l'Università degli studi di Trento collabora con le istituzioni universitarie di altri Stati per le esigenze della ricerca scientifica e dell'insegnamento attenendosi, nell'ambito comunitario, alle direttive della Comunità economica europea ed ai relativi provvedimenti di attuazione e, nell'ambito extra-comunitario, ai vigenti accordi culturali internazionali di cui la Repubblica italiana sia parte.

     L'Università degli studi di Trento può agevolare la possibilità per gli studenti di frequentare gli studi presso le università e le istituzioni universitarie di altri Stati, riconoscendo la validità dei corsi seguiti ovvero di parte dei piani di studio svolti presso le predette università e istituzioni universitarie.

 

          Art. 49. (Convenzioni).

     Le convenzioni, stipulate dalla libera Università degli studi di Trento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora scadute, s'intendono trasferite in capo all'Università istituita per effetto del presente titolo, e dovranno essere adeguate alla nuova situazione dell'Università entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le convenzioni, per le quali le norme sull'ordinamento universitario vigente richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto ministeriale, sono approvate dalla Provincia autonoma di Trento, per delega, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Se stipulate con la Provincia, le convenzioni sono efficaci a partire dalla data in cui il provvedimento della Provincia diviene esecutivo.

 

          Art. 50. (Proroga del consiglio di amministrazione).

     Sino a quando non sarà approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trento in armonia con le disposizioni della presente legge, è prorogata la durata del consiglio di amministrazione e delle altre autorità accademiche in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa.

     Essi operano nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge nonché dallo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

     Ove allo scadere di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Università non abbia trasmesso al Ministro della pubblica istruzione il testo del nuovo statuto deliberato dalle autorità accademiche secondo le rispettive competenze, il consiglio di amministrazione sarà sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e l'amministrazione provvisoria dell'Università sarà affidata ad un commissario governativo nominato con lo stesso decreto, con l'incarico anche di predisporre lo statuto e di provvedere a tutti gli altri atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ivi compresa la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

 

Titolo IV

 

NORME COMUNI, FINANZIARIA E FINALE

 

          Art. 51. (Consiglio di facoltà e comitati tecnici ordinatori).

     Nelle Università degli studi di cui ai titoli II e III, qualora il numero dei professori di ruolo, straordinari ed ordinari, in ciascun consiglio di facoltà, anche a seguito dei passaggi disposti ai sensi dei precedenti articoli, risulti inferiore a tre, si procede all'integrazione della stessa componente mediante elezione di tanti professori straordinari ed ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero al solo fine dell'espletamento dei compiti riservati ai professori straordinari e ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari ed ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

     Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si procede alla nuova elezione degli organi delle facoltà non appena risultino facenti parte della facoltà stessa almeno tre professori di ruolo, ordinari o straordinari.

     Nell'eventualità non sia costituito il consiglio di facoltà, ai sensi dei precedenti commi, sarà nominato un comitato ordinatore secondo le norme e le modalità di cui all'art. 2 della presente legge.

     Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che verranno indette entro 60 giorni dall'istituzione delle Università di cui al primo comma, e si provvederà alla nomina dei docenti chiamati ad integrare i consigli di facoltà o a comporre i comitati ordinatori.

     Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

     I docenti di cui al precedente primo comma, ovvero i componenti i comitati ordinatori, cesseranno dalle loro funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, straordinari od ordinari. In ogni caso non potranno rimanere in carica oltre un biennio e non potranno essere confermati.

     Qualora allo scadere del biennio non risultino assegnati alle facoltà tre professori di ruolo, straordinari od ordinari, il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad indire le elezioni per altri docenti o per un nuovo comitato.

     Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'università e alla sua graduale entrata in funzione.

     Per le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge restano in carica i consigli di corso di laurea, ove costituiti.

 

          Art. 52. (Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti).

     I docenti titolari di un incarico di insegnamento su corso ufficiale già attivato presso una facoltà delle Università o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III hanno titolo alla conservazione dell'incarico di insegnamento del corrispondente corso presso la stessa facoltà della nuova università statale, ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, svolgono, alla data del 31 ottobre 1982, la propria attività presso le Università o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III, continuano a svolgere l'attività stessa presso la corrispondente università statale.

 

          Art. 52 bis. (Inquadramento del personale dirigente) [6].

     Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1° novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.

     Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

 

          Art. 53. (Norma transitoria sugli inquadramenti).

     I ricercatori che risulteranno vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Università o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 32, secondo comma; 40, ultimo comma, vengono inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti università statali istituite ai sensi della presente legge [7] .

     Passano altresì, a domanda, a far parte dei suddetti organici, i professori di ruolo per i quali sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la chiamata per trasferimento presso una facoltà delle Università o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 32, secondo comma; 40, ultimo comma [8] .

 

          Art. 54. (Piano biennale transitorio).

     Le Università statali di cui alla presente legge, si intendono istituite nell'ambito del primo piano biennale transitorio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 55. (Facoltà convenzionate).

     Le facoltà di università degli studi statali funzionanti in tutto o in parte a seguito di convenzione approvata con legge o con decreto del Presidente della Repubblica, sono statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende delle convenzioni che ad esse si riferiscono.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'istituzione di nuove facoltà in tutto o in parte convenzionate, presso università degli studi statali.

 

          Art. 56. (Personale non docente dell'Università degli studi di Cassino).

     Il quarto ed il quinto comma dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il personale non docente già in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnata all'Università degli studi di Cassino.

     L'immissione in ruolo è disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio".

 

          Art. 57. (Copertura finanziaria).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il bimestre novembre-dicembre 1982 in complessive lire 13 miliardi, si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo utilizzando la voce: "Istituzione di nuove università statali".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 58. (Norma di rinvio).

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

 

     Tabelle.

     (Omissis).


[1]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

[4]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 10 maggio 1983, n. 194.

[5]  Comma già modificato dall'art. unico della L. 10 maggio 1983, n. 194 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[6]  Articolo inserito dall'art. unico della L. 10 maggio 1983, n. 194.

[7]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 10 maggio 1983, n. 194.

[8]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 10 maggio 1983, n. 194.