Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 04/04/2003 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. |
Art. 2. Concessioni in deroga. |
§ 4.1.80 - L.R. 4 aprile 2003, n. 7. [1]
Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi.
(B.U. 8 aprile 2003, n. 36).
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti.
2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al
3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione
Art. 2. Concessioni in deroga.
1. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da [3]:
a) una certificazione medica dell'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.
2. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'articolo 1, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari [5].
[1] Abrogata dall'art. 28 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[3] Alinea così modificato dall’art. 18 della
[4] Lettera così sostituita dall’art. 18 della
[5] Comma così modificato dall’art. 18 della