§ 4.1.80 - L.R. 4 aprile 2003, n. 7.
Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:04/04/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Concessioni in deroga.


§ 4.1.80 - L.R. 4 aprile 2003, n. 7. [1]

Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi.

(B.U. 8 aprile 2003, n. 36).

 

     Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

     1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti.

     2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc., realizzati in aderenza agli edifici esistenti, limitatamente ad un singolo intervento per nucleo famigliare [2].

     3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione

 

          Art. 2. Concessioni in deroga.

     1. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da [3]:

     a) una certificazione medica dell'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) già rilasciata o da rilasciare, della persona ivi residente [4];

     b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;

     c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

     2. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'articolo 1, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari [5].


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[3] Alinea così modificato dall’art. 18 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 18 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[5] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.