§ 93.2.14 - L. 28 giugno 1991, n. 208.
Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:28/06/1991
Numero:208


Sommario
Art. 1.      1. E' costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge
Art. 2.      1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonché quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge [...]
Art. 3.      1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la [...]
Art. 4.      1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
Art. 5.      1. All'onore derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i [...]


§ 93.2.14 - L. 28 giugno 1991, n. 208.

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

(G.U. 16 luglio 1991, n. 165).

 

Art. 1.

     1. E' costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge [1].

     2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il 1993.

 

     Art. 2.

     1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonché quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

     2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico- finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.

     3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorità di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro dieci giorni dalla sua formazione.

     4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge.

     5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

     Art. 3.

     1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

     2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

     3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

 

     Art. 4.

     1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 5.

     1. All'onore derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni, dello specifico accantonamento «Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane» iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Il D.P.C.M. 28 marzo 1995 ha dettato i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane.