§ 5.7.4 - Legge Regionale 30 luglio 1999, n. 27.
Realizzazione di un autodromo nella regione Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:30/07/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Studio di fattibilità.
Art. 3.  Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 5.7.4 - Legge Regionale 30 luglio 1999, n. 27.

Realizzazione di un autodromo nella regione Veneto.

(B.U. n. 67 del 3 agosto 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo la pratica dello sport come importante momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, garantisce la fruibilità in ambito regionale di una struttura su pista specificamente dedicata alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo agonistico.

 

     Art. 2. Studio di fattibilità.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., a procedere ad uno studio di fattibilità per l'individuazione del sito più idoneo alla realizzazione di un autodromo regionale dello sviluppo minimo di 3500 metri [1].

     2. Al fine di verificare la disponibilità delle amministrazioni comunali interessate alla ubicazione dell'autodromo, la Giunta regionale attua idonea azione di informazione, prevedendo un termine non inferiore a due mesi per la formulazione di proposte.

     3. Lo studio di cui al comma 1 deve altresì accertare la possibilità di collegare in modo funzionale l'autodromo con apposite strutture dedicate alle attività di prove e collaudi, nonché di intrattenimento nel settore motoristico e di ricerca nel campo della sicurezza stradale.

 

     Art. 3. Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo. [2]

     1. La Giunta regionale promuove, per tramite della Veneto Sviluppo S.p.A. e secondo le norme di diritto privato, la costituzione di una società fra enti pubblici e privati denominata "Società Autodromo del Veneto S.p.A." per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento denominato "Autodromo del Veneto", con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70. La società così costituita opererà come soggetto privato per il perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico oggetto della presente legge.

     2. L'intervento di interesse pubblico denominato "Autodromo del Veneto" sarà realizzato nell'area appositamente individuata dalla pianificazione urbanistica come zona speciale "F", all'interno della quale saranno altresì localizzate le strutture connesse e complementari di intrattenimento, espositive, di ricerca, di servizio, turistico ricettive, produttive nonché commerciali al dettaglio di completamento, che potranno essere autorizzate alla Società Autodromo del Veneto S.p.A. di cui al comma 1, dalla Giunta regionale in deroga agli obiettivi di sviluppo e ai limiti dimensionali della grande distribuzione di vendita stabiliti dalla normativa regionale sul commercio [3].

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in lire 3 miliardi per l'anno 1999 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", partita n. 9 del bilancio di previsione 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 73094 denominato "Promozione e partecipazione della Regione Veneto alla realizzazione dell'autodromo regionale" con lo stanziamento di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 97 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[2] Articolo modificato dall’art. 35 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2 e così sostituito dall’art. 13 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[3] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.