§ 5.7.8 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:24/12/2004
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 “Master europeo in diritti umani e democratizzazione”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 “Master Europeo in Diritti umani e Democratizzazione”.
Art. 3.  Disposizione transitoria.
Art. 4.  Disposizioni in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica dell'articolo 27 e dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi [...]
Art. 5.  Disposizioni in materia di piani degli arenili e modifica dell'articolo 47 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
Art. 6.  Disposizioni in materia di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
Art. 7.  Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
Art. 8.  Disposizioni transitorie in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di [...]
Art. 9.  Disposizioni in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di [...]
Art. 10.  Modifica alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
Art. 11.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero”.
Art. 12.  Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero".
Art. 13.  Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto".
Art. 14.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 5.7.8 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 134).

 

CAPO I

Modifiche in materia di diritti umani

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 “Master europeo in diritti umani e democratizzazione”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è sostituito dal seguente:

“1. Il Master europeo di cui all’articolo 1 è un corso di specializzazione post laurea in materia di diritti umani e democratizzazione realizzato, con il patrocinio e il supporto attivo dell’Unione europea, da almeno ventinove università dei Paesi membri dell’Unione, tra le quali l’Università di Padova e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ed è coordinato dal Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, con sede a Venezia.”.

     2. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione è rappresentata nell’organo consultivo del Master (Advisory Council) e nel Consiglio di amministrazione del Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 “Master Europeo in Diritti umani e Democratizzazione”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione sostiene anche finanziariamente la realizzazione del Master, mediante la concessione di un contributo annuale al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è abrogato.

 

     Art. 3. Disposizione transitoria.

     1. Ai procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale n. 28 dicembre 1998, n. 33, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica dell'articolo 27 e dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

     1. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole "comunica alla provincia competente" sono sostituite con le parole "può comunicare alla provincia competente" e al comma 1 dell'articolo 38 sono soppresse le parole: "e delle strutture ricettive extra alberghiere non soggette a classificazione".

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di piani degli arenili e modifica dell'articolo 47 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

     1. Al comma 3 dell'articolo 47, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2005".

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

     1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , sono aggiunte le seguenti parole "È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare e fornire a valere dal 1° maggio dello stesso anno.".

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato".".

     2. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 66, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole "a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto" sono soppresse.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

     1. Al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole "fino al 31 dicembre 2004" sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2005".

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

     1. Al comma 5, dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2005".

     2. Al comma 5, dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte, in fine, le parole: "qualora le suddette classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del comma 6".

     3. Al comma 6, dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2005".

     4. Al comma 6, dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole "valevole per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "valevole sino al 31 dicembre 2007".

 

     Art. 10. Modifica alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

     1. Dopo l'articolo 93 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 93 bis - Norme transitorie in materia di professioni turistiche.

1. Agli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione alle professioni di guida, accompagnatore ed animatore turistico e guida naturalistico-ambientale, già banditi alla data di entrata in vigore delle modifiche intervenute alla presente legge o ai suoi allegati, si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.".

 

CAPO III

Disposizioni in materia di sport

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero”. [1]

     1. Al comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 le parole "entro duecentoquaranta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo" sono sostituite dalle seguenti "entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo".

     2. Il termine di trecentosessanta giorni di cui al comma 1 trova applicazione anche per i procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 avviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 12. Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero". [2]

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è inserito il comma 1 bis:

"1 bis. Il documento di cui al comma 1 mantiene validità fino alla approvazione del successivo.".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal documento di indirizzi, obbiettivi e priorità, denominato Piano triennale 2001-2003.

 

     Art. 13. Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto".

     1. L'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , è così sostituito:

"Art. 3. Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo.

1. La Giunta regionale promuove, per tramite della Veneto Sviluppo S.p.A. e secondo le norme di diritto privato, la costituzione di una società fra enti pubblici e privati denominata "Società Autodromo del Veneto S.p.A." per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento denominato "Autodromo del Veneto", con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70. La società così costituita opererà come soggetto privato per il perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico oggetto della presente legge.

2. L'intervento di interesse pubblico denominato "Autodromo del Veneto" sarà realizzato nell'area appositamente individuata dalla pianificazione urbanistica come zona speciale "F", all'interno della quale saranno altresì localizzate le strutture connesse e complementari di intrattenimento, espositive, di ricerca, di servizio, turistico ricettive, produttive nonché commerciali al dettaglio di completamento, che potranno essere autorizzate alla Società Autodromo del Veneto S.p.A. di cui al comma 1, dalla Giunta regionale in deroga agli obiettivi di sviluppo e nei limiti dimensionali della grande distribuzione di vendita stabiliti dalla normativa regionale sul commercio.".

 

     Art. 14. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.