Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 fiere, mercati, commercio |
Data: | 28/12/1999 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Delega alle Province. |
Art. 2. Criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica. |
Art. 3. Criteri per l'individuazione delle città d'arte. |
Art. 4. Compiti della Provincia. |
Art. 5. Deroghe e sanzioni. |
Art. 6. Norme finali e transitorie. |
Art. 7. Norma finanziaria. |
§ 3.8.38 – Legge Regionale 28 dicembre 1999, n. 62.
Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita.
(B.U. n. 113 del 31 dicembre 1999).
Art. 1. Delega alle Province.
1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall'articolo 12 del
2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 2. Criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica. [1]
1. Possono essere individuati ad economia prevalentemente turistica solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, come definiti al comma 2, con almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere.
2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati:
a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una comunità montana;
b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte sul litorale adriatico o su un lago;
c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e sono operativi stabilimenti termali.
3. Ai fini dell'individuazione i comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici, anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti:
a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghieri;
b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il totale delle imprese e totale degli occupati nel territorio comunale;
c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali;
d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente;
e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune.
4. Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.
5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è situato ad una altitudine superiore o pari a seicento metri sul livello del mare e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po [2].
Art. 3. Criteri per l'individuazione delle città d'arte.
1. Possono essere individuati come città d’arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come definiti dal
2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 i comuni presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori:
a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici come Zona A e/o zona di interesse storico-artistico;
b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali;
c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è richiesta specifica professionalità di guide turistiche specializzate e riconosciute dalla normativa vigente;
d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della
e) menzione del comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico- culturale;
f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di città d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune.
3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.
Art. 4. Compiti della Provincia.
1. La provincia adotta propri criteri di applicazione nel territorio degli indicatori di cui all'articolo 2 comma 3 e articolo 3 comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato ai comuni e può essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati entro trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.
Art. 5. Deroghe e sanzioni.
1. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di individuazione.
2. Nel Comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona della terraferma.
3. In caso di violazione all'obbligo di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 22 del
Art. 6. Norme finali e transitorie.
1. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere la qualifica di cui agli articoli 2 e 3 devono presentare domanda munita della necessaria documentazione alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dei criteri di cui all'articolo 4. Entro i successivi sessanta giorni la Provincia provvede alla conseguente individuazione.
2. In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia la Giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della presente legge entro i successivi trenta giorni.
3. L'articolo 35 della
Art. 7. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo n. 4100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000.
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2005, n. 243 ha dichiarato rispettivamente non fondata e manifestamente infondata le questioni di legittimità sollevate contro il presente articolo.
[2] Comma sostituito dall'art. 39 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 8 della