Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 fiere, mercati, commercio |
Data: | 26/10/2012 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni |
Art. 2. Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni |
Art. 3. Interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni |
Art. 4. Novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni |
Art. 5. Disposizioni transitorie |
§ 3.8.90 - L.R. 26 ottobre 2012, n. 42. [1]
Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".
(B.U. 2 novembre 2012, n. 90)
Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8, comma 1, lettera a), della
Art. 2. Interpretazione autentica dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
a) agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita ubicate all’interno dei parchi commerciali oggetto di ricognizione ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 della
b) le modifiche della ripartizione interna della superficie di vendita dei parchi commerciali, richieste nei limiti della superficie di vendita complessiva del parco commerciale, non sono assoggettate agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale di cui all’allegato B alla
Art. 3. Interpretazione autentica dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
Art. 4. Novellazione dell’articolo 12 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della
"1 bis. La verifica in ordine alla qualificazione giuridica dei soggetti interessati è effettuata dal comune competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale.".
Art. 5. Disposizioni transitorie
1. I procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’autorizzazione commerciale relativa alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3, attivati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, sono riesaminati ad istanza di parte tenuto conto degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 30 della