§ 1.1.713 - Regolamento 5 ottobre 2006, n. 1544.
Regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (Versione codificata)


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:05/10/2006
Numero:1544


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     


§ 1.1.713 - Regolamento 5 ottobre 2006, n. 1544.

Regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (Versione codificata)

(G.U.U.E. 17 ottobre 2006, n. L 286)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972 relativo a misure speciali in favore della bachicoltura, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato, precisa le misure che disciplinano gli scambi di bachi da seta e di uova di bachi da seta, senza peraltro prevedere misure di sostegno all'interno della Comunità.

     La bachicoltura assume importanza particolare per l'economia di alcune regioni della Comunità; tale attività costituisce una fonte di reddito complementare per gli agricoltori di tali regioni. È pertanto opportuno adottare misure che contribuiscano a garantire un equo reddito ai sericoltori.

     (3) A tal fine è necessario adottare misure che facilitino l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato ed accordare un aiuto alla bachicoltura in sostituzione di qualsiasi regime nazionale di aiuto per i bachi da seta;

     tenuto conto delle caratteristiche della bachicoltura, occorre prevedere per detto aiuto un sistema di fissazione forfettaria per telaino utilizzato.

     (4) Occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, in conformità delle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune.

     (5) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È istituito un aiuto per i bachi da seta classificati nel codice NC 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta classificate nel codice NC 0511 99 90, allevati nella Comunità.

     2. L'aiuto è concesso ai sericoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine.

     3. L'importo dell'aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.

 

     Art. 2.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Tali modalità riguardano, in particolare, il quantitativo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e le misure di controllo intese a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e altre irregolarità.

 

     Art. 3.

     La campagna di allevamento per il baco da seta inizia il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle fibre naturali, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, in seguito denominato «il comitato».

     2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CEE) n. 845/72 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio (GU L 100 del 27.4.1972, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 4005/87 della Commissione (GU L 377 del 31.12.1987, pag. 48)

Regolamento (CEE) n. 2059/92 del Consiglio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 19)

Regolamento (CE) n. 1668/2000 del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 6)

 

 

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 845/72

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Allegato I

Allegato II