Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 22/10/1999 |
Numero: | 2250 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.681 - Regolamento 22 ottobre 1999, n. 2250.
Regolamento (CE) n. 2250/1999 del Consiglio relativo al contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda.
(G.U.C.E. 26 ottobre 1999, n. L 275).
Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.