§ 5.3.38 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 1029.
Regolamento (CE) n. 1029/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:19/06/2006
Numero:1029


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.3.38 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 1029.

Regolamento (CE) n. 1029/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

(G.U.U.E. 7 luglio 2006, n. L 186).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con effetto dal 1o gennaio 2006 la direttiva n. 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile, è stata abrogata dalla direttiva n. 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituita dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

     (2) La direttiva n. 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, è stata abrogata e sostituita dalla direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, contiene diversi riferimenti alla direttiva n. 71/118/CEE e alla direttiva n. 79/112/CEE. Per motivi di chiarezza è opportuno adeguare tali riferimenti. Occorrerebbe ugualmente adattare la definizione del termine «carcassa» all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004.

     (4) L’articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1906/90 esclude dall'ambito di applicazione di detto regolamento la forma di vendita di cui al capitolo II, articolo 3, punto II della direttiva n. 71/118/CEE. Quest'ultima disposizione si occupa di una deroga facoltativa per gli Stati membri concernente la produzione su piccola scala inferiore a 10 000 volatili. Benché i regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 contengano una deroga che non è facoltativa né limitata a un numero specifico di volatili, una deroga facoltativa come quella di cui all'articolo 3, punto II della direttiva 71/118/CE, limitata a un numero specifico di volatili, andrebbe mantenuta per il regolamento (CEE) n. 1906/90.

     (5) L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1906/90 contiene un riferimento alla direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile. Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva n. 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva n. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile. Tale riferimento è superfluo e dovrebbe essere soppresso.

     (6) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1906/90,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1906/90 è così modificato:

     1) l’articolo 1 è così modificato:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il presente regolamento non si applica:

     a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità,

     b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;»;

     b) è inserito il paragrafo seguente:

     «3 bis Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è inferiore a 10 000 volatili.»;

     2) l'articolo 2 è modificato come segue:

     a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

     «2. “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»;

     b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

     «4. “carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.»;

     3) all’articolo 4, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

     «Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate a norma della direttiva n. 2000/13/CE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:»;

     4) l’articolo 5 è così modificato:

     a) al paragrafo 1, le parole «direttiva 79/112/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/13/CE»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per le carni di pollame fresche, la data minima di conservazione è sostituita dalla “data limite di consumo”, a norma dell'articolo 10 della direttiva n. 2000/13/CE.»;

     c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»;

     d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza dell’acquirente, alle indicazioni di cui al paragrafo 3 si applica l’articolo 14 della direttiva n. 2000/13/CE.

     5. Le modalità particolareggiate relative all’indicazione della denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1) della direttiva n. 2000/13/CE possono essere fissate secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.»;

     5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     In deroga agli articoli 3, 4 e 5, non è necessario procedere alla classificazione o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli, quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.