Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.3 disposizioni economiche e commerciali |
Data: | 19/06/2006 |
Numero: | 1029 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 5.3.38 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 1029.
Regolamento (CE) n. 1029/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
(G.U.U.E. 7 luglio 2006, n. L 186).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con effetto dal 1o gennaio 2006 la
(2) La
(3) Il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, contiene diversi riferimenti alla
(4) L’articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1906/90 esclude dall'ambito di applicazione di detto regolamento la forma di vendita di cui al capitolo II, articolo 3, punto II della
(5) L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1906/90 contiene un riferimento alla
(6) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1906/90,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 1906/90 è così modificato:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il presente regolamento non si applica:
a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità,
b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al
b) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) del
2) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»;
b) il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. “carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della
3) all’articolo 4, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
«Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate a norma della
4) l’articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, le parole «
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le carni di pollame fresche, la data minima di conservazione è sostituita dalla “data limite di consumo”, a norma dell'articolo 10 della
c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del
d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del
5. Le modalità particolareggiate relative all’indicazione della denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1) della
5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
In deroga agli articoli 3, 4 e 5, non è necessario procedere alla classificazione o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli, quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.