Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 27/06/2005 |
Numero: | 980 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I paesi beneficiari dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono elencati nell'allegato I. |
Art. 3. 1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando i cinque settori principali delle [...] |
Art. 4. I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II. |
Art. 5. 1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni [...] |
Art. 6. Ai fini del presente regolamento: |
Art. 7. 1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli. |
Art. 8. 1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e [...] |
Art. 9. 1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che: |
Art. 10. 1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che: |
Art. 11. 1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali [...] |
Art. 12. 1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di [...] |
Art. 13. L'articolo 12, paragrafo 4 e le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5 riguardanti i prodotti della sottovoce tariffaria 1701 11 10 non si applicano ai prodotti originari dei paesi [...] |
Art. 14. 1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando il valore medio delle [...] |
Art. 15. 1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore all'1 %, il dazio è totalmente [...] |
Art. 16. 1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle [...] |
Art. 17. 1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, [...] |
Art. 18. 1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare [...] |
Art. 19. 1. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. [...] |
Art. 20. 1. La Commissione presenta al comitato una relazione sulle proprie risultanze. |
Art. 21. 1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o [...] |
Art. 22. Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni [...] |
Art. 23. 1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 21 o 22 prima che questa diventi effettiva. La Commissione [...] |
Art. 24. I prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 originari di paesi beneficiari possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La [...] |
Art. 25. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato, di [...] |
Art. 26. |
Art. 27. 1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera [...] |
Art. 28. 1. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (in seguito denominato «il comitato»). |
Art. 29. |
Art. 30. 1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui alla sezione 2 del capitolo II del presente regolamento e le disposizioni applicate in combinato [...] |
§ 14.1.90 – Regolamento 27 giugno 2005, n. 980.
Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.
(G.U.U.E. 30 giugno 2005, n. L 169).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate.
(2) La politica commerciale comune della Comunità deve tener conto degli obiettivi della politica di sviluppo a cui deve contribuire, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell’OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 1979.
(3) La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006/2015.
(4) Il presente regolamento è il primo regolamento di applicazione di tali orientamenti. Esso dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2008.
(5) Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato «il sistema») dovrebbe comprendere un regime generale concesso a tutti i paesi e i territori beneficiari e due regimi speciali che tengano conto delle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in via di sviluppo in situazioni analoghe.
(6) Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari non classificati dalla Banca mondiale fra i paesi ad alto reddito e con esportazioni insufficientemente diversificate.
(7) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo, che la non diversificazione e la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità, dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari, nonché dei dazi specifici (a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem). Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe in via eccezionale essere applicato prima dell'entrata in vigore dell'intero regolamento al fine di conformarsi alle decisioni dell'OMC contro la produzione ed il traffico di stupefacenti.
(8) I paesi in via di sviluppo che all’entrata in vigore del presente regolamento soddisfino già i criteri applicabili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero usufruire quanto prima possibile del regime stesso. Questi paesi dovrebbero quindi essere inclusi provvisoriamente nell’elenco dei beneficiari e continuare ad usufruire delle preferenze qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l’ammissibilità entro il 15 dicembre 2005.
(9) La Commissione dovrebbe verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.
(10) Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell'abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell'ambito di questo regime.
(11) Le preferenze dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura sensibile o meno dei prodotti, per tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno della Comunità.
(12) La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili andrebbe mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.
(13) Tale riduzione dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, quindi, la riduzione andrebbe operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della nazione più favorita (NPF). I dazi specifici andrebbero ridotti del 30 %. Ove per tali dazi sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.
(14) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d'importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.
(15) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non dovrebbero usufruire al tempo stesso del sistema comunitario e di un accordo di libero scambio che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.
(16) La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi ai settori della tariffa doganale comune. La graduazione di un settore per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando il settore soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi. Si migliorano così la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni.
(17) Le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa di cui al
(18) La revoca temporanea dovrebbe essere giustificata, tra l'altro, da una violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni elencate nell’allegato III onde promuovere gli obiettivi delle convenzioni stesse ed evitare che i beneficiari ricevano vantaggi indebiti attraverso la ripetuta violazione di tali convenzioni.
(19) Vista la situazione politica del Myanmar, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questo paese dovrebbe rimanere in vigore.
(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.
1. Il sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato «il sistema») si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2008 ai sensi del presente regolamento.
2. Il presente regolamento prevede:
a) un regime generale,
b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo,
c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.
I paesi beneficiari dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono elencati nell'allegato I.
1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando i cinque settori principali delle sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.
2. I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale sono esclusi dall’elenco dell'allegato I.
3. La Commissione informa il paese beneficiario della sua esclusione dall’elenco dell’allegato I.
I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II.
1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.
2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93.
3. Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, inoltre, si applica ove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia dei regimi applicabili al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.
Ai fini del presente regolamento:
a) per «dazi della tariffa doganale comune» si intendono i dazi specificati nella parte seconda dell'allegato I del
b) per «settore» s’intende un qualsiasi settore della tariffa doganale comune, adottata con regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento, il settore XI è trattato come due settori distinti: il settore XI (a) comprendente i capitoli 50-60 della tariffa doganale comune e il settore XI (b) comprendente i capitoli 61-62 della tariffa doganale comune;
c) per «comitato» s’intende il comitato di cui all’articolo 28.
CAPITOLO II
REGIMI E PREFERENZE TARIFFARIE
SEZIONE 1
Regime generale
1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli.
2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti dei settori XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %.
3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell'articolo 7 del
4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.
5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.
6. Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.
7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti dei settori per i quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’articolo 14, dell'articolo 21, paragrafo 8 e dell'allegato I, colonna C.
SEZIONE 2
Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo
1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono sospesi.
2. I dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1 sono interamente sospesi, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano anche dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 è limitato al 16 % del valore in dogana.
3. Per un paese beneficiario il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti dei settori per i quali dette preferenze tariffarie sono state revocate ai sensi dell’allegato I, colonna C.
1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che:
a) abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui alla Parte A dell’allegato III, e
b) abbiano ratificato ed effettivamente applicato almeno sette delle convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III, e
c) si impegnino a ratificare e a porre effettivamente in applicazione entro il 31 dicembre 2008 le convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III che non hanno ancora ratificato e effettivamente applicato, e
d) si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l'applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato, e
e) siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), per paesi che debbono far fronte a specifici vincoli costituzionali, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso a un paese che non ha ratificato ed effettivamente applicato un massimo di due delle sedici convenzioni elencate nella parte A dell'allegato III, a condizione che:
a) il paese in questione abbia assunto l'impegno formale di firmare, ratificare e applicare ogni rimanente convenzione una volta che venga accertato che non esiste alcuna incompatibilità con la sua costituzione al più tardi il 31 ottobre 2005, e
b) in caso di incompatibilità con la sua costituzione, il paese in questione si sia formalmente impegnato a firmare e a ratificare ogni rimanente convenzione al più tardi il 31 dicembre 2006.
Prima della fine del 2006, la Commissione riferisce al Consiglio sulla conformità del paese interessato ai succitati requisiti. La concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo al paese in questione oltre il 1° gennaio 2007 è subordinata a una decisione del Consiglio. Laddove opportuno, e sulla base della succitata relazione, la Commissione propone al Consiglio una siffatta continuazione.
3. Sono definiti paesi vulnerabili quelli:
a) che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paesi ad alto reddito e i cui cinque settori principali delle loro importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le loro importazioni coperte dall’SPG e
b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 %, in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.
Ci si è basati sui dati disponibili al 1° settembre 2004 (media su tre anni consecutivi).
4. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo.
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che:
a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2005, e
b) dall'esame della richiesta risulti che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.
2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi.
3. I paesi che beneficiano in via provvisoria del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono presentare entro il 31 ottobre 2005 una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione valuta le richieste a norma dell’articolo 11.
1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.
2. La Commissione decide, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1 e secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 4, se concedere a un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese a cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione, entro il 15 dicembre 2005, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.
5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la richiesta, in stretto coordinamento con il comitato secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
SEZIONE 3
Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, sono totalmente sospesi.
2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti del 20 % il 1° settembre 2006, del 50 % il 1° settembre 2007 e dell'80 % il 1° settembre 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° settembre 2009.
3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti del codice NC 0803 00 19 sono ridotti ogni anno del 20 % a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20 % il 1° luglio 2006, del 50 % il 1° luglio 2007 e dell'80 % il 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.
5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi a norma dei paragrafi 2 e 4, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10, originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari iniziali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 saranno pari a 2 517 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006, e a 74 185 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente.
6. La Commissione adotta norme dettagliate che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 4. Per l'apertura e la gestione di tali contingenti, la Commissione è assistita dai comitati di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nei settori interessati.
7. I paesi che le Nazioni Unite depennano dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono depennati anche dall'elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
L'articolo 12, paragrafo 4 e le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5 riguardanti i prodotti della sottovoce tariffaria 1701 11 10 non si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze di cui alla presente sezione, che sono immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare.
SEZIONE 4
Disposizioni comuni
1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando il valore medio delle importazioni comunitarie provenienti da tale paese dei prodotti appartenenti al settore in questione, a cui si applica il regime di cui beneficia il paese suddetto, superi per tre anni consecutivi, sulla base dei più recenti dati disponibili al 1° settembre 2004, il 15 % del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I. La soglia fissata per ciascuno dei settori XI (a) e XI (b) è del 12,5 %.
2. I settori depennati a norma del paragrafo 1 sono elencati nell’allegato I, colonna C.
3. L’esclusione dei settori dal sistema si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2008.
4. La Commissione informa il paese beneficiario dell’esclusione di un settore.
5. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari per i settori che rappresentano oltre il 50 %, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità originarie dei paesi in questione.
6. COMEXT è la fonte statistica utilizzata ai fini del presente articolo.
1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore all'1 %, il dazio è totalmente sospeso.
2. Se l'aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.
CAPITOLO III
REVOCA TEMPORANEA E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
SEZIONE 1
Revoca temporanea
1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:
a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei pertinenti organismi di controllo;
b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;
c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro;
d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC l'applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell'organo competente dell'OMC;
e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il regime speciale di incentivazione di cui al capitolo II, sezione 2, può essere revocato temporaneamente per tutti o per alcuni prodotti inseriti nel presente regime originari di un paese beneficiario, in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all'allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata.
3. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 o (CE) n. 2026/97 per i motivi che giustificano tali misure.
1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza, o mancanza di controlli sull'osservanza, delle norme sull'origine dei prodotti e relative procedure, nonché indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l'altro che un paese beneficiario:
a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme sull'origine e per il controllo del rispetto di tali norme;
b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell'origine e comunicandone tempestivamente i risultati;
c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa in detto paese volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme sull'origine;
e) rispetti o faccia rispettare le norme sull'origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme;
f) assista la Comunità nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.
3. La Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:
— informato il comitato;
— chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o garantire che il paese beneficiario rispetti i suoi obblighi;
— pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dei suoi obblighi da parte del paese beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.
La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione ne informa anche il comitato.
4. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.
5. Il periodo di sospensione non supera i sei mesi. Al termine del periodo la Commissione decide se mettere fine alla sospensione, dopo aver informato il comitato, o prorogare il periodo di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la proroga delle stesse.
1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese.
2. Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta.
1. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
2. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare all'inchiesta.
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.
4. La Commissione può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro il termine specificato nell'avviso che annuncia l'inchiesta o qualora l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si possono trarre conclusioni in base ai dati disponibili.
6. L'inchiesta deve essere completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5.
1. La Commissione presenta al comitato una relazione sulle proprie risultanze.
2. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali.
3. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, annunciando la sua intenzione di sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all’allegato III, parte A.
4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro un mese a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo.
5. L'eventuale decisione del Consiglio di procedere ad una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.
SEZIONE 2
Clausola di salvaguardia
1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.
2. La Commissione adotta una decisione formale di avviare un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine che non può superare i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
4. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni sui produttori comunitari al riguardo:
— quota di mercato
— produzione
— scorte
— capacità di produzione
— fallimenti
— redditività
— utilizzazione degli impianti
— occupazione
— importazioni
— prezzi.
5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5.
6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.
8. Qualora le importazioni di prodotti del settore XI (b), di cui all'articolo 14, paragrafo 1, originari di un paese beneficiario:
a) aumentino di almeno il 20 % in quantità (per il volume) rispetto al precedente anno civile, oppure
b) superino il 12,5 % del valore delle importazioni comunitarie provenienti da tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I durante un qualsiasi periodo di dodici mesi, il 1° gennaio di ogni anno durante il periodo di applicazione del presente regolamento, la Commissione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e dopo averne informato il comitato, abolisce le preferenze di cui agli articoli 7 e 8 con riguardo ai prodotti del settore XI (b). Tale disposizione non si applica ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 12 e ai paesi la cui quota di importazioni nella Comunità, come stabilito nell'articolo 14, paragrafo 1, non superi l'8 %. La Commissione informa il paese beneficiario dell'abolizione delle preferenze. L'abolizione delle preferenze ha effetto due mesi dopo la pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.
1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 21 o 22 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.
2. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell'articolo 21 o 22. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.
SEZIONE 3
Misure di sorveglianza nel settore agricolo
I prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 originari di paesi beneficiari possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide quali siano i prodotti cui applicare la sorveglianza.
Tutti i periodi di cui all'articolo 21 superiori a due mesi sono ridotti a due mesi nei seguenti casi:
— quando il paese beneficiario non ottempera alle norme di origine o non fornisce la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 17, oppure
— quando le importazioni di prodotti dei capitoli da 1 a 24 che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superano in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.
SEZIONE 4
Disposizioni comuni
Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato, di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 133 del trattato o di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicate.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 26.
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 5, le modifiche degli allegati del presente regolamento rese necessarie:
a) da modifiche della nomenclatura combinata;
b) da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori;
c) dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2;
d) dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
e) dall’esigenza di compilare l’elenco definitivo dei paesi beneficiari entro il 15 dicembre 2005 ai sensi dell’articolo 11.
1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare, per ogni paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio e del
2. A norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali punti includono i prodotti di cui al paragrafo 3.
3. La Commissione sorveglia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19, delle voci tariffarie 0603, 1006, 1701, 1704 e 6403 e dei codici NC 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 e 2103 20 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 21 e 22.
1. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (in seguito denominato «il comitato»).
2. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2006. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29.
Si considera che il regolamento (CE) n. 552/97, che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 del Consiglio, faccia riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Si considera che i regolamenti (CE) n. 1381/2002 e (CE) n. 1401/2002 della Commissione che fanno riferimento al
1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui alla sezione 2 del capitolo II del presente regolamento e le disposizioni applicate in combinato disposto con detto regime entrano in vigore il 1° luglio 2005. Il regime in questione abroga con effetto dalla sua entrata in vigore il regime speciale contro la produzione ed il traffico di stupefacenti di cui al titolo IV del
2. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, tale termine non si applica né al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati né ad altre disposizioni del presente regolamento applicate congiuntamente a tale regime.
ALLEGATO I
Paesi [1] e territori beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate
Colonna A: codice secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità
Colonna B: nome del paese
Colonna C: sezioni nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 13)
Colonna D: paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 12)
Colonna E: paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 8)
[1] L'elenco può includere paesi che sono temporaneamente sospesi dall'SPG dell'UE o che non hanno rispettato i requisiti di cooperazione amministrativa, i quali sono una condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.
A
|
B |
C |
D |
E |
AE |
Emirati Arabi Uniti |
|
|
|
AF |
Afghanistan |
|
X |
|
AG |
Antigua e Barbuda |
|
|
|
AI |
Anguilla |
|
|
|
AM |
Armenia |
|
|
|
AN |
Antille Olandesi |
|
|
|
AO |
Angola |
|
X |
|
AQ |
Antartico |
|
|
|
AR |
Argentina |
|
|
|
AS |
Samoa Americane |
|
|
|
AW |
Aruba |
|
|
|
AZ |
Azerbaigian |
|
|
|
BB |
Barbados |
|
|
|
BD |
Bangladesh |
|
X |
|
BF |
Burkina Faso |
|
X |
|
BH |
Bahrein |
|
|
|
BI |
Burundi |
|
X |
|
BJ |
Benin |
|
X |
|
BM |
Bermuda |
|
|
|
BN |
Brunei Darussalam |
|
|
|
BO |
Bolivia |
|
|
X |
BR |
Brasile |
S-IV Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati. |
|
|
|
|
S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio. |
|
|
BS |
Bahamas |
|
|
|
BT |
Bhutan |
|
X |
|
BV |
Isola Bouvet |
|
|
|
BW |
Botswana |
|
|
|
BY |
Bielorussia |
|
|
|
BZ |
Belize |
|
|
|
CC |
Isole Cocos (Keeling) |
|
|
|
CD |
Congo, Repubblica Democratica del |
|
X |
|
CF |
Repubblica Centrafricana |
|
X |
|
CG |
Congo |
|
|
|
CI |
Costa d'Avorio |
|
|
|
CK |
Isole Cook |
|
|
|
CL |
Cile [1] |
|
|
|
CM |
Camerun |
|
|
|
CN |
Repubblica Popolare Cinese |
S-VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse. |
|
|
|
|
S-VII Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma. |
|
|
|
|
S-VIII Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella. |
|
|
|
|
S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio. |
|
|
|
|
S-X Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni. |
|
|
|
|
S-XI (a) tessili; |
|
|
|
|
S-XI (b) abbigliamento. |
|
|
|
|
S-XII Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli. |
|
|
|
|
S-XIII Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro. |
|
|
|
|
S-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete. |
|
|
|
|
S-XV Metalli comuni e loro lavori. |
|
|
|
|
S-XVI Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi. |
|
|
|
|
S-XVII Materiale da trasporto. |
|
|
|
|
S-XVIII Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi. |
|
|
|
|
S-XX Merci e prodotti diversi. |
|
|
CO |
Colombia |
|
|
X |
CR |
Costa Rica |
|
|
X |
CU |
Cuba |
|
|
|
CV |
Capo Verde |
|
X |
|
CX |
Isola Christmas |
|
|
|
DJ |
Gibuti |
|
X |
|
DM |
Dominica |
|
|
|
DO |
Repubblica Dominicana |
|
|
|
DZ |
Algeria |
S-V Prodotti minerali. |
|
|
EC |
Ecuador |
|
|
X |
EG |
Egitto |
|
|
|
ER |
Eritrea |
|
X |
|
ET |
Etiopia |
|
X |
|
FJ |
Figi |
|
|
|
FK |
Isole Falkland |
|
|
|
FM |
Micronesia, Stati Federati di |
|
|
|
GA |
Gabon |
|
|
|
GD |
Grenada |
|
|
|
GE |
Georgia |
|
|
X |
GH |
Ghana |
|
|
|
GI |
Gibilterra |
|
|
|
GL |
Groenlandia |
|
|
|
GM |
Gambia |
|
X |
|
GN |
Guinea |
|
X |
|
GQ |
Guinea Equatoriale |
|
X |
|
GS |
Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud |
|
|
|
GT |
Guatemala |
|
|
X |
GU |
Guam |
|
|
|
GW |
Guinea-Bissau |
|
X |
|
GY |
Guyana |
|
|
|
HM |
Isola di Heard e Isole di McDonald |
|
|
|
HN |
Honduras |
|
|
X |
HT |
Haiti |
|
X |
|
ID |
Indonesia |
S-III Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale. |
|
|
|
|
S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio. |
|
|
IN |
India |
S-XI(a) tessili; |
|
|
|
|
S-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete. |
|
|
IO |
Territorio britannico dell'Oceano Indiano |
|
|
|
IQ |
Iraq |
|
|
|
IR |
Iran, Repubblica Islamica dell' |
|
|
|
JM |
Giamaica |
|
|
|
JO |
Giordania |
|
|
|
KE |
Kenia |
|
|
|
KG |
Kirghizistan |
|
|
|
KH |
Cambogia |
|
X |
|
KI |
Kiribati |
|
X |
|
KM |
Comore |
|
X |
|
KN |
Saint Kitts e Nevis |
|
|
|
KW |
Kuwait |
|
|
|
KY |
Isole Cayman |
|
|
|
KZ |
Kazakistan |
|
|
|
LA |
Repubblica Democratica Popolare Lao |
|
X |
|
LB |
Libano |
|
|
|
LC |
Saint Lucia |
|
|
|
LK |
Sri Lanka |
|
|
X |
LR |
Liberia |
|
X |
|
LS |
Lesotho |
|
X |
|
LY |
Giamahiria Araba Libica |
|
|
|
MA |
Marocco |
|
|
|
MD |
Moldavia, Repubblica di |
|
|
|
MG |
Madagascar |
|
X |
|
MH |
Isole Marshall |
|
|
|
ML |
Mali |
|
X |
|
MN |
Mongolia |
|
|
X |
MM |
Myanmar |
X |
|
|
MO |
Macao |
|
|
|
MP |
Marianne Settentrionali |
|
|
|
MR |
Mauritania |
|
X |
|
MS |
Montserrat |
|
|
|
MU |
Maurizio |
|
|
|
MV |
Maldive |
|
X |
|
MW |
Malawi |
|
X |
|
MX |
Messico |
|
|
|
MY |
Malaysia |
S-III Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale. |
|
|
MZ |
Mozambico |
|
X |
|
NA |
Namibia |
|
|
|
NC |
Nuova Caledonia |
|
|
|
NE |
Niger |
|
X |
|
NF |
Isola Norfolk |
|
|
|
NG |
Nigeria |
|
|
|
NI |
Nicaragua |
|
|
X |
NP |
Nepal |
|
X |
|
NR |
Nauru |
|
|
|
NU |
Niue |
|
|
|
OM |
Oman |
|
|
|
PA |
Panama |
|
|
X |
PE |
Perù |
|
|
X |
PF |
Polinesia Francese |
|
|
|
PG |
Papua Nuova Guinea |
|
|
|
PH |
Filippine |
|
|
|
PK |
Pakistan |
|
|
|
PM |
Saint-Pierre e Miquelon |
|
|
|
PN |
Pitcairn |
|
|
|
PW |
Palau |
|
|
|
PY |
Paraguay |
|
|
|
QA |
Qatar |
|
|
|
RU |
Federazione Russa |
S-VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse. |
|
|
|
|
S-X Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni. |
|
|
|
|
S-XV Metalli comuni e loro lavori. |
|
|
RW |
Ruanda |
|
X |
|
SA |
Arabia Saudita |
|
|
|
SB |
Isole Salomone |
|
X |
|
SC |
Seicelle |
|
|
|
SD |
Sudan |
|
X |
|
SH |
Sant'Elena |
|
|
|
SL |
Sierra Leone |
|
X |
|
SN |
Senegal |
|
X |
|
SO |
Somalia |
|
X |
|
SR |
Suriname |
|
|
|
ST |
São Tomé e Príncipe |
|
X |
|
SV |
El Salvador |
|
|
X |
SY |
Repubblica Araba Siriana |
|
|
|
SZ |
Swaziland |
|
|
|
TC |
Isole Turks e Caicos |
|
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TD |
Ciad |
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X |
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TF |
Territori australi francesi |
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TG |
Togo |
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X |
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TH |
Thailandia |
S-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete. |
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S-XVII Materiale da trasporto. |
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TJ |
Tagikistan |
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TK |
Tokelau |
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TL |
Timor-Leste (Timor Orientale) |
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X |
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TM |
Turkmenistan |
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TN |
Tunisia |
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TO |
Tonga |
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TT |
Trinidad e Tobago |
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TV |
Tuvalu |
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X |
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TZ |
Tanzania (Repubblica Unita di) |
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X |
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UA |
Ucraina |
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UG |
Uganda |
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X |
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UM |
Isole minori lontane degli Stati Uniti |
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UY |
Uruguay |
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UZ |
Uzbekistan |
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VC |
Saint Vincent e Grenadine |
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VE |
Venezuela |
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X |
VG |
Isole Vergini Britanniche |
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VI |
Isole Vergini Americane |
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VN |
Vietnam |
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VU |
Vanuatu |
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X |
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WF |
Wallis e Futuna |
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WS |
Samoa |
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X |
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YE |
Yemen |
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X |
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YT |
Mayotte |
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ZA |
Sudafrica |
S-XVII Materiale da trasporto. |
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ZM |
Zambia |
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X |
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ZW |
Zimbabwe |
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ALLEGATO II
Elenco dei prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice e dalla descrizione. I prodotti con un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti norme comunitarie.
Nella colonna «Sensibile/Non sensibile» figurano i prodotti inclusi nel regime generale (articolo 7) e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 8). Tali prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2). Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o quelli per i quali detti dazi sono sospesi.
Codice NC |
Descrizione |
Sensibile/Non sensibile |
0101 10 90 |
Asini vivi e altri |
S |
|
Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura: |
|
0101 90 19 |
diversi da quelli destinati alla macellazione |
S |
0101 90 30 |
Asini vivi |
S |
0101 90 90 |
Muli e bardotti vivi |
S |
0104 20 10 |
Riproduttori di razza pura della specie caprina * |
S |
0106 19 10 |
Conigli domestici vivi |
S |
0106 39 10 |
Piccioni vivi |
S |
0205 00 |
Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
S |
0206 80 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
S |
0206 90 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
S |
|
Fegati congelati: |
|
0207 14 91 |
di galli e di galline |
S |
0207 27 91 |
di tacchine e di tacchini |
S |
0207 36 89 |
di anatre, di oche o di faraone |
S |
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: [1] |
|
0208 10 |
di conigli o di lepri |
S |
0208 20 00 |
Cosce di rane |
NS |
0208 30 00 |
di primati |
S |
0208 40 00 |
di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) |
S |
0208 50 |
di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) |
S |
ex 0208 90 |
altri, esclusi i prodotti della voce 0208 90 55 |
S |
[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. |
|
Carni diverse da quelle di animali delle specie suina e bovina, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie: |
|
0210 99 10 |
di cavallo, salate o in salamoia o anche secche |
S |
0210 99 59 |
Frattaglie della specie bovina, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes» |
S |
0210 99 60 |
Frattaglie delle specie ovina e caprina |
S |
0210 99 80 |
Altre frattaglie diverse dai fegati di volatili |
S |
ex Capitolo 3 [1] |
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, esclusi i prodotti della voce 0301 10 90 |
S |
0301 10 90 |
Pesci ornamentali di mare |
NS |
0403 10 51 |
Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao |
S |
0403 10 53 |
|
S |
0403 10 59 |
|
S |
0403 10 91 |
|
S |
0403 10 93 |
|
S |
0403 10 99 |
|
S |
0403 90 71 |
Latticello, latte e crema coagulati; chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, frutta o cacao |
S |
0403 90 73 |
|
S |
0403 90 79 |
|
S |
0403 90 91 |
|
S |
0403 90 93 |
|
S |
0403 90 99 |
|
S |
ex 0405 20 |
Paste da spalmare lattiere, esclusi i prodotti della voce 0405 20 90 |
S |
0407 00 90 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile |
S |
0409 00 00 |
Miele naturale [2] |
S |
0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
S |
Capitolo 5 |
ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE |
S |
ex Capitolo 6 |
PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, esclusi i prodotti della voce 0604 91 40 |
S |
0604 91 40 |
Rami di conifere |
NS |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
S |
0703 10 |
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati |
S |
0703 90 00 |
Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
S |
0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
S |
0705 |
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Chicorium spp.) fresche o refrigerate |
S |
0706 |
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
S |
[1] Per i prodotti del codice NC 0306 13, il dazio sarà del 3,6% in base al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. |
||
[2] Per questo prodotto, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. |
Codice NC |
Descrizione |
Sensibile/Non sensibile |
ex 0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre |
S |
0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
S |
|
Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: |
|
ex 0709 10 00 |
Carciofi Globe, dal 1° luglio al 31 ottobre |
S |
0709 20 00 |
Asparagi |
S |
0709 30 00 |
Melanzane |
S |
0709 40 00 |
Sedani, esclusi i sedani-rapa |
S |
0709 51 00 |
Funghi |
S |
0709 59 |
|
S |
0709 60 10 |
Peperoni |
S |
0709 60 99 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni |
S |
0709 70 00 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) |
S |
0709 90 10 |
Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) |
S |
0709 90 20 |
Bietole da costa e cardi |
S |
0709 90 31 |
Olive, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio* |
S |
0709 90 40 |
Capperi |
S |
0709 90 50 |
Finocchi |
S |
0709 90 70 |
Zucchine |
S |
0709 90 90 |
altri |
S |
ex 0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati [1] |
S |
ex 0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti delle voci 0711 20 90 |
S |
ex 0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della voce 0712 90 19 |
S |
0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
S |
0714 20 10 |
Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano* |
NS |
0714 20 90 |
Patate dolci diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano |
S |
0714 90 90 |
Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina; midollo della palma a sago |
NS |
|
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: |
|
0802 11 90 |
Mandorle con guscio, diverse da quelle amare |
S |
0802 12 90 |
Mandorle sgusciate, diverse da quelle amare |
S |
[1] Per i prodotti del codice NC 0710 80 85, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. |
Codice NC |
Descrizione |
Sensibile/Non sensibile |
0802 21 00 |
Nocciole (Corylus spp.), con guscio o sgusciate |
S |
0802 22 00 |
|
|
0802 31 00 |
Noci comuni con guscio |
S |
0802 32 00 |
Noci comuni sgusciate |
S |
0802 40 00 |
Castagne e marroni (Castanea spp.) |
S |
0802 50 00 |
Pistacchi |
NS |
0802 90 50 |
Pinoli o semi del pino domestico |
NS |
0802 90 60 |
Noci macadamia |
NS |
0802 90 85 |
Altri |
NS |
0803 00 11 |
Banane da cuocere, fresche |
S |
0803 00 90 |
Banane, comprese le banane da cuocere, essiccate |
S |
0804 10 00 |
Datteri, freschi o secchi |
S |
0804 20 |
Fichi, freschi o secchi |
S |
0804 30 00 |
Ananassi, freschi o secchi |
S |
0804 40 00 |
Avocadi freschi o secchi |
S |
|
Agrumi, freschi o secchi: |
|
ex 0805 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 1° marzo al 31 ottobre |
S |
0805 40 00 |
Pompelmi |
NS |
0805 50 90 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche |
S |
0805 90 00 |
Altri |
S |
ex 0806 10 10 |
|
|
|
Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, diverse dalla varietà Imperatore (Vitis vinifera c.v.) dal 1° al 31 dicembre |
S |
0806 10 90 |
Altre uve, fresche |
S |
ex 0806 20 |
Uve secche, esclusi i prodotti della voce ex 0806 20 30 uve sultanine secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg. |
S |
0807 11 00 |
Cocomeri, freschi |
S |
0807 19 00 |
Altri meloni, freschi |
S |
0808 10 10 |
Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre |
S |
0808 20 10 |
Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre |
S |
ex 0808 20 50 |
Altre pere, fresche, dal 1° maggio al 30 giugno |
S |
0808 20 90 |
Cotogne, fresche |
S |
ex 0809 10 00 |
Albicocche fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 dicembre |
S |
0809 20 05 |
Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche |
S |
ex 0809 20 95 |
Ciliege, diverse da quelle acide (Prunus cerasus), fresche, dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre |
S |
ex 0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre |
S |
ex 0809 40 05 |
Prugne dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre |
S |
0809 40 90 |
Prugnole |
S |
|
Altri frutti, freschi: |
|
ex 0810 10 00 |
Fragole, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° agosto al 31 dicembre |
S |
0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi |
S |
0810 30 |
Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina |
S |
0810 40 30 |
Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) |
S |
0810 40 50 |
Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum |
S |
0810 40 90 |
Altri mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium |
S |
0810 50 00 |
Kiwi |
S |
0810 60 00 |
Durian |
S |
0810 90 95 |
Altri |
S |
0811 |
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti [1]: |
S |
ex 0812 |
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30 |
S |
0812 90 30 |
Papaie |
NS |
|
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: |
|
0813 10 00 |
Albicocche |
S |
0813 20 00 |
Prugne |
S |
0813 30 00 |
Mele |
S |
0813 40 10 |
Pesche, comprese le pesche noci |
S |
0813 40 30 |
Pere, secche |
S |
0813 40 50 |
Papaie, secche |
NS |
0813 40 95 |
altre, secche |
NS |
|
Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806: |
|
0813 50 12 |
Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya |
S |
0813 50 15 |
Altri |
S |
0813 50 19 |
con prugne |
S |
|
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802 |
|
0813 50 31 |
di noci tropicali |
S |
[1] Per i prodotti del codice NC 0811 10 e 0811 20, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. |
Codice NC |
Descrizione |
Sensibile/Non sensibile |
0813 50 39 |
Altri |
S |
0813 50 91 |
Altri miscugli non contenenti prugne o fichi |
S |
0813 50 99 |
Altri |
S |
0814 00 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |
NS |
0901 12 00 |
Caffè non torrefatto, decaffeinizzato |
S |
0901 21 00 |
Caffè torrefatto, non decaffeinizzato |
S |
0901 22 00 |
Caffè torrefatto, decaffeinizzato |
S |
0901 90 90 |
Succedanei del caffè contenenti caffè |
S |
0902 10 00 |
Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg |
NS |
0904 12 00 |
Pepe (del genere Piper), tritato o polverizzato |
NS |
0904 20 10 |
Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati |
S |
0904 20 90 |
tritati o polverizzati |
NS |
0905 00 00 |
Vaniglia |
S |
0907 00 00 |
Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
S |
0910 20 90 |
Zafferano, tritato o polverizzato |
NS |
0910 40 |
Timo, foglie di alloro |
S |
0910 91 90 |
Miscugli di spezie, tritati o polverizzati |
S |
0910 99 99 |
Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli |
S |
ex 1008 90 90 |
Semi di quinoa |
S |
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
S |
|
Farina, semolino e polveri: |
|
1106 10 00 |
dei legumi da granella secchi della voce 0713 |
S |
1106 30 |
dei prodotti del capitolo 8 |
S |
1108 20 00 |
Inulina |
S |
ex Capitolo 12 |
SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, esclusi i prodotti delle voci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, ex 1209 91, 1209 99 91, 1210, 1211 90 30, 1212 91 e 1212 99 20 |
S |
1209 |
Semi, frutti e spore da sementa: |
|
1209 21 00 |
di erba medica |
NS |
1209 23 80 |
Altri semi di festuca |
NS |
1209 29 50 |
Semi di lupini |
NS |
1209 29 80 |
altri |
NS |
1209 30 00 |
Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori |
NS |
ex 1209 91 |
Semi di ortaggi, diversi dai prodotti del codice 1209 91 30 |
NS |
1209 99 91 |
Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 |
NS |
1210 |
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina [1] |
S |
1211 90 30 |
Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate |
NS |
ex Capitolo 13 |
GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI, esclusi i prodotti della voce 1302 12 00 |
S |
1302 12 00 |
Succhi ed estratti vegetali di liquirizia |
NS |
1501 00 90 |
Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
S |
1502 00 90 |
Altri grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina |
S |
1503 00 19 |
Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali |
S |
1503 00 90 |
Altri |
S |
1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1505 00 10 |
Grasso di lana greggio |
S |
1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1511 10 90 |
Olio greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
S |
1511 90 |
Altri |
S |
1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
1515 |
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
S |
ex 1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della voce 1516 20 10 |
S |
1516 20 10 |
Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
NS |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
S |
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove |
S |
[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. |
Codice NC |
Descrizione |
Sensibile/Non sensibile |
1521 90 99 |
Cere di api o di altri insetti, diverse da quelle gregge |
S |
1522 00 10 |
Degras |
S |
1522 00 91 |
Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks) |
S |
1601 00 10 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di fegato |
S |
|
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: |
|
1602 20 11 |
Fegato di oca o di anatra |
S |
1602 20 19 |
|
S |
|
della specie suina: |
|
1602 41 90 |
Prosciutti e loro pezzi, diversi da quelli della specie suina domestica |
S |
1602 42 90 |
Spalle e loro pezzi, diverse da quelle della specie suina domestica |
S |
1602 49 90 |
Altre, compresi i miscugli, diverse da quelle della specie suina domestica |
S |
1602 50 31 |
della specie bovina [1] |
S |
1602 50 39 |
|
S |
1602 50 80 |
|
S |
|
altre, escluse le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: |
|
1602 90 31 |
di selvaggina o di coniglio |
S |
1602 90 41 |
di renne |
S |
1602 90 69 |
Altri |
S |
1602 90 72 |
|
S |
1602 90 74 |
|
S |
1602 90 76 |
|
S |
1602 90 78 |
|
S |
1602 90 98 |
|
S |
1603 00 10 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
S |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
S |
1605 |
Crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
S |
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
S |
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro |
S |
1704 [2] |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
S |
Capitolo 18 |
CACAO E SUE PREPARAZIONI |
S |
ex Capitolo 19 |
PRODOTTI DELLA PASTICCERIA, PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE, esclusi i prodotti delle voci 1901 20 00 e 1901 90 91 |
S |
1901 20 00 |
Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905 |
NS |
[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. |
||
[2] Per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99, il dazio specifico sarà limitato al 16% del valore in dogana in base al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. |
Codice NC |
Descrizione |
Sensibile/Non sensibile |
1901 90 91 |
Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
NS |
ex Capitolo 20 |
PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE, esclusi i prodotti dei codici NC 2002, 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 ed ex 2008 70 |
S |
2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico [1] |
S |
2005 80 00 |
Granturco doce [1] (Zea ùays var. saccharata) |
S |
ex 2008 40 |
Preparazioni e conserve di pere [1] (escluse le voci 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 e 2008 40 39 per le quali non si applica la nota) |
S |
ex 2008 70 |
Preparazioni e conserve di pesche [1] (escluse le voci 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 e 2008 7059 per le quali non si applica la nota) |
S |
2008 20 19 |
Ananassi con aggiunta di alcole |
NS |
2008 20 39 |
NS |
|
ex Capitolo 21 |
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, esclusi i prodotti delle voci 2101 20, 2102 20 19, 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59 |
S |
2101 20 |
Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate |
NS |
2102 20 19 |
Altri lieviti morti |
NS |
ex Capitolo 22 |
BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI, esclusi i prodotti delle voci da 2204 10 11 a 2204 30 10, 2207 e 2208 40 |
S |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo [1]: |
S |
2302 50 00 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi |
S |
2307 00 19 |
Altre fecce di vino |
S |
|
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: |
|
2308 00 19 |
Altri tipi di vinacce |
S |
2308 00 90 |
Altri |
NS |
2309 10 90 |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti amido, glucosio, sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
S |
|
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: |
|
2309 90 10 |
Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini |
NS |
2309 90 91 |
Polpe di barbabietole melassate |
S |
2309 90 95 |
Altri |
S |
2309 90 99 |
|
S |
[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. |
Codice NC |
Descrizione |
Sensibile/Non sensibile |
Capitolo 24 |
TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI |
S |
2519 90 10 |
Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato |
NS |
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 |
NS |
2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
NS |
Capitolo 27 |
COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI |
NS |
2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
NS |
2802 00 00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
NS |
ex 2804 |
Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della voce 2804 69 00 |
NS |
2806 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico |
NS |
2807 |
Acido solforico; oleum |
NS |
2808 00 00 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
NS |
2809 |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, anche definiti chimicamente |
NS |
2810 00 90 |
Ossidi di boro; acidi borici, diversi dal triossido di diboro |
NS |
2811 |
Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
NS |
2812 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici |
NS |
2813 |
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio |
NS |
2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
S |
2815 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |
S |
2816 |
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario |
NS |
2817 00 00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
S |
2818 10 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente |
S |
2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
S |
2820 |
Ossidi di manganese |
S |
2821 |
Ossidi e idrossidi di cromo; terre coloranti contenenti, in peso, 70% o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
NS |
2822 00 00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
NS |
2823 00 00 |
Ossidi di titanio |
S |
2824 |
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione |
NS |
ex 2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi, esclusi i prodotti delle voci 2825 10 00 e 2825 80 00 |
NS |
2825 10 00 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici |
S |
2825 80 00 |
Ossidi di antimonio |
S |
2826 |
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro |
NS |
ex 2827 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri, esclusi i prodotti delle voci 2827 10 00 e 2827 32 00 |
NS |
2827 10 00 |
Cloruro di ammonio |
S |
2827 32 00 |
Cloruro di alluminio |
S |
2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
NS |
2829 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
NS |
ex 2830 |
Solfuri; polisolfuri, esclusi i prodotti della voce 2830 10 00 |
NS |
2830 10 00 |
Solfuri di sodio |
S |
2831 |
Ditioniti e solfossilati |
NS |
2832 |
Solfiti; tiosolfati |
NS |
2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
NS |
ex 2834 |
Nitriti; nitrati, esclusi i prodotti della voce 2834 10 00 |
NS |
2834 10 00 |
Nitriti |
S |
2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
S |
ex 2836 |
Carbonati; perossocarbonati; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, esclusi i prodotti delle voci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00 |
NS |
2836 20 00 |
Carbonato di disodio |
S |
2836 40 00 |
Carbonati di potassio |
S |
2836 60 00 |
Carbonato di bario |
S |
2837 |
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi |
NS |
2838 00 00 |
Fulminati, cianati e tiocianati |
NS |
2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
NS |
2840 |
Borati; perossoborati (perborati) |
NS |
ex 2841 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, esclusi i prodotti della voce 2841 61 00 |
NS |
2841 61 00 |
Permanganato di potassio |
S |
2842 |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), esclusi gli azoturi |
NS |
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
NS |
ex 2844 30 11 |
Diversi dai cermet greggi, e dai cascami e rottami di uranio impoverito in U 235 |
NS |
ex 2844 30 51 |
Diversi dai cermet greggi e dai cascami e rottami di torio |
NS |
2845 90 90 |
Diversi dal deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti |
NS |
2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
NS |
2847 00 00 |
Perossido di idrogeno anche solidificato con urea |
NS |
2848 00 00 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori |
NS |
ex 2849 |
Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle voci 2849 20 00 e 2849 90 30 |
NS |
2849 20 00 |
Carburi di silicio |
S |
2849 90 30 |
Carburi di tungsteno |
S |
ex 2850 00 |
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849, esclusi i prodotti della voce 2850 00 70 |
NS |
2850 00 70 |
Siliciuri |
S |
2851 00 |
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi |
NS |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
S |
2904 10 00 |
Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici |
NS |
2904 20 00 |
Derivati degli idrocarburi unicamente nitrati o unicamente nitrosi |
S |
2904 90 |
Altri derivati |
NS |
ex 2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2905 43 00, 2905 44 e 2905 45 00 |
S |
2905 45 00 |
Glicerolo |
NS |
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
2907 11 00 |
Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali |
NS |
2907 12 00 |
Cresoli e loro sali |
NS |
2907 13 00 |
Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali da tali prodotti |
NS |
2907 14 00 |
Xilenoli e loro sali |
NS |
2907 15 90 |
Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo: |
S |
2907 19 00 |
altri |
NS |
2907 21 00 |
Resorcinolo e suoi sali |
NS |
ex 2907 22 00 |
Idrochinone |
S |
ex 2907 22 00 |
altri |
NS |
2907 23 00 |
4,4'-Isopropilidendifenolo (bis-fenolo A, difenilolpropano) e suoi sali |
NS |
2907 29 90 |
altri |
NS |
2908 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli |
NS |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
S |
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
2911 00 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
ex 2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, esclusi i prodotti della voce 2912 41 00 |
NS |
2912 41 00 |
Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide) |
S |
2913 00 00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 |
NS |
ex 2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2914 11 00, 2914 21 00 e 2914 22 00 |
NS |
2914 11 00 |
Acetone |
S |
2914 21 00 |
Canfora |
S |
2914 22 00 |
Cicloesanone e metilcicloesanoni |
S |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
S |
ex 2916 11 00 |
Acido acrilico |
S |
ex 2916 11 00 |
Sali dell'acido acrilico |
NS |
2916 12 |
Esteri dell'acido acrilico |
S |
2916 13 00 |
Acido metacrilico e suoi sali |
NS |
2916 14 |
Esteri dell'acido metacrilico |
S |
2916 15 00 |
Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri |
NS |
2916 19 |
altri |
NS |
2916 20 00 |
Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati |
NS |
2916 31 00 |
Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri |
NS |
2916 32 |
Perossido di benzoile e cloruro di benzoile |
NS |
2916 39 00 |
Altri |
NS |
ex 2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00 |
NS |
2917 11 00 |
Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri |
S |
2917 12 10 |
Acido adipico e suoi sali |
S |
2917 14 00 |
Anidride maleica |
S |
2917 32 00 |
Ortoftalati di diottile |
S |
2917 35 00 |
Anidride ftalica |
S |
2917 36 00 |
Acido tereftalico e suoi sali |
S |
ex 2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e 2918 29 10 |
NS |
2918 14 00 |
Acido citrico |
S |
2918 15 00 |
Sali ed esteri dell'acido citrico |
S |
2918 21 00 |
Acido salicilico e suoi sali |
S |
2918 22 00 |
Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri |
S |
2918 29 10 |
Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri |
S |
2919 00 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
2920 |
Esteri di altri acidi inorganici dei non metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
NS |
2921 |
Composti a funzione ammina |
S |
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
S |
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
NS |
2924 19 00 |
Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti, escluso il meprobamato |
S |
2924 21 |
Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti |
S |
2924 23 00 |
Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi Sali |
NS |
2924 29 30 |
Paracetamolo (DCI) |
S |
2924 29 95 |
Altri composti a funzione carbossiammide |
S |
2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
NS |
ex 2926 |
Composti a funzione nitrile, esclusi i prodotti della voce 2926 10 00 |
NS |
2926 10 00 |
Acrilonitrile |
S |
2927 00 00 |
Composti a funzione diazo, azo o azossi |
S |
2928 00 90 |
Derivati organici dell'idrazina |
NS |
2929 10 |
Isocianati |
S |
2929 90 00 |
Diversi dagli isocianati |
NS |
2930 10 00 |
Tiocomposti organici |
NS |
2930 20 00 |
|
NS |
2930 30 00 |
|
NS |
2930 40 90 |
Tiocomposti organici |
S |
2930 90 13 |
|
S |
2930 90 16 |
|
S |
2930 90 20 |
|
S |
2930 90 70 |
|
S |
2931 00 |
Altri composti organo-inorganici |
NS |
ex 2932 |
Composti eterociclici con eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle voci 2932 12 00, 2932 13 00 e 2932 21 00 |
NS |
2932 12 00 |
2-Furaldeide (furfuraldeide) |
S |
2932 13 00 |
Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico |
S |
2932 21 00 |
Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine |
S |
ex 2933 |
Composti eterociclici con eteroatomi di solo azoto, esclusi i prodotti della voce 2933 61 00 |
NS |
2933 61 00 |
Melamina |
S |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
NS |
2935 00 90 |
Altri solfonammidi |
S |
2938 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
NS |
ex 2940 00 00 |
Ramnosio, raffinosio, mannosio |
NS |
ex 2940 00 00 |
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939, diversi da ramnosio, raffinosio e mannosio |
S |
2941 20 30 |
Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati |
NS |
2942 00 00 |
Altri composti organici |
NS |
3102 |
Concimi minerali o chimici azotati [1] |
S |
3103 10 |
Perfosfati |
S |
3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg |
S |
ex 3201 90 90 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati, esclusi gli estratti tannici di eucalipto, estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano ed altri estratti per concia di origine vegetale |
NS |
3202 |
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia |
NS |
3203 00 90 |
Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze |
NS |
[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. |
Codice NC |
Descrizione |
Sensibile/Non sensibile |
3204 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita, previste nella nota 3 di questo capitolo |
S |
3205 00 00 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo |
NS |
3206 |
Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 e da 3204 a 3205 00 00; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
S |
3207 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
NS |
3208 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo |
NS |
3209 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso |
NS |
3210 00 |
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio |
NS |
3211 00 00 |
Siccativi preparati |
NS |
3212 |
Pigmenti dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto |
NS |
3213 |
Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili |
NS |
3214 |
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura |
NS |
3215 |
Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide |
NS |
Capitolo 33 |
OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE |
NS |
Capitolo 34 |
SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERIFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI; CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI; PASTE PER MODELLI, CERE PER L'ODONTOIATRIA E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO |
NS |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
S |
3502 90 90 |
Albuminati ed altri derivati delle albumine |
NS |
3503 00 |
Gelatine presentate in fogli, anche lavorati in superficie o colorati, e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 |
NS |
3504 00 00 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
NS |
3505 10 50 |
Amidi e fecole esterificati o eterificati |
NS |
3506 |
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg |
NS |
3507 |
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
S |
Capitolo 36 |
POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI |
NS |
Capitolo 37 |
PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA |
NS |
3801 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti |
NS |
3802 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito |
S |
3803 00 90 |
Tallol, anche raffinato, diverso da quello greggio |
NS |
3804 00 |
Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803 |
NS |
3805 |
Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo |
NS |
3806 |
Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse |
NS |
3807 00 |
Catrami di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali |
NS |
3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti |
NS |
ex 3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della voce 3809 10 |
NS |
3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
NS |
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
NS |
3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
NS |
3813 00 00 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
NS |
3814 00 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
NS |
3815 |
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove |
NS |
3816 00 00 |
Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801 |
NS |
3817 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 |
S |
3819 00 00 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
NS |
3820 00 00 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
NS |
3821 00 00 |
Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi |
NS |
ex 3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali, esclusi i prodotti delle voci 3823 11 00, 3823 13 00 e 3823 19 |
S |
3823 11 00 |
Acido stearico |
NS |
3823 13 00 |
Acidi grassi del tallolio |
NS |
3823 19 |
Altri |
NS |
ex 3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (compresi quelli consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della voce 3824 60 |
NS |
3825 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo |
S |
3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
S |
3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
S |
3903 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
S |
3904 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
S |
3905 |
Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie |
NS |
3906 10 00 |
Polimetilmetacrilato |
S |
3906 90 60 |
Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50% o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice |
NS |
3906 90 90 |
Altri |
NS |
ex 3907 |
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99 |
NS |
3907 10 00 |
Poliacetali |
S |
3907 60 |
Polietilene tereftalato |
S |
3907 99 |
Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi |
S |
3908 |
Poliammidi in forme primarie |
S |
3909 |
Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie |
NS |
3910 00 00 |
Siliconi, in forme primarie |
NS |
3911 |
Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
NS |
3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
NS |
3913 |
Polimeri naturali e polimeri naturali modificati non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
NS |
3914 00 00 |
Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie |
NS |
3915 |
Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche |
NS |
3916 |
Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
NS |
3917 |
Tubi e loro accessori di materie plastiche |
NS |
3918 |
Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo |
NS |
3919 |
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
NS |
3920 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto |
S |
ex 3921 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, esclusi i prodotti della voce 3921 90 19 |
NS |
3921 90 19 |
Altre lastre, fogli, strisce e lamelle, di materie plastiche, diverse dai prodotti alveolari, di poliesteri, diversi da fogli e lastre, ondulati |
S |
3922 |
Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche |
NS |
ex 3923 |
Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche, esclusi i prodotti della voce 3923 21 00 |
NS |
3923 21 00 |
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene |
S |
3924 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche |
NS |
3925 |
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove |
NS |
3926 |
Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 |
NS |
ex Capitolo 40 |
GOMMA E LAVORI DI GOMMA, esclusi i prodotti della voce 4010 |
NS |
4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
S |
ex 4104 |
Pelli conciate o in crosta di bovini (compreso il bufalo) e di equidi, depilate, anche spaccate, ma senza altre ulteriori praparazioni, esclusi i prodotti delle voci 4104 41 19 e 4104 49 19 |
S |
ex 4106 31 |
|
|
4106 32 |
Pelli conciate o in crosa di altri animali, depilate, anche spaccate; ma senza ulteriori preparazioni, esclusi i prodotti della voce 4106 31 10 |
NS |
4107 |
Cuoi ulteriormente preparati dopo la concia, compresi i cuoi pergamentati, di bovini (compreso il bufalo) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi dai cuoi della voce 4114 |
S |
|
Cuoi ulteriormente preparati dopo la concia, compresi i cuoi pergamentati: |
|
4112 00 00 |
di ovini, preparati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
S |
4113 10 00 |
di caprini, preparati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
S |
4113 20 00 |
di suini |
NS |
4113 30 00 |
di rettili |
NS |
4113 90 00 |
Altri |
NS |
4114 |
Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
S |
4115 10 00 |
Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati |
S |
4201 00 00 |
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia |
NS |
4202 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, sacchetti ben isolati per cibo o bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
S |
4203 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
S |
4204 00 |
Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici |
NS |
4205 00 00 |
Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
NS |
4206 |
Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini |
NS |
Capitolo 43 |
PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI |
NS |
4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
NS |
4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
NS |
4410 |
Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
S |
4411 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
S |
4412 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
S |
4414 00 10 |
Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo |
NS |
4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
NS |
4418 10 |
Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno |
S |
4418 30 10 |
|
S |
4418 20 10 |
Porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo |
S |
4420 10 11 |
Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 |
S |
4420 90 10 |
|
S |
4420 90 91 |
|
S |
4421 90 91 |
Altri lavori di legno: diversi dai pannelli di fibre |
NS |
ex Capitolo 45 |
SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO, esclusi i prodotti della voce 4503 |
NS |
4503 |
Articoli in sughero naturale |
S |
Capitolo 46 |
LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO |
S |
Capitolo 50 |
SETA |
S |
ex Capitolo 51 |
LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE, esclusi i prodotti della voce 5105 |
S |
Capitolo 52 |
COTONE |
S |
Capitolo 53 |
ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA |
S |
Capitolo 54 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI |
S |
Capitolo 55 |
FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, IN FIOCCO |
S |
Capitolo 56 |
OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA |
S |
Capitolo 57 |
TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI |
S |
Capitolo 58 |
TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI |
S |
Capitolo 59 |
TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI |
S |
Capitolo 60 |
STOFFE A MAGLIA |
S |
Capitolo 61 |
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA |
S |
Capitolo 62 |
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA |
S |
Capitolo 63 |
ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI |
S |
Capitolo 64 |
CALZATURE, GHETTE E OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI |
S |
Capitolo 65 |
CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI |
NS |
Capitolo 66 |
OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI |
S |
Capitolo 67 |
PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI |
NS |
Capitolo 68 |
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI |
NS |
Capitolo 69 |
PRODOTTI CERAMICI |
S |
Capitolo 70 |
VETRO E LAVORI DI VETRO |
S |
7113 |
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
NS |
7114 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
NS |
7115 90 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, diversi dai catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino |
NS |
7116 20 19 |
Altri |
NS |
7116 20 90 |
Diversi dagli articoli esclusivamente di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
NS |
7117 |
Minuterie di fantasia |
S |
7202 |
Ferro-leghe |
S |
Capitolo 73 |
LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO |
NS |
Capitolo 74 |
RAME E LAVORI DI RAME |
S |
7505 12 00 |
Barre, profilati e fili, di leghe di nichel |
NS |
7505 22 00 |
Fili, di leghe di nichel |
NS |
7506 20 00 |
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel |
NS |
7507 20 00 |
Accessori per tubi, di nichel |
NS |
ex Capitolo 76 |
ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO, esclusi i prodotti della voce 7601 |
S |
ex Capitolo 78 |
PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO, esclusi i prodotti della voce 7801 |
S |
ex Capitolo 79 |
ZINCO E LAVORI DI ZINCO, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903 |
S |
ex Capitolo 81 |
ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE, esclusi i prodotti delle voci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 30 20, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20 |
S |
Capitolo 82 |
UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI |
S |
Capitolo 83 |
LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI |
S |
ex Capitolo 84 |
REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI, esclusi i prodotti delle voci 8401 10 00 e 8407 21 10 |
NS |
8401 10 00 |
Reattori nucleari |
S |
8407 21 10 |
Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3 |
S |
ex Capitolo 85 |
MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI, esclusi i prodotti delle voci 8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527, 8528 12, 8528 21 bis 8528 30, 8529, 8540 11 e 8540 12 |
NS |
8516 50 00 |
Forni a microonde |
S |
8519 |
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
S |
8520 32 99 |
numerici, diversi dai tipi a cassette |
S |
8520 39 90 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, diversi da quelli che utilizzano nastri su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori |
S |
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
S |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes» |
S |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
S |
ex 8528 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, esclusi i prodotti della voce 8528 13 00 e i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
S |
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
S |
8540 11 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor |
S |
8540 12 00 |
|
S |
Capitolo 86 |
VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE |
NS |
8701 |
Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
NS |
8702 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente |
S |
8703 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
S |
8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci |
S |
8705 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
S |
8706 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
S |
8707 |
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
S |
8708 |
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
S |
8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
S |
8710 00 00 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
NS |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») |
S |
8712 00 |
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
S |
8714 |
Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 |
S |
8715 00 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
NS |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti |
NS |
Capitolo 88 |
NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE |
NS |
Capitolo 89 |
NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE |
NS |
Capitolo 90 |
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI |
S |
Capitolo 91 |
OROLOGERIA |
S |
Capitolo 92 |
STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI |
NS |
ex Capitolo 94 |
MOBILI. MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE, esclusi i prodotti della voce 9405 |
NS |
9405 |
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove |
S |
ex Capitolo 95 |
GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI, esclusi i prodotti della voce 9503 |
NS |
9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
S |
Capitolo 96 |
LAVORI DIVERSI |
NS |
ALLEGATO III
Convenzioni di cui all’articolo 9
PARTE A
Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro
1. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
2. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
3. Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
4. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne
5. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
6. Convenzione sui diritti del fanciullo
7. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio
8. Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro (n. 138)
9. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)
10. Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (n. 105)
11. Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)
12. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)
13. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)
14. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)
15. Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)
16. Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell’apartheid
PARTE B
Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo
17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
19. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
20. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione
21. Convenzione sulla diversità biologica
22. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica
23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico
24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)
25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)
26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)
27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Messico)
[1] Escluso dal presente elenco dall'art. 1 del