§ 6.1.294 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:15/02/2010
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 77/2009
Art. 2.  Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 77/2009
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 6.1.294 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010).

(B.U. 22 febbraio 2010, n. 10)

 

PREAMBOLO

 

Vista la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010);

 

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) e, in particolare, l’articolo 2, comma 187;

 

Considerato quanto segue:

1. In base alla l. 191/2009 (legge finanziaria 2010), è stata disposta la cessazione del concorso statale al finanziamento delle comunità montane previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n.

421), la cui esatta portata è tuttavia ancora incerta, considerate le previsioni di cui all’articolo 2, comma 23, della l. 191/2009 e dell’articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni);

2. Con la sentenza n. 27 del 25 gennaio 2010, la Corte Costituzionale, relativamente al taglio delle risorse statali alle comunità montane operato con la legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha confermato il proprio indirizzo, recentemente già ribadito con la sentenza n.

237 del 7 luglio 2009, legittimando e confermando la riduzione dei trasferimenti erariali alle comunità montane;

3. Si rende pertanto necessario confermare il sostegno finanziario già assicurato alle comunità montane nell’anno 2009, prevedendo un ulteriore sostegno finanziario in relazione all’effettiva diminuzione di risorse statali destinate alle comunità montane nonchè l’erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità Montane). Infatti, le suddette disposizioni statali producono effetti anche sui bilanci delle stesse unioni, quali soggetti subentranti in tutti i rapporti attivi e passivi delle disciolte comunità montane, per effetto dell’articolo 2 bis del decreto- legge 7 ottobre 2008 n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, nonchè destinatarie di tutti i trasferimenti erariali già erogati alle soppresse comunità montane;

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 77/2009

1. La lettera f) del punto 4 del “Considerato” del preambolo della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010), è sostituita dalla seguente:

“f) A prevedere, a fronte dell’ulteriore riduzione per l’anno 2010 del contributo ordinario statale per le comunità montane, un contributo regionale destinato alle comunità montane ed alle unioni di comuni costituite a seguito di trasformazione di comunità montane;”

 

     Art. 2. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 77/2009

1. L’articolo 14 della l.r. 77/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 Contributi alle comunità montane e alle unioni di comuni

1. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per l’erogazione di contributi alle comunità montane.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le singole comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) 1,4 milioni di euro in proporzione alle risorse trasferite dallo Stato alle comunità montane nell’anno 2009 a titolo di contributo ordinario e contributo consolidato;

b) 600.000,00 euro in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.

3. Qualora la comunità montana destinataria del contributo di cui al comma 1, sia estinta a seguito di trasformazione in unione di comuni ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), il contributo è concesso all’unione di comuni.

4. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla l.r. 40/2001, per l’erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite per trasformazione delle comunità montane ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 37/2008. Le risorse sono ripartite in parti uguali tra le medesime unioni di comuni costituite alla data del 30 novembre 2010. Il contributo concesso alla singola unione è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata incentivata ai sensi della l.r. 40/2001.

5. Nell’ambito delle altre risorse complessivamente destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla l.r. 40/2001, nell’anno 2010 è riservata la somma di 600.000,00 euro in favore delle unioni di comuni già costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della l.r. 37/2008. Tali risorse sono ripartite tra le singole unioni di comuni in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.

6. Le risorse non concesse ai sensi del comma 2, lettera b), vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 4. Le risorse non concesse ai sensi del comma 4, sono assegnate secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della l.r. 40/2001.

7. L’importo del contributo concesso a ciascuno degli enti ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 5, non può in ogni caso essere superiore alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010 al medesimo ente. A tal fine la Giunta regionale quantifica con propria deliberazione la misura massima del contributo, prendendo a riferimento le risorse statali assegnate a titolo di contributo ordinario, contributo consolidato e contributo sviluppo investimenti.

8. All’onere di spesa si provvede con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 111 “Azioni di sistema Regione-Enti Locali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.”

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.