Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 15/02/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 77/2009 |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 77/2009 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 6.1.294 - L.R. 15 febbraio 2010, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010).
(B.U. 22 febbraio 2010, n. 10)
PREAMBOLO
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. In base alla
421), la cui esatta portata è tuttavia ancora incerta, considerate le previsioni di cui all’articolo 2, comma 23, della
2. Con la sentenza n. 27 del 25 gennaio 2010, la Corte Costituzionale, relativamente al taglio delle risorse statali alle comunità montane operato con la
237 del 7 luglio 2009, legittimando e confermando la riduzione dei trasferimenti erariali alle comunità montane;
3. Si rende pertanto necessario confermare il sostegno finanziario già assicurato alle comunità montane nell’anno 2009, prevedendo un ulteriore sostegno finanziario in relazione all’effettiva diminuzione di risorse statali destinate alle comunità montane nonchè l’erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della
Si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. La lettera f) del punto 4 del “Considerato” del preambolo della
“f) A prevedere, a fronte dell’ulteriore riduzione per l’anno 2010 del contributo ordinario statale per le comunità montane, un contributo regionale destinato alle comunità montane ed alle unioni di comuni costituite a seguito di trasformazione di comunità montane;”
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14 Contributi alle comunità montane e alle unioni di comuni
1. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla
2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le singole comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 1,4 milioni di euro in proporzione alle risorse trasferite dallo Stato alle comunità montane nell’anno 2009 a titolo di contributo ordinario e contributo consolidato;
b) 600.000,00 euro in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.
3. Qualora la comunità montana destinataria del contributo di cui al comma 1, sia estinta a seguito di trasformazione in unione di comuni ai sensi dell’articolo 15 della
4. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla
5. Nell’ambito delle altre risorse complessivamente destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla
6. Le risorse non concesse ai sensi del comma 2, lettera b), vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 4. Le risorse non concesse ai sensi del comma 4, sono assegnate secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della
7. L’importo del contributo concesso a ciascuno degli enti ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 5, non può in ogni caso essere superiore alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010 al medesimo ente. A tal fine la Giunta regionale quantifica con propria deliberazione la misura massima del contributo, prendendo a riferimento le risorse statali assegnate a titolo di contributo ordinario, contributo consolidato e contributo sviluppo investimenti.
8. All’onere di spesa si provvede con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 111 “Azioni di sistema Regione-Enti Locali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.”
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.