§ 2.3.53 - L.R. 16 agosto 2001, n. 40.
Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:16/08/2001
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e definizioni).
Art. 1 bis.  Disciplina dello svolgimento delle funzioni associate
Art. 2.  (Programma di riordino territoriale).
Art. 3.  (Criteri generali per l'individuazione dei livelli ottimali).
Art. 4.  (Proposte dei comuni).
Art. 5.  (Procedura di adozione del programma di riordino territoriale).
Art. 6.  Modifiche dei livelli ottimali
Art. 6 bis.  Conferenza del livello ottimale
Art. 6 ter.  Circondari
Art. 6 quater.  Sviluppo della cooperazione tra le province e gli altri enti locali
Art. 7.  (Relazione al Consiglio).
Art. 8.  (Condizioni e requisiti per l'incentivazione).
Art. 9.  (Tipologia e misura dei contributi)
Art. 10.  (Decorrenza e cumulo dei contributi).
Art. 11.  (Modalità attuative).
Art. 11 bis.  (Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali).
Art. 11 ter.  Regolamento regionale
Art. 12.  (Disposizioni transitorie).
Art. 13.  (Ambiti territoriali delle comunità montane).
Art. 14.  (Modificazioni alle leggi regionali 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di [...]
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.3.53 - L.R. 16 agosto 2001, n. 40. [1]

Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni.

(B.U. 27 agosto 2001, n. 27).

 

Art. 1. (Oggetto e definizioni).

     1. La presente legge disciplina le procedure per l'adozione del programma di riordino territoriale, contenente l'individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, e i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.

     2. Per esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia il conferimento di funzioni comunali alla struttura associativa sia l'affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale.

     3. L'esercizio associato avviene negli ambiti territoriali, comunque denominati, individuati sulla base della legislazione regionale in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali ed economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare, in particolare quando sono richieste specifiche modalità di svolgimento di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi.

     4. L'esercizio associato avviene, altresì , per i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, nei livelli ottimali, individuati sulla base della presente legge in relazione alle caratteristiche demografiche e organizzative dei comuni medesimi.

 

     Art. 1 bis. Disciplina dello svolgimento delle funzioni associate [2]

     1. In caso di esercizio associato mediante delega o costituzione di ufficio comune, l’atto associativo individua la disciplina regolamentare locale applicabile per lo svolgimento della funzione o del servizio associati; in assenza, la disciplina regolamentare è adottata dall’ente locale delegato o presso il quale è costituito l’ufficio comune.

 

     Art. 2. (Programma di riordino territoriale). [3]

     1. Il programma di riordino territoriale individua i livelli ottimali previsti per l’esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, ai fini dell’incentivazione di cui alla presente legge.

     2. Ulteriori ambiti territoriali, per l’esercizio associato e l’incentivazione, possono essere individuati dal regolamento di cui all’articolo 11 ter.

 

     Art. 3. (Criteri generali per l'individuazione dei livelli ottimali).

     1. Il livello ottimale è individuato per comuni associati, la cui dimensione demografica complessiva non sia inferiore a 10 mila abitanti; il livello ottimale può essere individuato per comuni associati con popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti quando sia dimostrata una capacità organizzativa sufficiente ad esercitare le funzioni conferite dalla Regione.

     2. La capacità organizzativa di cui al comma 1, si intende dimostrata quando i comuni associati costituiscono una comunità montana.

     3. [Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una comunità montana, l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la comunità medesima] [4].

 

     Art. 4. (Proposte dei comuni).

     1. I comuni entro il termine, non inferiore a centoventi giorni, stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, presentano alla Giunta regionale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Le proposte sono corredate:

     a) dall'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati o in progetto di essere esercitati in forma associata;

     b) da una valutazione dei risultati conseguiti e di quelli attesi, concernente l'impatto sull'efficienza delle amministrazioni coinvolte nell'esercizio associato, nonché l'economicità , l'adeguatezza e l'efficacia di detto esercizio, anche in relazione alla estensione dei servizi per i cittadini e al miglioramento della qualità dei servizi medesimi;

     c) dalla indicazione dei soggetti e delle forme prescelte dell'esercizio associato per il livello ottimale, tra quelli indicati nel Titolo II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

     3. Le proposte possono altresì prevedere le ipotesi di modifica delle circoscrizioni comunali, concertate tra i comuni interessati, per le quali si preveda l'avvio della procedura di modifica nel triennio successivo.

 

     Art. 5. (Procedura di adozione del programma di riordino territoriale).

     1. Decorso il termine di cui all'articolo 4, comma 1, le proposte relative alla individuazione dei livelli ottimali, delle funzioni e dei servizi, per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti che non vi abbiano provveduto, sono effettuate dalla provincia entro sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale.

     2. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, esaminate le proposte pervenute, predispone lo schema preliminare di programma di riordino territoriale, contenente gli elementi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3. Lo schema preliminare è sottoposto alla sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59). Il procedimento di concertazione si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la Giunta regionale adotta lo schema preliminare di programma anche in assenza dell'intesa.

     3. Lo schema preliminare è trasmesso ai comuni, alle province e alle comunità montane; nei trenta giorni successivi, i comuni, le province e le comunità montane possono far pervenire le proprie osservazioni. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, valutate le osservazioni nella sede concertativa, definisce la proposta di programma di riordino e la sottopone per l'approvazione al Consiglio regionale.

     4. Il programma di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

     Art. 6. Modifiche dei livelli ottimali [5]

     1. L’individuazione di nuovi livelli ottimali o la modifica o la soppressione di livelli ottimali preesistenti è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 3. La proposta della Giunta dà atto delle valutazioni dei comuni, delle comunità montane e delle province interessati, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta; la mancata espressione delle valutazioni nel termine indicato non impedisce l’adozione degli atti della Giunta e del Consiglio.

     2. All’individuazione di nuovi livelli ottimali o alla modifica o alla soppressione di livelli ottimali preesistenti provvede direttamente la Giunta regionale, con deliberazione, se non risultano agli atti, nei termini di cui al comma 1, valutazioni negative di alcuno degli enti locali interessati. Il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali

 

     Art. 6 bis. Conferenza del livello ottimale [6]

     1. Al fine di rafforzare la cooperazione istituzionale e la stabilità dei processi associativi tra i comuni, di semplificare i rapporti tra di loro e di concentrare le attività di indirizzo e coordinamento, in ciascun livello ottimale che ha ottenuto il contributo forfetario di cui all’articolo 9, comma 2, e nel quale sono in corso gestioni associate che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, può essere costituita, con specifica convenzione, una conferenza del livello ottimale, composta dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali partecipanti alle gestioni associate.

     2. La convenzione disciplina la composizione, anche variabile in ragione delle diverse gestioni associate, della conferenza e il suo funzionamento.

     3. La convenzione può prevedere che, per le gestioni associate di cui al comma 1, alla conferenza siano assegnati, definendo le relative modalità di esercizio:

     a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull’organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;

     b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l’utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della presente legge;

     c) poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie;

     d) poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate, comprese le attività connesse all’attuazione dell’articolo 11, comma 2 ter, e la possibilità di individuare, in accordo tra tutti gli enti partecipanti, un diverso ente presso cui è costituito l’ufficio comune e di attivare i livelli più avanzati di integrazione previsti dal singolo atto associativo.

     4. Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni dell’atto associativo che costituisce la conferenza prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti delle convenzioni, che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, precedentemente stipulate per le singole gestioni associate; le convenzioni successive, per quanto da esse non espressamente previsto, sono integrate dalle disposizioni dell’atto associativo che costituisce la conferenza.

     5. L’attivazione della conferenza del livello ottimale ai sensi del presente articolo non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali componenti la conferenza.

 

     Art. 6 ter. Circondari [7]

     1. Ferme restando le disposizioni in materia di circondario previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legislazione regionale, la provincia può attribuire alle comunità montane o alle unioni di comuni cui partecipano tutti i comuni di un livello ottimale o alle conferenze di livello ottimale il compito di svolgere anche funzioni di circondario provinciale, previa apposita convenzione tra la provincia medesima e gli enti interessati, a condizione che tutti i comuni del livello ottimale siano compresi nel territorio della provincia e che siano state incentivate gestioni associate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.

     2. La convenzione stabilisce, tra l’altro:

     a) le funzioni provinciali esercitate dal circondario, o i compiti ad esso attribuiti nell’ambito dello svolgimento di funzioni provinciali;

     b) le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti di cui alla lettera a), anche mediante delega, costituzione di uffici comuni, specifiche modalità di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali;

     c) la durata del rapporto convenzionale, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di indirizzo e coordinamento della provincia per l’esercizio delle funzioni provinciali attribuite.

     3. La Giunta regionale assegna al circondario costituito ai sensi del presente articolo, per un periodo massimo di tre anni, nell’ambito delle risorse di cui alla presente legge, contributi commisurati al livello di integrazione raggiunto nell’esercizio di funzioni provinciali, a condizione che i comuni che costituiscono il circondario partecipino effettivamente a gestioni associate incentivate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.

     4. L’attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali.

 

     Art. 6 quater. Sviluppo della cooperazione tra le province e gli altri enti locali [8]

     1. Le province promuovono la cooperazione con i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i circondari al fine di:

     a) sviluppare le relazioni istituzionali per il più efficace e coordinato svolgimento delle rispettive funzioni amministrative nei settori in cui sussistono competenze esercitate dalla provincia e dagli enti locali associati;

     b) promuovere accordi locali per l’individuazione, la modifica o la soppressione di livelli ottimali di cui alla presente legge;

     c) promuovere la diffusione delle conferenze di cui all’articolo 6 bis e delle convenzioni di cui all’articolo 6 ter;

     d) promuovere iniziative verso gli organismi decentrati dello Stato, volte valorizzare i processi di cooperazione in corso tra gli enti locali.

     2. In attesa della riforma della legislazione statale e regionale sulle autonomie locali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo ciascuna provincia, previa intesa da conseguire nella sede concertativa regionale di cui all’articolo 5, comma 2, costituisce una conferenza di coordinamento istituzionale, cui partecipano rappresentanti della provincia, degli altri enti locali e della Giunta regionale. 3. Le province possono prevedere proprie forme di incentivazione finanziaria destinate ai comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano, ai sensi della l.r. 39/2004, in situazione di maggior disagio, agli enti locali responsabili di gestioni associate o partecipanti alle convenzioni di cui all’articolo 6 ter. Dette forme di incentivazione possono svolgersi anche in modo semplificato, sulla base delle risultanze dei procedimenti regionali di concessione e revoca dei contributi previsti dalla presente legge; a tal fine, le province e la regione stabiliscono di comune accordo modalità di comunicazione degli atti di rispettiva competenza.

     4. L’attivazione delle conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali che vi partecipano.

     5. Le conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 sono costituite ed operano senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni rispetto ai compiti, che restano fermi, spettanti ad altre conferenze, ad enti o ad organismi, comunque denominati, istituiti dalla Regione e dagli enti locali sulla base della legislazione vigente o degli atti che ne danno attuazione, compresi quelli spettanti alle conferenze di livello ottimale ai sensi dell’articolo 6 bis.

 

     Art. 7. (Relazione al Consiglio). [9]

     1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione sui risultati raggiunti nell’attuazione della presente legge e sugli obiettivi previsti per il triennio successivo.

 

     Art. 8. (Condizioni e requisiti per l'incentivazione).

     1. Le condizioni e i requisiti per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 11 ter secondo i criteri del presente articolo [10].

     2. Possono accedere ai contributi i comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o più comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali istitutive [11].

     3. Le comunità montane possono accedere ai contributi a condizione che assumano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ulteriori rispetto ai propri.

     4. L’unione di comuni può accedere ai contributi a condizione che ne sia prevista una durata non inferiore a dieci anni. Il regolamento di cui all’articolo 11 ter prevede che, di norma, ai fini dell’accesso ai contributi:

     a) [l’unione debba comprendere comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia già stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione ovvero che l’unione sia comunque compresa in uno degli ulteriori ambiti territoriali individuati dal regolamento medesimo] [12];

     b) [in caso di comuni appartenenti a comunità montane, l’unione non comprenda comuni appartenenti a comunità montane diverse: in caso di comuni appartenenti alla medesima comunità montana, l’unione sia promossa d’intesa con la comunità montana, riguardi meno del 50 per cento dei comuni della comunità montana e abbia dimensione territoriale inferiore al 50 per cento del territorio della comunità] [13];

     c) l’unione eserciti effettivamente, in luogo dei comuni partecipanti, funzioni e servizi in almeno uno dei seguenti ambiti omogenei:

     1) corpo unico di polizia municipale [14];

     2) governo del territorio;

     3) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;

     4) servizi e attività educative;

     5) personale e altri servizi generali di amministrazione [15];

     5 bis) sportello unico delle attività produttive [16].

     5. I comuni possono accedere ai contributi a condizione che l'esercizio di funzioni e servizi avvenga mediante convenzione, che preveda la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

     6. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all’articolo 30, comma 3 e all’articolo 31, comma 7 del d.lgs. 267/2000 [17].

     7. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 11 ter può prevedere ulteriori condizioni e requisiti per l'incentivazione [18].

 

     Art. 9. (Tipologia e misura dei contributi) [19]

     1. La tipologia e la misura dei contributi per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi sono definite dal regolamento di cui all’articolo 11 ter secondo i criteri del presente articolo [20].

     2. Per l'effettiva attivazione dell'esercizio associato è concesso un contributo forfetario, consistente in una somma calcolata in rapporto al numero dei comuni coinvolti ed al numero di funzioni e servizi esercitati in forma associata. Per l'esercizio associato mediante unione di comuni o comunità montane è previsto un contributo forfetario più elevato. Nel caso di fusioni o incorporazioni, , se non diversamente disposto dalla legge regionale, il contributo forfetario relativo alle unioni è raddoppiato; al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione i contributi annuali di cui al comma 3 sono assegnati in misura doppia, in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati [21].

     3. Sono concessi contributi annuali sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri: [22]

     a) rilevanza e tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata;

     b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

     c) numero dei comuni ricompresi nella forma associativa.

     4. Il criterio relativo alla rilevanza e alla tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata è applicato considerando ogni gestione associata di funzioni e servizi, compresi i servizi generali di amministrazione. Ai fini della concessione del contributo, sono rilevanti le gestioni associate di funzioni e servizi indicate nel regolamento di cui all’articolo 11 ter, che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale, con esclusione delle funzioni di coordinamento. I contributi sono concessi in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati in forma associata [23].

     5. Il criterio relativo alla densità demografica è riferito all'insieme delle circoscrizioni comunali interessate alla forma associativa ed è applicato valorizzando i territori in cui la densità demografica risulta più bassa.

     6. Il criterio relativo al numero dei comuni ricompresi nella forma associativa è applicato mediante incremento percentuale dei contributi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5.

     7. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3, il regolamento di cui all’articolo 11 ter può prevedere ulteriori criteri per la definizione della misura dei contributi [24].

 

     Art. 10. (Decorrenza e cumulo dei contributi).

     1. Le procedure per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 sono attivate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del programma di riordino territoriale [25].

     1 bis. Gli atti di programmazione previsti dalle leggi regionali di settore, che stabiliscono incentivi per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, possono prevedere che detti incentivi siano attribuiti anche sulla base della presente legge [26].

     2. I contributi sono cumulabili con quelli concessi allo stesso titolo sulla base della legislazione statale e regionale vigente.

 

     Art. 11. (Modalità attuative).

     1. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione delle procedure per la formazione del programma di riordino territoriale. Provvede altresì al monitoraggio dell’effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi [27].

     2. I contributi sono concessi a domanda, nei limiti dello stanziamento annuale; ferma restando la misura dei contributi prevista per le fusioni e le incorporazioni, se il totale dei contributi erogabili sulla base delle domande presentate eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei soggetti richiedenti è ridotto in proporzione; per i contributi forfettari, la differenza può essere attribuita nell’anno successivo. La riduzione proporzionale del contributo può essere effettuata anche con criteri differenziati, in particolare al fine di operare una minore riduzione nei casi di esercizio associato di cui all'articolo 8, comma 3, o di esercizio associato cui partecipano uno o più comuni di minore dimensione demografica [28].

     2 bis. I contributi sono destinati al sostegno degli enti locali partecipanti alle gestioni associate e sono utilizzati secondo quanto previsto dagli atti associativi [29].

     2 ter. La Giunta regionale può concordare con i comuni dei livelli ottimali, che hanno ottenuto per almeno due anni consecutivi i contributi della presente legge, un programma pluriennale di sviluppo delle gestioni associate e corrispondenti modalità di concessione dei contributi e di verifica dell’effettività delle gestioni associate, anche ad integrazione o in sostituzione dei procedimenti ordinari [30].

 

     Art. 11 bis. (Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali). [31]

     1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate dei comuni e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate allo sviluppo del confronto sui temi di interesse comune, alla condivisione delle esperienze, all’approfondimento delle conoscenze, all’aggiornamento del personale [32].

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell’ambito di quelle previste per l’attuazione della presente legge, in misura non superiore a 100 mila euro annui.

     2 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui al comma 2, può concedere contributi, per non più di 20.000,00 euro l’anno per comune e per un massimo di tre anni, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini, a condizione che:

     a) il comune interessato partecipi a gestioni associate ai sensi della presente legge e risulti collocato fra i primi cento comuni della graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004;

     b) la legge regionale di modifica dei confini comunali sia stata adottata a seguito di referendum consultivo ai sensi della legislazione regionale attuativa dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e non abbia disposto misure di sostegno [33].

 

     Art. 11 ter. Regolamento regionale [34]

     1. All’attuazione della presente legge si provvede con regolamento regionale.

     2. Il regolamento stabilisce in particolare:

     a) le modalità di concessione dei contributi, e i casi e le modalità della loro revoca;

     b) i provvedimenti che devono essere adottati dalla Giunta regionale e dagli uffici regionali competenti, con particolare riguardo allo svolgimento dei procedimenti di concessione e di revoca e alle determinazioni amministrative, tecniche e finanziarie di attuazione;

     c) le modalità di collaborazione degli enti locali alle attività di monitoraggio delle gestioni associate e ai procedimenti regionali che li riguardano;

     d) le disposizioni per la concessione delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per il sostegno delle gestioni associate;

     e) i criteri di premialità per le gestioni associate, in particolare per quelle caratterizzate da maggiore stabilità e integrazione o da risparmi di gestione realizzati; gli incentivi a titolo di premialità possono essere attribuiti applicando esclusivamente il criterio di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a);

     f) i criteri per l’incentivazione dei circondari ai sensi dell’articolo 6 ter;

     g) le funzioni e i servizi che rientrano negli ambiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c).

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie).

     1. Fino all'approvazione del programma di riordino territoriale, la Regione promuove, tramite l'erogazione di contributi finanziari, l'esercizio associato di cui all'articolo 8, comma 3, o l'esercizio associato cui partecipano uno o più comuni di dimensione demografica inferiore a 3 mila abitanti.

     2. I contributi possono essere concessi in relazione alla costituzione delle forme associative e a condizione che l'esercizio associato abbia avuto effettivamente inizio.

     3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, a condizione che i comuni richiedenti abbiano presentato di comune accordo le proposte di definizione del livello ottimale ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, e dagli articoli 8, 9 e 11, comma 2, criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca dei contributi. Lo schema di deliberazione è sottoposto alla sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il procedimento di concertazione si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la Giunta regionale adotta la deliberazione anche in assenza dell'intesa.

 

     Art. 13. (Ambiti territoriali delle comunità montane). [35]

     [1. Resta ferma la procedura di individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane).]

 

     Art. 14. (Modificazioni alle leggi regionali 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali).

     1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e".

     2. - 3. [36]

     4. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 85 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

     5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e".

     6. - 7. [37]

     8. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

     9. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e".

     10. - 11. [38]

     12. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte con i fondi accantonati sul cap. 50000 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 con la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo capitolo:

     in diminuzione

     - cap. 50000 "Fondo globale finanziamento spese adempimento di funzioni normali". (Spese correnti artt. 38 - 87 L.R. 6.5.77 n. 28)

     lire 3.000.000.000. (euro 1.549.370,70)

     di nuova istituzione

     - cap. 5015 "Spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione delle forme associative di Comuni" (Legge regionale 16 agosto 2001, n. 40)

     lire 3.000.000.000. (euro 1.549.370,70)

     2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[4] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 60.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[7] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[8] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[9] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[10] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[11] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[12] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37.

[13] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37.

[14] Per un'interpretazione autentica del presente numero, vedi l'art. 116 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[16] Numero aggiunto dall'art. 29 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37.

[17] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 60.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[19] Rubrica così sostituita dall’art. 22 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[22] Alinea così modificato dall’art. 22 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.

[23] Comma sostituito dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 60 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[24] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[25] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 60.

[26] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 60 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[27] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[28] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 60.

[29] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 60.

[30] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[31] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 60. La rubrica è stata così sostituita dall'art. 12 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[32] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[33] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[34] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[35] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[36] Sostituiscono la rubrica e il comma 1, art. 5 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[37] Sostituiscono la rubrica e il comma 1, art. 5 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 87.

[38] Sostituiscono la rubrica e il comma 1, art. 5 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 88.