§ 6.1.242 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.
Norme generali in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:18/02/2005
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 1 bis.  Tutela dell’affidamento e della buona fede
Art. 2.  Diritto di interpello.
Art. 3.  Modalità di presentazione e requisiti dell’istanza.
Art. 4.  Adempimenti dell’ufficio ed efficacia della risposta.
Art. 5.  Garante del contribuente regionale.
Art. 6.  Funzioni del Garante.
Art. 7.  Avviso Bonario.
Art. 8.  Avviso di accertamento.
Art. 8 bis.  Partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi regionali
Art. 8 ter.  Accertamento esecutivo
Art. 9.  Normativa applicabile.
Art. 10.  Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso.
Art. 11.  Modalità di irrogazione delle sanzioni.
Art. 12.  Modalità di notifica degli atti e ripetibilità delle spese.
Art. 13.  Autotutela.
Art. 14.  Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare.
Art. 15.  Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione.
Art. 16.  Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 17.  Effetti della decadenza.
Art. 18.  Riscossione coattiva delle entrate tributarie.
Art. 19.  Termini.
Art. 20.  Termini per l’esecutività dei ruoli per i tributi regionali.
Art. 21.  Rimborsi di somme erroneamente corrisposte.
Art. 22.  Sistema informativo tributario regionale.
Art. 23.  Regolamento di disciplina.
Art. 24.  Firma del dirigente responsabile.
Art. 25.  Modifiche all’art. 18 della l.r. 60/1996.
Art. 26.  Disposizioni transitorie.
Art. 27.  Procedimenti pendenti.
Art. 28.  Abrogazioni.


§ 6.1.242 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

Norme generali in materia di tributi regionali.

(B.U. 28 febbraio 2005, n. 17).

 

Capo I

Oggetto della legge

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento tributario posti dalla legislazione statale ed in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), detta disposizioni generali in materia di tributi di competenza della Regione.

     2. In particolare, la presente legge:

     a) disciplina il diritto di interpello;

     b) istituisce il Garante del contribuente regionale;

     c) disciplina le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali;

     d) disciplina i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;

     e) istituisce il sistema informativo tributario regionale.

 

     Art. 1 bis. Tutela dell’affidamento e della buona fede [1]

     1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

     2. Non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

 

Capo II

Interpello del contribuente regionale

 

     Art. 2. Diritto di interpello.

     1. Nei casi in cui sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa tributaria regionale o la cui applicazione sia di competenza regionale, ciascun contribuente può presentare all’amministrazione regionale circostanziata e specifica istanza di interpello riguardante l’applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

     2. L’istanza di interpello deve essere presentata dal contribuente prima di dare attuazione alla disposizione normativa oggetto di interpello o di aver posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

     3. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l’istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

 

     Art. 3. Modalità di presentazione e requisiti dell’istanza.

     1. L’istanza d’interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indicata anche come ufficio, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     2. L’istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

     a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

     b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l’indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;

     c) l’esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;

     d) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione regionale;

     e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

     3. All’istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

     4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l’ufficio richiede all’istante l’integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all’articolo 4, comma 1, è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

 

     Art. 4. Adempimenti dell’ufficio ed efficacia della risposta.

     1. L’ufficio risponde all’istanza d’interpello con provvedimento motivato comunicato al contribuente nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla ricezione dell’istanza.

     2. La risposta comunicata ai sensi del comma 1 ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale esposto nell’interpello.

     3. Qualora la risposta su istanze d’interpello ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 si intende che l’amministrazione regionale concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

     4. Limitatamente alla questione oggetto d’interpello, sono nulli gli atti impositivi o sanzionatori emanati in difformità della risposta fornita dall’ufficio o della interpretazione sulla quale si è formato, ai sensi del comma 3, il silenzio assenso.

     5. Relativamente al singolo caso concreto e personale, se la comunicazione della risposta perviene al contribuente oltre il termine di cui al comma 1, ma prima che lo stesso abbia posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d’interpello, nell’ipotesi in cui il contribuente non si conformi alla soluzione prospettata nella comunicazione l’ufficio recupera il tributo eventualmente dovuto e gli interessi, senza applicazione di sanzioni.

     6. Nei casi in cui l’istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l’amministrazione regionale può fornire risposta collettiva attraverso apposito atto o provvedimento, da pubblicare tempestivamente nel sito internet della Regione Toscana; l’ufficio deve comunque portare a conoscenza del contribuente l’avvenuta pubblicazione e gli estremi dell’atto o provvedimento contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell’istanza di interpello.

 

Capo III

Garante del contribuente regionale

 

     Art. 5. Garante del contribuente regionale.

     1. E’ istituito il Garante del contribuente regionale, di seguito indicato anche come Garante.

     2. Il Difensore civico della Regione Toscana esercita le funzioni di Garante del contribuente regionale, relativamente ai tributi regionali, con i poteri e le facoltà previste nella legge regionale istitutiva.

 

     Art. 6. Funzioni del Garante.

     1. Il Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzi disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all’ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l’attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.

     2. L’ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

     3. Il Garante comunica l’esito dell’attività svolta all’ufficio, informando contemporaneamente l’autore della segnalazione.

     4. Il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

 

Capo IV

Accertamento e Sanzionamento

 

Sezione I

Accertamento

 

     Art. 7. Avviso Bonario.

     1. L’ufficio regionale può, nell’ambito delle attività preliminari all’accertamento dei tributi, inviare avvisi bonari utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo ed alla determinazione del corrispondente debito tributario.

     2. L’avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema informativo tributario regionale di cui all’articolo 22 e dell’archivio regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.

     3. L’avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.

 

     Art. 8. Avviso di accertamento.

     1. Il recupero delle somme dovute alla Regione a titolo di tributo è effettuato mediante l’emissione di un avviso di accertamento sottoscritto dal dirigente competente in materia di tributi.

     2. L’avviso di accertamento contiene:

     a) gli estremi delle disposizioni di legge violate;

     b) la motivazione dell’accertamento del tributo;

     c) l’indicazione della base imponibile;

     d) la determinazione del tributo dovuto;

     e) la quantificazione degli interessi moratori, se dovuti, e delle spese di notifica;

     f) le modalità di estinzione del debito tributario;

     g) i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.

     3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’avviso di accertamento salvo che quest’ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.

     4. Nei casi in cui unitamente al recupero del tributo sono irrogate sanzioni amministrative tributarie si applica l’articolo 11.

 

     Art. 8 bis. Partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi regionali [2]

[1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ai comuni che partecipano all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al cinquanta per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per tributi regionali.

1 bis. La quota di cui al comma 1, è elevata al 60 per cento nel caso in cui il comune abbia accettato nell’esercizio precedente un obiettivo migliorativo ai fini del patto di stabilità territoriale, a valere sulle entrate derivanti dall’azione di accertamento nell’anno successivo [3].

2. La partecipazione di cui al comma 1, si sostanzia nella trasmissione, alla Regione Toscana o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.

3. La partecipazione si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione Toscana. 4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con deliberazione lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3.

5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

6. Le entrate e le uscite di cui al comma 1, sono iscritte rispettivamente all’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse” e all’UPB di uscita 731 “Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012.]

 

     Art. 8 ter. Accertamento esecutivo [4]

1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima l. 160/2019.

 

Sezione II

Sanzionamento

 

     Art. 9. Normativa applicabile.

     1. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione della sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.

 

     Art. 10. Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso.

     1. Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato o versato oltre la scadenza.

     2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, purché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità previste nell’articolo 13, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 472/1997 e successive modifiche.

     3. [Qualora, a seguito di attività amministrativa di accertamento, risulti che i ritardati versamenti inerenti a tributi regionali sono stati comunque effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata è pari al 10 per cento del tributo tardivamente versato] [5].

 

     Art. 11. Modalità di irrogazione delle sanzioni.

     1. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo le procedure di cui all’articolo 16 e all’articolo 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 472/1997 e successive modifiche.

     2. Nei casi in cui la sanzione amministrativa tributaria è irrogata ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 472/1997, l’atto di contestazione deve indicare anche gli elementi di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, per il recupero delle somme eventualmente dovute a titolo di tributo.

     3. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997; la cartella di pagamento deve contenere gli elementi di cui all’articolo 8, comma 2 lettere a), b), d), e), f), e g). [6]

 

Sezione III

Notificazioni

 

     Art. 12. Modalità di notifica degli atti e ripetibilità delle spese.

     1. La notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni è eseguita tramite il servizio postale, secondo le procedure previste dall’articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), oppure mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale [7].

     2. La notificazione degli atti individuati al comma 1 può inoltre essere eseguita con le modalità di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nonché mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento [8].

     3. Le spese per la notifica sono a carico del destinatario dell’atto notificato.

 

Sezione IV

Autotutela dell’amministrazione regionale

 

     Art. 13. Autotutela.

     1. Il dirigente competente in materia di tributi può procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti impositivi o sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l’altro, esercitato per i seguenti motivi:

     a) errore di persona;

     b) evidente errore logico o di calcolo;

     c) errore sul presupposto dell’imposta;

     d) doppia imposizione;

     e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

     f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

     g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

     h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione regionale.

     2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.

     3. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame dell’atto in sede di autotutela.

     4. Alle memorie sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l’annullamento o la modifica dell’atto impositivo.

     5. La presentazione delle memorie non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

     6. L’eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all’organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

     7. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di parte, volta ad ottenere l’annullamento di un atto impositivo o sanzionatorio definitivo per avvenuto decorso dei termini di impugnazione, non costituisce atto impugnabile di cui all’articolo 19 del d.lgs. 546/1992.

 

Capo V

Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

 

     Art. 14. Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare.

     1. Non si fa luogo all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni o all’iscrizione a ruolo dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00.

 

Capo VI

Riscossione

 

Sezione I

Rateizzazioni

 

     Art. 15. Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione.

     1. Su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare il pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall’avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trenta rate mensili.

     2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell’entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale.

     2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale [9].

     3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.

     4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza.

     5. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni [10].

     6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.

 

     Art. 16. Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

     1. Su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare il pagamento in forma rateizzata delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili.

     2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell’entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito e debito definite con deliberazione della Giunta regionale.

     2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale [11].

     3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale prima dell’inizio della procedura esecutiva a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2 [12].

     4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, vigente al momento della presentazione dell’istanza.

     5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 per le organizzazioni [13].

     6. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore non abbia effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito [14].

 

     Art. 17. Effetti della decadenza.

     1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, o dell’articolo 16, comma 6, non può essere concessa una successiva rateazione precedentemente al decorso del termine di tre anni dalla data di decadenza.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d’imposta e tributi regionali diversi.

 

Sezione II

Riscossione coattiva

 

     Art. 18. Riscossione coattiva delle entrate tributarie.

     1. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973 e successive modifiche.

 

Capo VII

Prescrizione e decadenza

 

     Art. 19. Termini.

     1. Il termine per l’accertamento dei tributi regionali, con l’eccezione della tassa automobilistica regionale, si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all’ultimo giorno utile per il pagamento del tributo, nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione.

     2. Il termine per l’accertamento relativo alle tasse automobilistiche regionali si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

     3. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all’articolo 8 si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.

     4. L’atto di contestazione o l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.

     5. Se la notificazione è stata effettuata, nei termini di cui al comma 4, ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

     6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni; l’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.

 

     Art. 20. Termini per l’esecutività dei ruoli per i tributi regionali.

     1. I ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3, devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’articolo 19, commi 1, 2 e 4.

     2. Ai ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 3, 5 e 6.

     3. I ruoli coattivi relativi a tributi regionali ed a somme dovute a titolo di sanzioni tributarie devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento di cui all’articolo 8 e l’atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi.

 

Capo VIII

Rimborsi

 

     Art. 21. Rimborsi di somme erroneamente corrisposte.

     1. Il contribuente può richiedere la restituzione di somme per tributi o sanzioni amministrative tributarie erroneamente corrisposte.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 relativamente alle tasse automobilistiche regionali, l’istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento.

     3. Il rimborso delle somme erroneamente corrisposte a titolo di tassa automobilistica regionale o delle relative sanzioni deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

     4. Per i tributi regionali erroneamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 12,00.

     5. Il contribuente, per il tributo erroneamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell’istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

 

Capo IX

Sistema informativo tributario regionale

 

     Art. 22. Sistema informativo tributario regionale.

     1. Al fine di garantire la pianificazione del gettito tributario ed una efficace ed efficiente gestione dei tributi regionali è costituito, nell’ambito del sistema informativo regionale, il sistema informativo tributario, di seguito denominato sistema informativo, in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche, ed ai principi, criteri guida e adempimenti previsti nella legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”).

     2. Il sistema informativo raccoglie e ordina i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni tributarie presentate all’amministrazione regionale, dai versamenti, dall’attività di controllo e sanzionamento e tutti i dati e le notizie che possono assumere rilevanza tributaria con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali si sia realizzato il presupposto d’imposta di almeno uno dei tributi regionali.

     3. Nel sistema informativo l’archivio dei soggetti passivi ha come strumento identificativo il codice fiscale ed è periodicamente aggiornato con i dati e le informazioni provenienti dalle anagrafe comunali, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, dall’anagrafe sanitaria, dalle Camere di commercio e dai pubblici registri.

     4. Il sistema informativo si raccorda con l’anagrafe tributaria statale secondo modalità definite d’intesa con l’amministrazione finanziaria erariale.

     5. La struttura competente in materia di tributi può inviare questionari informativi ai contribuenti regionali, al fine di verificare l’esattezza dei dati contenuti nel sistema informativo.

     6. Al fine di aggiornare i dati contenuti nel sistema informativo, la struttura competente in materia di tributi può richiedere dati e notizie a pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

     7. Il trattamento dei dati raccolti nel sistema informativo avviene nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

     8. I dati e le notizie raccolti nel sistema informativo sono coperti dal segreto d’ufficio; la Regione può rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati gestiti, senza riferimenti nominativi ed in forma aggregata.

 

     Art. 23. Regolamento di disciplina.

     1. Ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo, con apposito regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e gli strumenti di richiesta e di comunicazione dei dati e delle notizie di cui all’articolo 22, comma 6.

 

     Art. 24. Firma del dirigente responsabile.

     1. Sugli atti amministrativi prodotti da sistemi automatizzati, quali il sistema informativo e l’archivio regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 49/2003, la firma autografa del dirigente competente in materia di tributi regionali è sostituita a tutti gli effetti dall’indicazione a stampa sul documento del nominativo del dirigente stesso, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

 

Capo X

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

 

     Art. 25. Modifiche all’art. 18 della l.r. 60/1996.

     1. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:

“2. Per le fattispecie di cui all’articolo 9, comma 1, i termini di prescrizione e di decadenza previsti rispettivamente per l’accertamento del tributo e per l’erogazione delle sanzioni decorrono dalla data del verbale dal quale risulta l’esistenza della discarica, dell’abbandono, dello scarico o del deposito.”

 

Capo XI

Norme transitorie e finali

 

     Art. 26. Disposizioni transitorie.

     1. Le deliberazioni di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, sono adottate dalla Giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Sino all’adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale n. 924 del 2 agosto 1999 e n. 388 del 13 aprile 2001.

     3. La modulistica di cui agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3, è approvata con decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito informatico della Regione.

 

     Art. 27. Procedimenti pendenti.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, commi 1 e 2, si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalla normativa previgente. [15]

     2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell’entrata in vigore della presente legge non possono essere oggetto di riesame.

 

     Art. 28. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

     a) la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), con esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 16, 26, 30 e 31;

     b) i commi 2 e 4 dell’articolo 6, il comma 3 dell’articolo 7, gli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);

     c) l’articolo 12, i commi 3 e 4 dell’articolo 16, il comma 1 dell’articolo 18, il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 60/1996;

     d) la legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996) con esclusione degli articoli 10, 16, 17, 18, e 19;

     e) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 7 marzo 2002, n. 9 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1 luglio 1999 n. 37. Riesame.);

     f) l’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alla L.R. n. 54/1980 e L.R. n. 60/1996);

     g) l’articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003); h) l’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l’anno 2004).


[1] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2016, n. 51.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77 e abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[3] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 46.

[4] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[5] Comma abrogato dall'art. 149 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[6] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.

[7] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[8] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[9] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.

[11] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.

[12] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.

[15] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.