§ 6.1.240 – L.R. 20 dicembre 2004, n. 72.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:20/12/2004
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Bilancio annuale.
Art. 2.  Bilancio pluriennale.
Art. 3.  Allegati.
Art. 4.  Disavanzo dell’esercizio 2005.
Art. 5.  Intervento per il programma pluriennale degli investimenti.
Art. 6.  Intervento per acquisto sedi da destinare ad uffici regionali.
Art. 7.  Allegati di bilancio.
Art. 8.  Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale.
Art. 9.  Variazioni di bilancio.
Art. 10.  Erogazione al Consiglio regionale.
Art. 11.  Estinzione di crediti di modesto ammontare.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 6.1.240 – L.R. 20 dicembre 2004, n. 72.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 52).

 

Art. 1. Bilancio annuale.

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2005 annesso alla presente legge (Sub A.1) comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all’articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

     2. E’ approvato per l’anno finanziario 2005:

     a) in euro 1.747.193.915,64 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 – colonna Residui – riga Totale);

     b) in euro 20.727.769,37 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 – colonna Residui – riga Contabilità Speciali).

     3. E’ approvato per l’anno finanziario 2005:

     a) in euro 948.920.946,04 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui – riga Totale);

     b) in euro 713.443.132,00 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui – riga Contabilità Speciali).

     4. E’ approvato per l’anno finanziario 2005:

     a) in euro 8.446.934.100,96 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge Sub A.2 – colonna Competenza – riga Totale);

     b) in euro 4.995.189.137,98 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 – colonna Competenza – riga Contabilità Speciali).

     5. E’ approvato per l’anno finanziario 2005:

     a) in euro 8.446.934.100,96 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Competenza – riga Totale);

     b) in euro 4.995.189.137,98 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

     6. E’ approvato per l’anno finanziario 2005:

     a) in euro 10.088.570.409,63 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionali di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 – colonna Cassa – riga Totale);

     b) in euro 5.015.916.907,35 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 – colonna Cassa – riga Contabilità Speciali).

     7. E’ approvato per l’anno finanziario 2005:

     a) in euro 9.475.855.047,00 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Cassa – riga Totale);

     b) in euro 5.628.632.269,98 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Cassa – riga Contabilità Speciali).

 

          Art. 2. Bilancio pluriennale.

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2005/2007 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 6).

     2. E’ approvato in euro 23.076.648.094,87 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.2 – colonna 6).

     3. E’ approvato in euro 23.076.648.094,87 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

     4. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 7).

     5. E’ approvato in euro 23.311.545.438,62 lo stato di previsione delle unità previsionali dell’entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

     6. E’ approvato in euro 23.311.545.438,62 lo stato di previsione delle unità previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.3- colonna 7).

 

     Art. 3. Allegati.

     1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dal l’articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001:

     a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

     b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

 

     Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2005. [1]

     1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2005 è approvato in euro 669.455.231,62, comprensivo della somma di euro 528.735.845,76 relativa al disavanzo del rendiconto 2004.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2005 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 669.455.231,62 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4.

     3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 4,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2006.

     4. Gli oneri di preammortamento relativi all’esercizio 2005, determinati in euro 2.510.150,70, trovano copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio annuale dell’esercizio 2005 alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti”. Gli oneri annui di ammortamento relativi agli esercizi 2006 e 2007, determinati in euro 37.913.487,89 per ciascuno dei due esercizi, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     6. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2007, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2007, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 5. Intervento per il programma pluriennale degli investimenti. [2]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2005-2007 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 1.122.857.023,57, di cui euro 437.821.935,66 nel 2005, euro 423.604.354,91 nel 2006 ed euro 261.430.733,00 nel 2007, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

     2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere estinti in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo autorizzato.

     3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 4,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di contrazione.

     4. Gli oneri di preammortamento relativi all’esercizio 2005, determinati in euro 1.641.832,26, trovano copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio annuale dell’esercizio 2005 alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti”. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2006 e 2007, determinati rispettivamente in euro 24.798.346,78 per ciascuno dei due esercizi, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2007, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2007, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 6. Intervento per acquisto sedi da destinare ad uffici regionali. [3]

     1. Per l’acquisto di sedi da destinare ad uffici regionali la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nel triennio 2005-2007, ulteriore indebitamento nel limite complessivo di euro 81.631.885,26 di cui euro 31.631.885,26 nell’anno 2005 ed euro 25.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Il limite di indebitamento dell’anno 2005 è comprensivo dell’importo di euro 6.631.885,26 già autorizzato con legge regionale 22 marzo 2004, n. 18 (Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006) e con legge regionale 10 giugno 2004, n. 30 (Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), entrambe relative all’acquisto di immobili sede di uffici regionali.

     2. L’ulteriore indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, è assunto o emesso ad un tasso iniziale massimo del 4,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di contrazione.

     3. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, determinati rispettivamente in euro 118.619,57 per la quota di preammortamento relativa al 2005, ed euro 1.791.637,10 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     4. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2007 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 7. Allegati di bilancio.

     1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2005:

     a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

     b) prospetto di riclassificazione per l’armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

     c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

     d) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento autorizzati dalla legge di bilancio (allegato Sub A.8);

     e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).

 

     Art. 8. Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale.

     1. E’ autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2005 – 2007.

     2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2005.

     3. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2005-2007 (Sub B.3 – colonne 1,2,3).

     4. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 7 dell’articolo 1.

     5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2005- 2007 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2005 le variazioni al bilancio di previsione 2005 ed al bilancio pluriennale 2005-2007, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della l.r. 36/2001, fra le UPB di cui all’allegato Sub A.10.

 

     Art. 10. Erogazione al Consiglio regionale.

     1. I fondi stanziati nella UPB 134 “Funzionamento del Consiglio regionale” sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e del relativo regolamento interno di contabilità del Consiglio.

 

     Art. 11. Estinzione di crediti di modesto ammontare.

     1. E’ confermato in euro 45,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 36/2001.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

 

ALLEGATI ALLA LEGGE DI BILANCIO

(ART.14 COMMA 2 L.R. 6 AGOSTO 2001 N.36)

 

Allegato 1 [4]

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DA COPRIRE CON I FONDI SPECIALI

(Art. 14 co. 2 lett. A L.R. 36/2001)

(Omissis)

 

Allegato 2

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005

(Omissis)

 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2005

 

PARTE SECONDA

SPESA

Allegato A.3

(Omissis)

 

PROSPETTO DELL’INDEBITAMENTO AUTORIZZATO DALLA LEGGE DI BILANCIO

(ART.18 COMMA 10 LETT. E) L.R. 6 AGOSTO 2001 N.36)

Allegato A.4 [5]

(Omissis)

 

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE DALLA REGIONE A FAVORE DI ENTI O DI ALTRI SOGGETTI

(ART.18 COMMA 10 LETT. A) L.R. 6 AGOSTO 2001 N.36)

Allegato A.5

(Omissis)

 

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(ART.18 COMMA 10 LETT. B) L.R. 6 AGOSTO 2001 N.36)

Allegato A.6

(Omissis)

 

ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

(ART.18 COMMA 10 LETT. C) L.R. 6 AGOSTO 2001 N.36)

Allegato A.7

(Omissis)

 

ELENCO DEI MUTUI E DELLE ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

(ART.8 COMMA 4 L.R. 6 AGOSTO 2001 N.36)

Allegato A.8

(Omissis)

 

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DA COPRIRE CON I FONDI SPECIALI

(ART.18 COMMA 10 LETT. D) L.R. 6 AGOSTO 2001 N.36)

Allegato A.9

(Omissis)

 

ELENCO DELLE U.P.B. FRA LE QUALI LA GIUNTA PUO’ PROCEDERE A VARIAZIONI COMPENSATIVE

(ART.18 COMMA 10 LETT. F) L.R. 6 AGOSTO 2001 N.36)

Allegato A.10 [6]

(Omissis)

 

 

Bilancio Pluriennale 2005 - 2007

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005 - 2007

B.1

(Omissis)

 

PARTE PRIMA

ENTRATA

B.2

(Omissis)

 

PARTE SECONDA

SPESA

B.3

(Omissis)

 

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE 2006

(Omissis)

 

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE 2007

(Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 2 agosto 2005, n. 50.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 agosto 2005, n. 50.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 agosto 2005, n. 50.

[4] Allegato modificato dall’art. 3 della L.R. 2 agosto 2005, n. 50.

[5] Allegato modificato dall’art. 3 della L.R. 2 agosto 2005, n. 50 e dall’art. 4 della L.R. 16 settembre 2005, n. 56.

[6] Allegato modificato dall’art. 5 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 36 e dall’art. 4 della L.R. 16 settembre 2005, n. 56.