Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 16/09/2005 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 71/2004. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 71/2004. |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 71/2004. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 6.1.246 – L.R. 16 settembre 2005, n. 55.
Integrazione alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005).
(B.U. 26 settembre 2005, n. 36).
Art. 1. Inserimento dell’articolo 23 bis nella
1) Dopo l’articolo 23 della
“Art. 23 bis. Interventi a favore della Fondazione Mediateca regionale toscana.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana, costituita ai sensi della
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005/2007 – annualità 2005.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 23 ter nella
1) Dopo l’articolo 23 bis della
“Art. 23 ter. Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura – ONLUS.
1. Per l’anno 2005 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura – ONLUS” con sede presso l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione; al termine dell’esercizio finanziario la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura – ONLUS presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti” del bilancio di previsione 2005/2007 - annualità 2005.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 27 bis nella
1) Dopo l’articolo 27 della
“Art. 27 bis. Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale.
1. Al fine di sostenere il completamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale, avviati ai sensi della
a) euro 4.188.000,00, comprensivi degli oneri riflessi, per l’anno 2005;
b) euro 5.540.000,00, comprensivi degli oneri riflessi, per l’anno 2006.
2. Gli importi di cui al comma 1, aumentati di ulteriori euro 161.000,00, sia per l’anno 2005 che per l’anno 2006, già disponibili nella UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, vanno ad incrementare:
a) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003), nel modo seguente:
1) euro 2.000.000,00 per l’anno 2005;
2) euro 2.000.000,00 per l’anno 2006;
b) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 3 del CCNL di cui alla lettera a), nel modo seguente:
1) euro 1.258.000,00 per l’anno 2005;
2) euro 2.258.000,00 per l’anno 2006.
3. L’ulteriore importo di euro 264.000,00, già disponibile nella UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - spese correnti” va ad incrementare sia per l’anno 2005 che per l’anno 2006 le risorse previste dall’articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali) ed è destinato a finanziare gli istituti previsti dagli articoli 27 e 29 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).
4. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - spese correnti” del bilancio di previsione 2005/2007 – annualità 2005 e 2006, approvato con
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.