§ 4.1.97 - L.R. 12 gennaio 1994, n. 6.
Istituzione degli Albi Provinciali degli Imprenditori agricoli professionali. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:12/01/1994
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità e istituzione degli Albi.
Art. 2.  Diritto di iscrizione.
Art. 3.  Iscrizione agli Albi provinciali.
Art. 4.  Pubblicità della tenuta degli Albi provinciali.
Art. 5.  Cancellazione dagli Albi provinciali.
Art. 6.  Ricorsi.
Art. 7.  Efficacia dell'iscrizione all'Albo
Art. 8.  Commissioni provinciali.
Art. 9.  Accertamento della capacità professionale.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  (Norme transitorie).


§ 4.1.97 - L.R. 12 gennaio 1994, n. 6. [1]

Istituzione degli Albi Provinciali degli Imprenditori agricoli professionali. [2]

(B.U. 13 gennaio 1994, n. 4 bis).

 

Art. 1. Finalità e istituzione degli Albi.

     1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto regionale e per tutelare la professionalità in agricoltura, sono istituiti gli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali.

 

     Art. 2. Diritto di iscrizione.

     1. Gli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali sono suddivisi in due sezioni:

     a) alla prima sezione possono iscriversi:

     conduttori di aziende a qualsiasi titolo, persone fisiche che dedicano la loro attività all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, della zootecnia e delle attività connesse in misura superiore ai 2/3 del proprio tempo di lavoro e ricavano dalle attività stesse almeno i 2/3 del proprio reddito di lavoro.

     Nelle zone montane o svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, i requisiti di tempo e di reddito di cui sopra sono ridotti ad 1/2;

     b) alla seconda sezione possono iscriversi:

     conduttori di aziende a qualsiasi titolo, persone fisiche che dedicano la loro attività all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, della zootecnia e delle attività connesse in misura superiore al 50% del proprio tempo di lavoro e ricavano dall'attività stessa almeno il 50% del proprio reddito totale e cooperative agricole, costituite ai sensi della vigente legislazione sulla cooperazione.

     In una sottosezione sono iscritti gli imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale, da verificare con le modalità di cui all'art. 9.

     2. Agli Albi provinciali possono essere iscritte anche:

     - le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purchè i soci cui è attribuita l'amministrazione siano in possesso dei requisiti di tempo e di reddito per l'iscrizione nella prima o nella seconda sezione degli stessi Albi provinciali [3];

     - le società di capitali, purché lo Statuto societario preveda come oggetto sociale anche la conduzione di aziende agricole e ricavino dall'attività agricola, agli effetti dell'iscrizione rispettivamente nella prima o nella seconda sezione degli albi provinciali, almeno il 30% o il 50% del reddito globale desumibile dal bilancio.

     3. In presenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nella prima o nella seconda sezione degli Albi provinciali, l'iscrizione di persone fisiche contitolari di azienda può essere disposta per non più di una unità ogni 1728 ore lavorative annue.

     4. Agli effetti della presente legge, per il calcolo del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, in correlazione al normale ordinamento colturale dell'azienda, si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 36 ore.

 

     Art. 3. Iscrizione agli Albi provinciali.

     1. L'iscrizione all'Albo provinciale è disposta dalla Provincia, sentita la Commissione di cui all'art. 8, a domanda dell'avente diritto, che a tal fine allega ogni documento utile all'esatta individuazione della propria attività professionale.

     2. La domanda redatta in carta libera, deve essere presentata alla Provincia competente per territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

     3. Della decisione di iscrizione viene data diretta comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima.

     4. Qualora la Provincia chieda ulteriormente documentazione o chiarimenti su circostanze rilevanti agli effetti della valutazione della domanda, il termine di cui al comma precedente resta sospeso fino a quando la Provincia non ha ricevuto i documenti o i chiarimenti previsti.

     5. La richiesta della Provincia e la relativa risposta vanno effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Dalle date ivi indicate rimane sospeso e riprende a decorrere rispettivamente, il termine di cui al quarto comma.

     6. L'iscrizione all'Albo decorre dal giorno della presentazione della domanda.

     6 bis. L’iscritto ha l’obbligo di comunicare alla Provincia, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dei requisiti in base ai quali l’iscrizione è stata concessa [4].

 

     Art. 4. Pubblicità della tenuta degli Albi provinciali.

     1. Chiunque può prendere visione degli Albi provinciali ed ottenerne copia a proprie spese.

     2. Le modalità della tenuta degli Albi provinciali sono stabilite dalle Province, sentita la Commissione provinciale di cui all'art. 8 [5].

     3. L'avvenuta iscrizione all'Albo è comunicata d'ufficio al Comune di residenza dell'iscritto, alla Giunta regionale e alle organizzazioni di categoria, entro i termini di cui all'art. 3. terzo comma.

 

     Art. 5. Cancellazione dagli Albi provinciali.

     1. La cancellazione dall'Albo provinciale è disposta dalla Provincia, sentita la Commissione provinciale di cui all'art. 8 a seguito di richiesta degli interessati o d'ufficio.

     2. Possono promuovere la cancellazione d'ufficio la Regione, la Provincia, il Comune competente per territorio, le organizzazioni di categoria o chiunque vi abbia interesse.

     3. La cessazione dell'attività o la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 comporta la cancellazione dall'Albo.

     La cancellazione d'ufficio dall'Albo è disposta sentito in ogni caso l'interessato.

     L'invito all'interessato è disposto con almeno trenta giorni di preavviso e deve contenere l'indicazione degli atti e documenti sulla base dei quali la Provincia ritiene possibile la cancellazione d'ufficio. Di tali atti e documenti l'interessato ha diritto di chiedere copia, a sue spese, prima del giorno fissato per l'audizione.

     4. L'interessato può farsi assistere da persona di sua fiducia o dare delega a quest'ultima.

     5. Entro trenta giorni dalla data di audizione dell'interessato la Provincia deve comunicargli la sua decisione.

     Tale comunicazione è fatta con raccomandata e agli effetti del termine sopra indicato vale la data di spedizione della raccomandata medesima.

     [6. L'avvenuta cancellazione è comunicata dalla Provincia, oltre che all'interessato, al Comune di residenza, alla Giunta regionale e alle organizzazioni di categoria] [6].

 

     Art. 6. Ricorsi.

     1. Contro la decisione della Provincia che respinge la domanda di iscrizione all'Albo o provvede alla cancellazione d'ufficio, è ammesso ricorso al Presidente della Provincia stessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di non iscrizione o di cancellazione.

     2. Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.

     3. Il Presidente della Provincia decide sui ricorsi entro sessanta giorni dal loro ricevimento, sentita la Commissione provinciale di cui al successivo art. 8 che si esprime a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

 

     Art. 7. Efficacia dell'iscrizione all'Albo

     1. L'iscrizione nella seconda sezione dell'Albo

provinciale è obbligatoria per ottenere le agevolazioni disposte da norme comunitarie, statali o regionali che prevedono il possesso da parte del richiedente, congiuntamente o disgiuntamente, dei particolari requisiti di tempo, di reddito e di capacità professionale previsti dall'art. 2, 1° comma, seconda sezione.

 

     Art. 8. Commissioni provinciali.

     1. In ogni Provincia è istituita una Commissione provinciale con il compito di esprimere pareri sulle iscrizioni e sulle cancellazioni d'ufficio dall'Albo provinciale e per l'accertamento della capacità professionale.

     2. La Commissione è composta:

     a) dal Presidente della Provincia o suo delegato;

     b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale;

     c) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) da un rappresentante per ciascuno, degli ordini o collegi provinciali dei dottori agronomi e dei periti agrari, scelti su terne di nomi designati dagli stessi.

     3. I componenti della Commissione provinciale sono nominati dal Consiglio provinciale e restano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     4. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Provincia o dal suo delegato.

     5. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza fra i componenti della Commissione di cui al 2° comma lettere b) e c).

     6. Funge da Segretario un funzionario in servizio presso la Provincia.

     7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

     8. Le delibere devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 6, 3° comma. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 9. Accertamento della capacità professionale.

     1. L'accertamento della capacità professionale degli imprenditori agricoli, è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 8 mediante esame orale. e prove pratiche le cui risultanze sono trasmesse alla Provincia per l'approvazione.

     2. La Provincia stabilisce le norme per l'espletamento degli esami e le materie d'esame sulla base di indirizzi tecnici che la Giunta regionale adotterà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il requisito della capacità professionale è presunto per le cooperative agricole costituite ai sensi della vigente legislazione sulla cooperazione e quando i richiedenti abbiano esercitato personalmente ed abitualmente per un triennio continuativo, nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda, attività agricola come titolari di azienda, ovvero come coadiuvanti familiari o come lavoratori agricoli. Il requisito della capacità professionale si presume altresì acquisito quando i richiedenti abbiano svolto attività agricola per almeno sei mesi e siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agricolo, veterinario e delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore a carattere agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Per le società di capitali, i requisiti relativi alla capacità professionale devono essere posseduti dalla persona delegata, per Statuto societario, alla gestione dell'azienda.

     4. La capacità professionale dei giovani agricoltori, di età compresa fra i 18 ed i 40 anni che si insediano in una azienda agricola in qualità di titolari, è altresì acquisita quando siano stati frequentati con esito positivo appositi corsi di formazione istituiti dalla Regione o dalle Province o comunque dalle stesse riconosciuti.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte dall'anno 1994 e per i successivi esercizi finanziari, ai sensi della L.R. 10-1-1985, n. 1, con legge di bilancio.

 

     Art. 11. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la L.R. 5 giugno 1975, n. 67 successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12. (Norme transitorie). [7]

     1. Fino al 31 dicembre 1995, l'iscrizione agli albi provinciali degli imprenditori già iscritti all'albo di cui alla L.R. 5 giugno 1975, n. 67 può essere disposta dalla provincia, sulla base della presentazione della domanda di cui all'art. 3, corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, relativa al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge [8].

     2. Tale disposizione non si applica alle domande per l'iscrizione nella sottosezione di cui all'art. 2, comma. 1, lettera b, qualora l'accertamento del possesso dei requisiti presupponga l'espletamento dell'esame orale previsto dal primo comma dell'art. 9 [9].

     3. Entro sei mesi dall'iscrizione la provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso con provvedimento motivato, la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 5.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2007, n. 45.

[2] Vedi B.U. 16 marzo 1994, n. 18, avvisi di rettifica.

[3] Alinea così sostituito dall'art. 22 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 settembre 2003, n. 51.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 29 settembre 2003, n. 51.

[6] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 29 settembre 2003, n. 51.

[7] Articolo aggiunto dall'art. unico della L.R. 16 maggio 1994, n. 38.

[8] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 23 marzo 1995, n. 30.

[9] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 23 marzo 1995, n. 30.