§ 2.1.59 - L.R. 11 settembre 1989, n. 62.
Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni delegate.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:11/09/1989
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Comando del personale.
Art. 3.  Riequilibrio organigramma funzionale.
Art. 4.  Trasferimento dei posti vacanti.
Art. 5.  Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati.
Art. 6.  Istituzione del «Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale».
Art. 7.  Copertura finanziaria.
Art. 8.  Individuazione e trasferimento dei beni mobili, immobili e delle attrezzature.
Art. 9.  Consegna dei beni.
Art. 10.  Riacquisto dei beni da parte della Regione.


§ 2.1.59 - L.R. 11 settembre 1989, n. 62.

Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     (Omissis) [1].

 

 

Titolo I

PERSONALE

 

     Art. 2. Comando del personale.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Riequilibrio organigramma funzionale.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Trasferimento dei posti vacanti.

     (Omissis) [1].

 

 

Titolo II

FINANZIAMENTI

 

     Art. 5. Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati.

     1. Gli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli Enti delegati per l'esercizio delle funzioni loro delegate dalla Regione sono finanziati mediante il «Fondo regionale per oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli Enti delegati», già istituito dalla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1. Il fondo viene ripartito con le procedure previste dall'art. 2 della citata legge.

 

     Art. 6. Istituzione del «Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale».

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, è istituito il «Fondo regionale per il finanziamento agli Enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale».

     2. Con il fondo di cui al precedente comma sono finanziati i costi derivanti dal trattamento economico, compreso il salario accessorio e gli oneri riflessi del personale assunto dagli Enti delegati ai sensi dell'art. 4 o del personale trasferito a domanda ai sensi del quarto comma dell'art. 3. Con il fondo è inoltre finanziato il costo derivante dai benefici previsti dalla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 per il personale trasferito a domanda.

     3. Il fondo di cui al primo comma è finanziato con le minori spese derivanti dalla riduzione della pianta organica regionale disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 4.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dall'art. 5 si provvede, a decorrere dall'esercizio 1989, mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 50070 e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

     2. Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dal primo comma dell'art. 6 si provvede, a decorrere dall'esercizio 1990, mediante lo stanziamento che sarà iscritto dalla legge di bilancio utilizzando le disponibilità di cui al terzo comma dell'art. 6.

 

 

Titolo III

BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE

 

     Art. 8. Individuazione e trasferimento dei beni mobili, immobili e delle attrezzature.

     1. La Giunta regionale dispone l'individuazione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature destinati all'esercizio delle funzioni delegate.

     2. La Giunta regionale, sentite le delegazioni regionali degli Enti interessati, trasferisce con propria deliberazione agli Enti delegati i beni individuati ai sensi del precedente comma, specificandone la destinazione d'uso in rapporto alla funzione delegata.

     3. Gli enti delegati utilizzano i beni trasferiti secondo la destinazione d'uso di cui al precedente comma.

     4. Il trasferimento ha effetto dall'esecutività della delibera.

     5. I beni sono trasferiti agli Enti delegati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna ai sensi del terzo comma del successivo art. 9.

 

     Art. 9. Consegna dei beni.

     1. La deliberazione di cui al precedente art. 8 è comunicata agli Enti delegati cui i beni sono trasferiti.

     2. Dopo la comunicazione del trasferimento dei beni di cui al comma precedente, la Regione provvede, tramite un funzionario all'uopo delegato, alla consegna dei beni al legale rappresentante dell'Ente interessato, o ad un suo delegato.

     3. I soggetti di cui al comma precedente, redigono verbale della consegna da cui risulti, tra l'altro, la consistenza dei beni e lo stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano.

     4. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell'Ente delegato, che vi provvede nei termini di legge.

 

     Art. 10. Riacquisto dei beni da parte della Regione.

     1. In caso di modifiche nell'attribuzione delle deleghe, la Regione riacquista la proprietà dei beni funzionali dell'esercizio delle stesse, trasferite agli Enti delegati ai sensi dell'art. 8. I beni sono individuati con delibera della Giunta regionale.

     Il trasferimento ha effetto dall'esecutività della delibera.

     2. I beni sono consegnati dall'Ente interessato al funzionario regionale all'uopo delegato con le modalità di cui all'art. 9.

     3. La Regione riacquista la proprietà dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna.

 

 


[1] Articolo abrogato dalla tabella B della L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[1] Articolo abrogato dalla tabella B della L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[1] Articolo abrogato dalla tabella B della L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

[1] Articolo abrogato dalla tabella B della L.R. 7 novembre 1994, n. 81.