§ 4.1.12 - L.R. 29 gennaio 1977, n. 12 .
Norme per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:29/01/1977
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende singole ed associate, in attuazione dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1975, [...]
Art. 2.      La Regione riconosce le associazioni dei produttori agricoli zootecnici di cui all'art. 2 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 che abbiano i requisiti stabiliti dalla presente legge.
Art. 3.      Agli effetti del riconoscimento da parte della Regione le Associazioni produttori agricoli zootecnici di cui alla presente legge, oltre a rispettare le condizioni indicate agli articoli 2, 6 e 7 [...]
Art. 4.      Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti nei propri statuti secondo le disposizioni della presente legge, potranno promuovere rapporti di collaborazione con [...]
Art. 5.      Agli effetti della Legge 8 luglio 1975, n. 306 possono ottenere il riconoscimento di Associazioni produttori agricoli zootecnici le cooperative operanti nel settore zootecnico che rispettino [...]
Art. 6.      Le deliberazioni delle Associazioni produttori agricoli zootecnici prese a norma del primo comma dell'art. 7 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 sono approvate dalla Giunta regionale.
Art. 7.      Le Associazioni produttori agricoli zootecnici possono svolgere compiti di controllo ai fini del rispetto degli accordi previsti dalla Legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalle norme di cui alla Legge [...]
Art. 8.      Le Associazioni produttori agricoli zootecnici possono godere dei contributi previsti dalle leggi statali e regionali ai fini della attuazione di interventi per il miglioramento del bestiame, la [...]
Art. 9.      Le Associazioni di cui alla presente legge sono riconosciute con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nel rispetto delle norme previste dall'art. 5 della [...]
Art. 10.      Le Associazioni dei produttori agricoli zootecnici costituite a norma della presente legge sono tenute a trasmettere annualmente al Presidente della Giunta regionale e al Comitato economico una [...]
Art. 11.      Qualora, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1975, n. 306, siano costituite Associazioni di secondo e terzo grado, il riconoscimento di cui all'art. 8 è deliberato dal [...]
Art. 12.      Alle Associazioni dei produttori agricoli zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge può essere concesso un contributo quale concorso nelle spese di costituzione e di primo avviamento [...]
Art. 13.      Per la composizione del Comitato economico di cui all'art. 3 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 le Associazioni dei produttori agricoli- zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge, ivi [...]
Art. 14.      La Regione favorisce anche con la collaborazione degli Enti locali, Comunità Montane, Associazioni e Consorzi, la costituzione delle Cooperative di servizio di cui all'art. 3 della Legge 18 [...]
Art. 15.      Alle Cooperative di servizio e loro consorzi di cui al precedente art. 13, a larga base associativa e con priorità a quelle costituite in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e [...]
Art. 16.      Le Cooperative di servizio e i loro Consorzi possono godere di contributi previsti da norme comunitarie e da leggi statali e regionali ai fini della attuazione di interventi per il miglioramento [...]
Art. 17.      Per gli interventi di cui agli artt. 11 e 14 della presente legge è stanziata la somma di L. 100.000.000.
Art. 18.      Alla copertura della spesa si provvede con le disponibilità finanziarie residuate al Cap. 26270, lett. u), del Bilancio 1976 avvalendosi del disposto dell'art. 1 della Legge 27 febbraio 1955, n. [...]


§ 4.1.12 - L.R. 29 gennaio 1977, n. 12 [1].

Norme per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico.

(B.U. 4 febbraio 1977, n. 5)

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende singole ed associate, in attuazione dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1975, n. 306, e dell'art. 3 della Legge 18 aprile 1974, n. 118, la Regione istituisce un regime di interventi per incentivare l'associazionismo e la cooperazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico.

 

 

Titolo I

ASSOCIAZIONISMO

 

     Art. 2.

     La Regione riconosce le associazioni dei produttori agricoli zootecnici di cui all'art. 2 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 che abbiano i requisiti stabiliti dalla presente legge.

     La competenza territoriale delle Associazioni produttori agricoli zootecnici dovrà ricadere nell'ambito di una o più aree indicate dal Consiglio regionale entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     In attesa della definizione delle aree di cui al comma precedente, la competenza territoriale delle associazioni è riferita ai confini di almeno una provincia.

     La definizione dell'area territoriale dovrà risultare da una valutazione della consistenza della produzione zootecnica e delle sue prospettive di sviluppo.

     Le Associazioni produttori agricoli zootecnici devono essere costituite con atto pubblico.

 

     Art. 3.

     Agli effetti del riconoscimento da parte della Regione le Associazioni produttori agricoli zootecnici di cui alla presente legge, oltre a rispettare le condizioni indicate agli articoli 2, 6 e 7 della Legge 8 luglio 1975, n. 306, devono prevedere nei propri statuti:

     a) il voto pro-capite;

     b) l'ammissione del voto espresso per delega dai soci, limitatamente ad una sola delega. La delega può essere attribuita anche ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 febbraio 1971, n. 127;

     c) l'attribuzione alle cooperative di tanti voti quanti sono i soci delle cooperative medesime che hanno impegnato la disponibilità del prodotto;

     d) la ripartizione dei seggi fra le diverse liste in misura proporzionale ai voti conseguiti per l'elezione del Consiglio da parte dei soci, qualora siano presentate più liste;

     e) il voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere per l'elezione degli Organi esecutivi;

     f) le condizioni per l'ammissione dei soci nel rispetto delle indicazioni contenute all'art. 4 del la Legge 8 luglio 1975, n. 306;

     g) la costituzione del Collegio sindacale;

     h) la tenuta del libro dei soci, dell'inventario dei beni, del libro cassa e dei registri dei verbali del Consiglio e dell'assemblea;

     i) le funzioni di Segretario da svolgere anche da persona estranea al Consiglio;

     l) la condizione che i soci non devono far parte di altre Associazioni di produttori agricoli zootecnici;

     m) la fornitura agli associati di assistenza tecnica e di servizi necessari al miglioramento, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle produzioni zootecniche di interesse dei soci;

     n) la possibilità di assumere eventuali compiti di intervento nella produzione e nel mercato dei prodotti zootecnici anche su affidamento della Regione o di altri Enti pubblici.

 

     Art. 4.

     Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti nei propri statuti secondo le disposizioni della presente legge, potranno promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessate.

 

     Art. 5.

     Agli effetti della Legge 8 luglio 1975, n. 306 possono ottenere il riconoscimento di Associazioni produttori agricoli zootecnici le cooperative operanti nel settore zootecnico che rispettino interamente le condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, e all'art. 3 della presente legge. In tal caso lo Statuto della cooperativa deve garantire la adesione di singoli produttori interessati esclusivamente all'attività associativa zootecnica.

     A tal fine le cooperative riconosciute come Associazioni produttori agricoli zootecnici dovranno tenere contabilità separata dell'attività associativa medesima.

 

     Art. 6.

     Le deliberazioni delle Associazioni produttori agricoli zootecnici prese a norma del primo comma dell'art. 7 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 sono approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     Le Associazioni produttori agricoli zootecnici possono svolgere compiti di controllo ai fini del rispetto degli accordi previsti dalla Legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalle norme di cui alla Legge regionale 12 luglio 1976, n. 37, concernente il prezzo del latte alla produzione.

     Ogni eventuale inadempienza rilevata dovrà essere segnalata al Comitato economico di cui all'art. 3 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 e al Presidente della Giunta regionale.

     Ai fini dell'applicazione del prezzo base e delle maggiorazioni percentuali del prezzo del latte di cui agli artt. 8 e 9 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 ed all'art. 3 della Legge regionale 12 luglio 1976, n. 37, le associazioni di produttori agricoli zootecnici possono concorrere alla definizione delle attività, da svolgere direttamente o tramite convenzioni, inerenti la determinazione delle caratteristiche del latte, e degli altri prodotti contrattati, al prelievo, al trasporto ed alla conservazione dei campioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della Legge regionale 12 luglio 1976, n. 37 ed a altre eventuali norme non in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 8.

     Le Associazioni produttori agricoli zootecnici possono godere dei contributi previsti dalle leggi statali e regionali ai fini della attuazione di interventi per il miglioramento del bestiame, la diffusione della fecondazione artificiale nonché per il miglioramento e il potenziamento delle strutture per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici.

     Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti della CEE.

 

     Art. 9.

     Le Associazioni di cui alla presente legge sono riconosciute con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nel rispetto delle norme previste dall'art. 5 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 in base a domanda inoltrata al Presidente della Giunta medesima.

     La deliberazione è assunta previo accertamento dei requisiti di cui alla presente legge e sentito il parere delle Organizzazioni professionali e cooperative agricole più rappresentative in sede regionale.

     Qualora nelle Associazioni riconosciute a norma del presente articolo vengano meno i requisiti previsti, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa consultazione delle Organizzazioni professionali e cooperative agricole più rappresentative in sede regionale, delibera la revoca del riconoscimento.

     Della revoca viene data, a cura della Giunta, comunicazione alla Associazione interessata e al Comitato economico di cui all'art. 3 della Legge 8 luglio 1975, n. 306.

     Il Comitato economico, qualora ne ravvisi la necessità, può presentare al Presidente della Giunta regionale istanza per la revoca dei riconoscimenti deliberati a norma del primo comma del presente articolo.

 

     Art. 10.

     Le Associazioni dei produttori agricoli zootecnici costituite a norma della presente legge sono tenute a trasmettere annualmente al Presidente della Giunta regionale e al Comitato economico una relazione sulla loro attività contenente anche la consistenza numerica dei soci ed ogni eventuale modifica statutaria.

     La Giunta regionale provvede alla tenuta di un pubblico schedario delle Associazioni riconosciute, aggiornato sulla base delle informazioni trasmesse a norma del primo comma del presente articolo, al fine di consentire a tutti gli interessati la necessaria informazione sullo stato delle Associazioni medesime.

 

     Art. 11.

     Qualora, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 luglio 1975, n. 306, siano costituite Associazioni di secondo e terzo grado, il riconoscimento di cui all'art. 8 è deliberato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta tenuto conto delle condizioni richiamate all'art. 3 della presente legge e sempreché le Associazioni di primo grado siano già riconosciute a norma del citato art. 8.

 

     Art. 12.

     Alle Associazioni dei produttori agricoli zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge può essere concesso un contributo quale concorso nelle spese di costituzione e di primo avviamento in rapporto alla produzione venduta o valorizzata ed al numero dei soci e per un periodo non superiore a 5 anni.

     Il contributo di cui al comma precedente è fissato per il primo anno nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 5.000.000.

     Per gli anni successivi il contributo sarà ridotto ogni anno del 10%.

 

 

Titolo II

COMITATO ECONOMICO

 

     Art. 13.

     Per la composizione del Comitato economico di cui all'art. 3 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 le Associazioni dei produttori agricoli- zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle di secondo grado, designano ciascuna tre rappresentanti.

     La designazione è effettuata dall'Assemblea dell'Associazione mediante votazione di liste limitate a due nominativi al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

     Il Presidente della Giunta regionale stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale le designazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate.

     Della designazione è data comunicazione al Presidente della Giunta regionale il quale provvede all'insediamento del comitato medesimo entro 30 giorni dalla scadenza di cui al comma precedente.

     Le designazioni dei rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, incaricati a norma del secondo comma, dell'art. 3 della Legge 8 luglio 1975, n. 306 ad assistere il Comitato economico, sono comunicate al Presidente della Giunta regionale il quale provvede a comunicarle al Comitato economico medesimo.

     Ciascuna Organizzazione dovrà designare un proprio rappresentante.

     Il Comitato economico provvede ad invitare alle proprie riunioni i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole di cui al quinto comma.

     Su richiesta delle parti la Giunta regionale promuove, prima del 15 giugno di ogni anno, l'incontro fra le parti per la revisione semestrale del prezzo base del latte ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della Legge 8 luglio 1975, n. 306.

     La revisione semestrale ha l'obiettivo di ristabilire il rapporto tra i costi stabiliti al momento della formazione del prezzo all'inizio dell'annata lattiero-casearia e ad eventuali variazioni intervenute nei costi degli alimenti del bestiame e nei costi di lavoro.

     I criteri metodologici per la revisione semestrale sono stabiliti dal Comitato economico.

 

 

Titolo III

COOPERAZIONE

 

     Art. 14.

     La Regione favorisce anche con la collaborazione degli Enti locali, Comunità Montane, Associazioni e Consorzi, la costituzione delle Cooperative di servizio di cui all'art. 3 della Legge 18 aprile 1974, n. 118, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione della produzione zootecnica con particolare riguardo a quella bovina e ovina. A tal fine la Regione si avvale anche dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.

     Per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le Cooperative di servizio e i loro consorzi, oltre alle finalità previste dal citato art. 3 della Legge 18 aprile 1974, n. 118 dovranno prevedere nei propri Statuti:

     a) il voto pro-capite;

     b) l'ammissione del voto espresso per delega dai soci, limitatamente ad una sola delega. La delega può essere attribuita ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 febbraio 1971, n. 127.

     Inoltre le cooperative di cui al primo comma dovranno essere aperte a tutti gli allevatori della zona in cui operano, condizionando la ammissione a socio al requisito di produttore agricolo singolo od associato conduttore di allevamento.

 

     Art. 15.

     Alle Cooperative di servizio e loro consorzi di cui al precedente art. 13, a larga base associativa e con priorità a quelle costituite in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti, possono essere concessi contributi nella misura massima dell'80% della spesa annuale effettivamente sostenuta per gli assegni fissi al personale tecnico nel limite di due unità, per un importo massimo non superiore a lire 6 milioni per unità e per una durata da tre a cinque anni.

     Le domande per la concessione del contributo devono essere rivolte al Presidente della Giunta regionale; la concessione ha luogo con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

 

     Art. 16.

     Le Cooperative di servizio e i loro Consorzi possono godere di contributi previsti da norme comunitarie e da leggi statali e regionali ai fini della attuazione di interventi per il miglioramento del patrimonio zootecnico, la diffusione della fecondazione artificiale nonché il miglioramento e il potenziamento delle strutture per la produzione di foraggi, la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici.

 

 

Titolo IV

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 17.

     Per gli interventi di cui agli artt. 11 e 14 della presente legge è stanziata la somma di L. 100.000.000.

 

     Art. 18.

     Alla copertura della spesa si provvede con le disponibilità finanziarie residuate al Cap. 26270, lett. u), del Bilancio 1976 avvalendosi del disposto dell'art. 1 della Legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Le necessarie variazioni al Bilancio 1977 saranno apportate con successivo provvedimento.

     Per gli anni successivi al 1977 sarà provveduto con apposito stanziamento da iscriversi nei rispettivi Bilanci di Previsione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.