§ 4.1.125 - L.R. 18 aprile 1995, n. 69.
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:18/04/1995
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Commissione tecnica regionale apistica.
Art. 4.  Programmi regionali d'intervento.
Art. 5.  Formazione professionale e assistenza tecnica.
Art. 6.  Il produttore apistico Riconoscimento dell'attività.
Art. 7.  Denuncia alveari e comunicazione installazione apiari nomadi
Art. 8.  Identificazione apiari.
Art. 9.  Arnie rustiche.
Art. 10.  Sperimentazioni con materiale patologico.
Art. 11.  Divieto dei trattamenti fitosanitari in fioritura.
Art. 12.  Distanze minime.
Art. 13.  Interventi tecnico-sanitari.
Art. 14.  Allevamento api regine. Zone di rispetto.
Art. 15.  Vigilanza e controllo.
Art. 16.  Applicazione sanzioni.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Norma di abrogazione.


§ 4.1.125 - L.R. 18 aprile 1995, n. 69. [1]

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

(B.U. 28 aprile 1995, n. 33).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori della regione, dello sviluppo e del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, nel rispetto della rinnovabilità delle risorse ambientali, la Regione Toscana assume e favorisce iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza ligustica ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascoli per le api, considerate fattori di tutela dell'ecosistema.

     2. La Regione Toscana riconosce l'importanza fondamentale dell'attività impollinatrice svolta dagli insetti pronubi, allevati e selvatici, nella conservazione dell'ambiente naturale e nelle produzioni agricole.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si definisce:

     - "apicoltura" l'attività di allevamento delle api;

     - "apicoltore" chiunque si dedichi all'apicoltura;

     - "produttore apistico" l'apicoltore che esercita l'apicoltura a scopo economico;

     - "arnia razionale" il contenitore atto ad ospitare una colonia di api provvisto di favi mobili;

     - "arnia rustica" il contenitore atto ad ospitare una colonia di api provvisto di favi fissi;

     - "alveare" l'arnia contenente una colonia di api;

     - "apiario stanziale" un insieme unitario di alveari che non viene spostato nel corso dell'anno;

     - "apiario nomade" un insieme unitario di alveari che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno allo scopo di seguire le fioriture;

     - "nomadismo" la pratica dello spostamento degli apiari effettuato al fine di sfruttare zone nettarifere diverse;

     - "servizio d'impollinazione" la pratica agricola, che comporta l'introduzione di alveari negli appezzamenti dove si trovano piante di interesse agrario, finalizzata all'incremento produttivo e riproduttivo delle stesse mediante l'impollinazione guidata.

 

     Art. 3. Commissione tecnica regionale apistica. [2]

 

     Art. 4. Programmi regionali d'intervento.

     1. La Regione Toscana, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio, tenendo conto delle proposte degli Enti delegati di cui all'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1989 n° 10, predispone programmi annuali d'intervento, orientati alla tutela, promozione ed incentivazione dell'apicoltura, secondo le procedure di programmazione definite dall'art. 9 della Legge Regionale 9 giugno 1992 n. 26 [3].

     2. Le proposte degli Enti delegati devono pervenire alla Giunta regionale entro il mese di marzo dell'anno cui si riferisce il programma.

 

     Art. 5. Formazione professionale e assistenza tecnica.

     1. L'apicoltura è materia di formazione professionale, di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura nell'ambito dei programmi regionali attuativi della relativa normativa vigente.

 

     Art. 6. Il produttore apistico Riconoscimento dell'attività.

     1. La presente Legge riconosce a tutti gli effetti l'apicoltura, effettuata da produttori apistici, come attività imprenditoriale agricola di tipo zootecnico. Tale riconoscimento è valido anche qualora detta attività sia svolta da produttori apistici che non siano titolari di reddito agrario per proprietà o affitto di terreni.

     2. [Ai fini dell'iscrizione dei produttori apistici all'albo degli imprenditori agricolo/professionali di cui alla Legge regionale 12 gennaio 1994 n° 6 e successive integrazioni e modificazioni, sono da considerarsi redditi agricoli i proventi derivanti dall'esercizio dell'apicoltura] [4].

     3. Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) [5].

     4. [Nei casi in cui il produttore apistico si dedichi alla produzione di api regine, di pappa reale o pratichi il servizio d'impollinazione, vengono attribuite all'allevamento di ciascun alveare interessato sedici ore di lavoro annue] [6].

     5. Di quanto disposto nel presente articolo si tiene conto anche nella valutazione dell'ammissibilità delle richieste, effettuate da produttori apistici, finalizzate all'accesso alle provvidenze rivolte al comparto agricolo.

 

     Art. 7. Denuncia alveari e comunicazione installazione apiari nomadi [7].

     1. Ai fini di consentire la profilassi ed il controllo sanitario nonchè l'acquisizione di informazioni utili per la programmazione di interventi pubblici a favore dell'apicoltura è fatto obbligo ai possessori o detentori di alveari, di qualunque tipo di farne denuncia all'Unità Sanitaria Locale competente [8].

     2. Chiunque inizi l'attività apistica o costituisca un nuovo apiario è tenuto ad ottemperare, entro 10 giorni dall'installazione, agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. Per gli anni successivi all'impianto dell'apiario, la denuncia di cui al comma 1, deve essere rinnovata qualora intervengano variazioni, nonché nel caso di cessazione del possesso o detenzione di alveari [9].

     4. Nella fase di prima attuazione della presente legge la denuncia deve essere effettuata entro 120 gg. dalla entrata in vigore della medesima.

     5. Gli apicoltori, anche se provenienti da altre regioni, che praticano il nomadismo o il servizio d'impollinazione o che comunque spostino i propri alveari sono tenuti a comunicare per iscritto, entro 10 giorni dallo spostamento stesso, l'avvenuta l'installazione degli apiari alle Unità Sanitarie Locali competenti per il territorio nel quale questi vengono situati.

     6. Le Unità Sanitarie Locali comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati derivanti dalle denunce e dalle comunicazioni di installazione di apiario nomade.

     7. La Giunta regionale, con proprio atto definisce le modalità attuative relative agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6.

     8. La mancata denuncia o la mancata comunicazione di installazione di apiario nomade esclude l'apicoltore, per l'anno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuata la denuncia stessa, dall'accesso alle provvidenze finanziarie eventualmente disposte dalla Regione Toscana nell'ambito di propri programmi d'intervento.

     9. Ai trasgressori delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni apiario.

 

     Art. 8. Identificazione apiari.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge ogni apiario, sia esso nomade o stanziale, deve essere identificato.

     2. La Giunta regionale, con proprio atto da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di identificazione degli apiari.

     3. Si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato ai sensi del comma 1.

     4. Gli apiari per i quali risulta impossibile l'identificazione del proprietario o detentore sono soggetti ad ispezione obbligatoria da parte del personale all'uopo abilitato delle Unità Sanitarie Locali. Nel caso in cui si rilevi la presenza di patologie a carattere infettivo e diffusivo si applicano le vigenti norme in materia di polizia veterinaria.

     5. Ai trasgressori di quanto disposto al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni apiario.

 

          Art. 9. Arnie rustiche.

     1. E' vietato allevare api in arnie rustiche.

     2. E' fatto obbligo agli apicoltori che già allevano api in arnie rustiche di trasferirle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 gli Enti pubblici, le Università, gli Istituti di ricerca e le Associazioni che allevano api in arnie rustiche a scopo scientifico o didattico. A tal fine i predetti soggetti ne danno comunicazione all'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle arnie rustiche.

     4. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo si applica sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 120.000 per ogni arnia rustica allevata.

 

     Art. 10. Sperimentazioni con materiale patologico.

     1. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico riferibile alle malattie soggette a denuncia, salvo che ciò avvenga nell'ambito di impianti e con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno, previa comunicazione alla Unità Sanitaria Locale territorialmente competente che vigila sulle fasi di sperimentazione.

     2. Ai trasgressori si applica sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

 

     Art. 11. Divieto dei trattamenti fitosanitari in fioritura.

     1. E' vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api dall'inizio della fioritura fino alla completa scomparsa dei petali.

     2. E' obbligo dell'agricoltore provvedere allo sfalcio o interramento delle eventuali fioriture spontanee presenti al momento del trattamento in un'area che si estende per cinque metri oltre la zona da trattare.

     3. Ai trasgressori di quanto disposto al comma 1 e 2 del presente articolo si applica sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

     4. Il pagamento della sanzione prevista al comma 3 non esime comunque i contravventori dal dover risarcire, secondo le norme sulla responsabilità civile, gli eventuali danni subiti da apicoltori a causa della violazione di quanto disposto al comma 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 12. Distanze minime.

     1. Ciascun alveare componente un apiario deve essere collocato a non meno di quindici metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di dieci metri nelle altre direzioni rispetto:

     a) ai confini di proprietà;

     b) agli edifici di civile abitazione;

     c) gli opifici nei quali una o più persone svolgono la proprietà attività anche se temporaneamente;

     d) alle strade di pubblico transito.

     2. L'apicoltore non è tenuto al rispetto di tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma 1 sono interposti muri, siepi od altri ripari senza soluzione di continuità.

     3. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri ed estendersi per altrettanto spazio oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.

     4. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 180.000.

 

     Art. 13. Interventi tecnico-sanitari.

     1. Le Unità Sanitarie Locali, tramite i Servizi Veterinari, attuano gli interventi sanitari a tutela dell'apicoltura nonchè della salute pubblica relativamente ai prodotti edibili derivati; diffondono le norme tecniche di profilassi contro le malattie; promuovono sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici e specifiche ricerche di settore.

 

     Art. 14. Allevamento api regine. Zone di rispetto.

     1. Le Province o le Comunità montane, su richiesta degli allevatori interessati, possono individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine sulla base di apposito regolamento emanato dal Consiglio regionale che predefinisce i requisiti dei richiedenti, le caratteristiche delle zone di rispetto e le modalità per la loro individuazione [10].

     2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è vietato a terzi introdurre in essa apiari o aumentare il numero degli alveari esistenti.

     3. Ai trasgressori di quanto disposto al comma 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

 

     Art. 15. Vigilanza e controllo.

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio e dalle Amministrazioni Comunali nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

 

     Art. 16. Applicazione sanzioni.

     1. Le violazioni amministrative di cui alla presente Legge sono accertate e contestate, dal personale addetto alla vigilanza individuato al precedente articolo, ai sensi della L.R. 12 novembre 1993 n° 85 e della L. 21 novembre 1981 n° 689.

     2. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Presidente della Regione ed i relativi proventi sono introitati nel bilancio regionale.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi d'intervento di cui all'art. 4 valutati in Lire 100.000.000.= viene fatto fronte con gli stanziamenti disposti dalle leggi annuali di bilancio sui competenti capitoli di spesa.

     2. Il Capitolo n. 13063 del Bilancio 1995 cambia la sua denominazione da "Interventi incremento e tutela apicoltura" - L.R. 15-6-79, n. 26" in "Interventi per l'esercizio, la tutela e valorizzazione dell'Apicoltura - L.R. 18.4.95, n. 69".

 

     Art. 18. Norma di abrogazione.

     1. La Legge regionale 15.06.79 n. 26 "Norme per l'incremento dell'apicoltura" è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 29 aprile 2009, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[4] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2007, n. 45.

[5] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2007, n. 45.

[6] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2007, n. 45.

[7] Rubrica così modificata dall'art. 16 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[8] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[9] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[10] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.