§ 4.1.308 - L.R. 20 gennaio 2015, n. 7.
Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/01/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1 . Semplificazione istruttoria per il tramite dei CAA
Art. 2. - Informativa al Consiglio regionale
Art. 3 . Clausola di invarianza finanziaria


§ 4.1.308 - L.R. 20 gennaio 2015, n. 7.

Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.

(B.U. 23 gennaio 2015, n. 4)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura “AGEA”, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59);

 

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola);

 

Considerato quanto segue:

 

1. In Toscana gran parte dei procedimenti amministrativi attinenti all’esercizio dell’attività agricola sono gestiti per mezzo di istanze presentate attraverso il sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”) e ciò ha permesso di raggiungere un ottimo livello di semplificazione e una consistente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti in materia agricola;

 

2. L’esercizio dell’attività agricola comporta anche adempimenti amministrativi discendenti da normative non strettamente attinenti alla materia agricola, come per esempio quelli relativi alla gestione delle acque, al programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, alla valutazione d’incidenza;

 

3. Al fine di assicurare una disciplina regionale organica di snellimento e semplificazione amministrativa di tutti i procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, è opportuno prevedere la possibilità per i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38), di ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative a procedimenti funzionali all’esercizio dell’attività agricola, compresi quelli afferenti alle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del d.m. agricoltura 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) che i soggetti che esercitano l’attività agricola hanno facoltà di presentare ai CAA medesimi.

 

4. In considerazione della facoltatività dell’attività che i CAA possono svolgere ai sensi della presente legge, la stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Semplificazione istruttoria per il tramite dei CAA

1. Al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti amministrativi, i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative ai procedimenti funzionali all’esercizio dell’attività agricola, nonché a quelli d’interesse dell’impresa agricola afferenti alle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), presentate da soggetti che esercitano l’attività agricola.

2. I CAA possono esercitare le attività di cui al comma 1, anche di competenza degli enti locali, per conto dei soggetti che esercitano l'attività agricola e, in tal caso, agiscono sulla base di specifico mandato del soggetto delegante.

3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua i procedimenti amministrativi di cui al comma 1, di competenza della Regione e degli enti locali, per i quali sono applicate le procedure di cui il presente articolo, nonché gli adempimenti di istruttoria documentale cui i CAA sono tenuti con riguardo ai predetti procedimenti.

4. Nelle deliberazioni ricognitive dei procedimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale riporta altresì, nel rispetto di quanto disposto dalle singole normative di settore di disciplina dei procedimenti, i termini massimi di conclusione degli stessi, decorsi i quali l’istanza si intende accolta.

5. Le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1 presentate dal CAA all’amministrazione competente sono corredate dall’attestazione o dichiarazione in cui il CAA certifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione allegata.

6. Per i procedimenti amministrativi oggetto della presente legge, di cui lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) è responsabile, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il CAA presenta le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni da esso ricevute allo SUAP territorialmente competente, ferma restando, per i relativi procedimenti, l’applicazione delle procedure di cui alla presente legge.

7. Il CAA rilascia ai soggetti di cui al comma 1 l’attestazione della trasmissione dell’istanza all’amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l’adozione del provvedimento finale, nonché la certificazione dell’intervenuto decorso del termine.

 

     Art. 2.- Informativa al Consiglio regionale

1. Entro ventiquattro mesi dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alle commissioni consiliari competenti un’informativa in cui sono evidenziati i risultati ottenuti in termini di semplificazione e le eventuali criticità emerse in sede di prima applicazione.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.