§ 4.1.30 - L.R. 29 maggio 1980, n. 77.
Norme concernenti l'associazione dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della L. 20-10-78 n. 674 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:29/05/1980
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Ambito di operatività della legge.
Art. 2.  Requisiti per il riconoscimento.
Art. 3.  Modalità per il riconoscimento.
Art. 4.  Albo delle Associazioni e delle relative unioni.
Art. 5.  Vigilanza e controllo.
Art. 6.  Revoca del riconoscimento.
Art. 7.  Aiuti a favore delle Associazioni di produttori agricoli.
Art. 7 bis.  Anticipazione regionale dei finanziamenti.
Art. 8.  Modalità per la concessione dei contributi finanziari.
Art. 9.  Comitato regionale delle unioni.
Art. 10.  Partecipazione alla programmazione regionale.
Art. 11.  Efficacia vincolante in caso di gravi necessità.
Art. 12.  Riconoscimento associazioni preesistenti.
Art. 13.  Finanziamento della spesa.
Art. 14.  Norme transitorie e finali.


§ 4.1.30 - L.R. 29 maggio 1980, n. 77. [1]

Norme concernenti l'associazione dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della L. 20-10-78 n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli.

(B.U. 6 giugno 1980, n. 33, parte prima).

 

Art. 1. Ambito di operatività della legge.

     La presente legge ha lo scopo di disciplinare le competenze regionali previste dalla legge nazionale del 20 ottobre 1978, n. 674 «Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli», integrativa del Regolamento CEE n. 1360/78 del consiglio del 19 giugno 1978 e specificatamente determina le modalità per:

     1) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;

     2) l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni e le relative unioni riconosciute;

     3) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e relative unioni, compresa la revoca del riconoscimento;

     4) la concessione di contributi alle associazioni ed alle relative unioni;

     5) l'istituzione del Comitato regionale delle unioni riconosciute;

     6) la partecipazione delle Associazioni e delle Unioni alla programmazione agricola regionale.

 

Titolo I

RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DELLE RELATIVE UNIONI REGIONALI

 

     Art. 2. Requisiti per il riconoscimento.

     La Regione, con le modalità di cui all'art. 3, riconosce le associazioni di produttori agricoli e le relative unioni che, in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 1360/78 e dalla legge 20-10- 78 n. 674:

     - abbiano sede nel territorio regionale;

     - per quanto riguarda le associazioni, almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori di aziende situate in Toscana ed almeno la metà della produzione immessa sul mercato provenga dalla Toscana;

     - per quanto riguarda le Unioni, queste siano costituite da associazioni di produttori agricoli preventivamente riconosciute dalla Regione Toscana.

     Il riconoscimento riguarda le attività relative alla produzione ed all'immissione sul mercato di quei prodotti del suolo, dell'allevamento ed anche trasformati dai produttori associati, indicati all'art. 3, paragrafo 1 del Regolamento CEE n. 1360/78.

     Per le dimensioni socio-economiche delle associazioni e relative unioni e/o dei loro soci si rinvia al Regolamento CEE di attuazione, previsto dall'art. 6, paragrafo 3, dei Regolamento CEE n. 1360/78 [2].

 

     Art. 3. Modalità per il riconoscimento.

     Le associazioni di produttori agricoli e le relative unioni per il riconoscimento di cui al precedente articolo, debbono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda corredata dai seguenti documenti:

     - copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, conformi alle disposizioni del Regolamento CEE 1360/78 e della Legge 20-1O-1978 n. 674;

     - elenco aggiornato degli associati, in estratto del libro sociale;

     - dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'unione, attestante la qualità e il valore del prodotto o dei prodotti, per i quali si chiede il riconoscimento, provenienti dagli associati e da questi immessi ogni anno sul mercato nei tre anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento, nonché degli ulteriori elementi per la dimostrazione delle dimensioni socio-economiche, di cui al terzo comma del precedente art. 2;

     - copia in estratto del verbale delle assemblee relativo alla definizione dei regolamenti per il proprio funzionamento ed adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento CEE 1360/78.

     La veridicità e l'attualità della documentazione è attestata dal Presidente dell'Associazione con propria dichiarazione scritta ed autenticata.

     Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede con propria deliberazione al riconoscimento, ovvero con formula motivata, respinge la domanda. La proposta della Giunta regionale è adottata, sentito il Comitato regionale delle unioni di cui all'art. 10 della presente legge, se costituito.

     Contro la deliberazione che nega il riconoscimento, è ammessa opposizione al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

 

Titolo II

ISTITUZIONE DI UN ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

 

     Art. 4. Albo delle Associazioni e delle relative unioni.

     E' istituito presso la Regione Toscana, Dipartimento Agricoltura e Foreste, l'albo delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

     All'albo vengono iscritte di diritto le Associazioni e le relative unioni con la stessa deliberazione di riconoscimento del Consiglio regionale.

 

Titolo III

ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULLE ASSOCIAZIONI E LE RELATIVE UNIONI

 

     Art. 5. Vigilanza e controllo.

     La vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni è esercitata dalla Giunta regionale.

     A tal fine, è fatto obbligo alle Associazioni ed alle unioni, iscritte all'albo regionale di cui al precedente art. 4, della tenuta delle seguenti scritture contabili:

     a) libro giornale;

     b) libro degli inventari;

     c) libro degli associati, nel quale devono essere indicati le generalità di ciascun associato, i terreni e/o gli allevamenti da lui condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

     d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

     e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

     f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

     g) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso sul mercato tramite l'Associazione da parte dei produttori agricoli associati o per le unioni, dal complesso degli associati di ogni Associazione aderente.

     Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato o ammassato o stoccato, sulla base di norme e disposizioni della Pubblica amministrazione, dalla Associazione o unione.

 

     Art. 6. Revoca del riconoscimento.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera la revoca del riconoscimento delle Associazioni o delle relative unioni quando siano accertati i presupposti indicati dall'art. 8 1° comma del Regolamento CEE 1360/78, dall'art. 4 della legge 20-10-1978 n. 674. La proposta della Giunta regionale è adottata, previa diffida senza esito, e sentito il Comitato regionale di cui all'art. 9 della presente legge. Contro il provvedimento di revoca è ammessa opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

     La revoca di riconoscimento comporta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 4.

 

Titolo IV

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE RELATIVE UNIONI

 

     Art. 7. Aiuti a favore delle Associazioni di produttori agricoli. [3]

     La Regione Toscana può concedere aiuti finanziari alle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 3, al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo, nella misura e con i criteri previsti dai Regg. CEE n. 1360/78 e n. 1760/87 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli artt. 9 e 10 della legge 20-10-1978, n. 674 e dalla presente legge.

     La Regione può concedere anticipazioni fino al 50% degli aiuti spettanti in ordine a quanto indicato al comma precedente, sulla base dei programmi e dei costi del bilancio preventivo. Per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20-10-78 n. 674, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può erogare, sulla base di programmi annuali, contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute ammissibili.

     La proposta della Giunta regionale è adottata sentito il Comitato di cui all'art. 9 della presente legge.

 

     Art. 7 bis. Anticipazione regionale dei finanziamenti. [4]

     1. La Regione può anticipare ai sensi dell'art. 137 della L.R. 6-5- 1977 n. 28, i finanziamenti necessari per la concessione degli aiuti finanziari previsti al primo e secondo comma dell'art. 7.

     2. A partire dall'anno di funzionamento che inizia il 1° gennaio 1992 possono essere ammesse a godere della suddetta anticipazione le Associazioni dei produttori per le quali sia stata riconosciuta ammissibile la richiesta di concessione dell'aiuto e determinato il relativo importo, secondo quanto indicato agli articoli 7 e 8, che siano in grado di dimostrare di avere effettuato, o di avere in corso di attuazione, direttamente o mediatamente, l'immissione sul mercato di una quota della produzione, proveniente dai produttori associati.

     Tale quota dovrà essere almeno pari al 5% per il terzo anno di funzionamento e al 10% per il quarto e per il quinto anno di funzionamento rispetto alla quantità di prodotto che era necessaria per ottenere il riconoscimento alla data in cui tale riconoscimento è stato ottenuto.

     3. Tale dimostrazione sarà effettuata:

     a) nel caso di immissione sul mercato tramite l'Associazione mediante le risultanze del registro di carico e scarico di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 5;

     b) nel caso in cui l'Associazione sia intervenuta nel processo di immissione sul mercato mediante la stipula di contratti, con acquirenti e grossisti o utilizzatori, per conto dei produttori associati, mediante copia autenticata dei contratti medesimi;

     c) le quantità di prodotto commercializzato secondo le due ipotesi di cui alle lettere a) e b) possono cumularsi per il raggiungimento della quota complessiva prevista.

     4. Le condizioni sopra stabilite devono essere attuate nell'anno di funzionamento precedente a quello per il quale viene richiesto e concesso l'aiuto o nell'anno di funzionamento medesimo.

     5. Le condizioni previste al secondo comma non si applicano alle anticipazioni relative alle richieste di concessione dell'aiuto per i primi due anni di funzionamento delle Associazioni.

 

     Art. 8. Modalità per la concessione dei contributi finanziari.

     Al fine della concessione dei contributi finanziari di cui all'art. 7 le Associazioni e le unioni devono presentare al presidente della Giunta regionale regolare domanda corredata dalla seguente documentazione:

     - il programma di attività dell'Associazione o dell'unione per l'anno o gli anni a cui si riferisce la richiesta;

     - copia del bilancio preventivo approvato dagli organi competenti;

     - copia del bilancio consuntivo dei tre anni precedenti per le Associazioni preesistenti approvato dagli organi competenti;

     - estratto autentico del libro dei soci;

     - estratto autentico del libro di carico e scarico.

     La eventuale richiesta di anticipazione deve essere contenuta nella domanda di cui al primo comma del presente articolo. La richiesta comporta, per gli uffici preposti, l'adempimento di sommarie istruttorie e la predisposizione dei necessari atti per la concessione della prevista anticipazione in tempi solleciti.

     Entro il 31 marzo di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'esercizio trascorso, con una dettagliata relazione sull'attività svolta.

     L'aiuto riconosciuto ammissibile a consuntivo per il funzionamento amministrativo delle associazioni ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19.6.1978, relativamente al quinto anno successivo al loro riconoscimento può essere versato anche dopo il settimo anno successivo al loro riconoscimento purché:

     a) risulti che non è stato possibile versare l'aiuto suddetto entro il settimo anno successivo al loro riconoscimento;

     b) risulti che la necessità di effettuare tale versamento dopo il settimo anno successivo al loro riconoscimento non è originata da carenze imputabili alla responsabilità delle Associazioni interessate [5].

 

Titolo V

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DELLE UNIONI RICONOSCIUTE

 

     Art. 9. Comitato regionale delle unioni.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, istituisce con propria deliberazione, il Comitato regionale delle unioni.

     Esso è composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute, nella misura di un rappresentante per ciascuna associazione riconosciuta.

     Il Comitato regionale delle unioni è integrato dai rappresentanti, aventi voto consultivo, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 20-10-1978, n. 674.

     Il Comitato regionale delle unioni dura in carica tre anni, ha sede presso la Regione ed è presieduto da un membro eletto tra i rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute. Le spese di funzionamento del Comitato regionale delle unioni sono a carico della Regione, alle funzioni di segreteria si provvede con personale regionale.

     Il Comitato regionale coordina l'attività delle unioni riconosciute e svolge funzioni consultive a livello regionale secondo il disposto della presente legge.

     Il Comitato può articolarsi per settori produttivi.

 

Titolo VI

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE UNIONI ALLA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA REGIONALE

 

     Art. 10. Partecipazione alla programmazione regionale.

     Le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni riconosciute partecipano alla programmazione agricolo-alimentare della Regione Toscana, tramite il Comitato regionale di cui al precedente articolo.

     A tal fine il Comitato regionale delle unioni esprime il parere agli organi della Regione:

     - per la definizione dei piani e programmi agricolo-alimentari di specifico interesse regionale;

     - per la formulazione di analoghi pareri in sede nazionale;

     - per ogni altra questione in materia, quando è richiesto dagli organi della Regione o quando il Comitato stesso lo ritenga opportuno.

 

     Art. 11. Efficacia vincolante in caso di gravi necessità.

     Il Presidente della Giunta regionale in caso di grave necessità, con proprio decreto ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 20-10-78, n. 674, dispone l'efficacia vincolante delle deliberazioni delle associazioni nei confronti anche dei produttori agricoli non associati.

     In ogni caso, le deliberazioni di cui al comma precedente, devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole del Comitato regionale.

 

     Art. 12. Riconoscimento associazioni preesistenti.

     Ai fini del riconoscimento di idoneità le associazioni produttori agricoli preesistenti devono presentare domanda corredata da documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti e con l'osservanza delle norme del presente provvedimento.

     Per il riconoscimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

     (Omissis) [6]

 

     Art. 13. Finanziamento della spesa.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui fondi stanziati dalla legge 20-10-1978, n. 674, e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

     Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonché alla determinazione dei singoli stanziamenti, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

     La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui all'art. 7, 6° comma della presente legge in sede di approvazione della legge di bilancio.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 bis si provvede, per l'anno 1993, con i fondi allocati sul cap. 24995 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa [7]:

     (Omissis).

     Agli oneri per gli esercizi successivi, derivanti dall'applicazione dell'art. 7 bis, si provvederà con la relativa legge di bilancio [8].

 

     Art. 14. Norme transitorie e finali.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si intendono acquisite le norme della legge del 20-10-1978, n. 674, e del Regolamento CEE n. 1360/78 e loro successive integrazioni e modificazioni.

     Le funzioni di cui alla presente legge non espressamente attribuite al Consiglio regionale o al Presidente della Regione sono di competenza della Giunta regionale.

     Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente art. 2, oltre ai rappresentanti di cui al precedente art. 9, 3° comma, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative del settore [9].

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] V. Del. C. 27 gennaio 1982, n. 29.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 100.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 100.

[5] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 2 novembre 1999, n. 57.

[6] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 5 gennaio 1982, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 100.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 100.

[9] Con L.R. 26 gennaio 1987, n. 7, articolo unico, è stato disposto che: «la norma transitoria concernente la istituzione del Comitato regionale contenuta al terzo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 77 del 29-5- 80 è prorogata di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge»; proroga precedentemente disposta con L.R. 14 dicembre 1983, n. 79.