§ 3.3.10 - L.R. 17 luglio 1989, n. 45.
Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:17/07/1989
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologia degli interventi.
Art. 3.  Piano regionale triennale per l'orientamento.
Art. 4.  Programma regionale per l'orientamento - Procedure.
Art. 5.  Indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 6.  Strutture territoriali per l'orientamento - Attività.
Art. 7.  Strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico - Organizzazione.
Art. 8.  Competenze riservate alla Regione.
Art. 9.  Personale e beni: rinvio.
Art. 10.  Finanziamento.
Art. 11.  Abrogazioni e sostituzioni di norme della L.R. 21 febbraio 1985, n. 16.
Art. 12.  Decorrenza.


§ 3.3.10 - L.R. 17 luglio 1989, n. 45.

Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale. [1]

 

Titolo I

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina gli interventi di orientamento professionale, inteso come processo continuo di autodeterminazione delle scelte che caratterizzano la vita lavorativa degli individui. La Regione organizza tali interventi con il fine di fornire adeguato supporto informativo e formativo agli autonomi processi di scelta professionale.

     2. Gli interventi di orientamento professionale, tendenti anche a facilitare il raccordo fra sistema formativo e sistema produttivo, si coordinano con gli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario, di educazione permanente, di formazione professionale e di politica attiva del lavoro.

 

     Art. 2. Tipologia degli interventi.

     1. Gli interventi di carattere formativo ed informativo per l'orientamento sono finalizzati a promuovere lo sviluppo di interessi e capacità decisionali, la capacità di ricerca ed uso personalizzato delle informazioni, relativamente alla conoscenza del mondo del lavoro, del sistema produttivo e delle professioni, nonché a fornire conoscenze sulle caratteristiche e le dinamiche del lavoro e del sistema socio economico e formativo.

     2. Gli interventi si articolano in:

     a) attività di organizzazione e produzione di materiali e strumenti informativi, utilizzando prevalentemente le informazioni provenienti dall'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro;

     b) attività di diffusione ed erogazione dell'informazione, anche mediante l'istituzione di apposite strutture territoriali per l'orientamento;

     c) interventi di socializzazione al lavoro;

     d) interventi per la conoscenza teorico-pratica del mondo del lavoro e delle professioni;

     e) assistenza e consulenza per favorire le scelte professionali ai fini dell'inserimento nel lavoro.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

 

     Art. 3. Piano regionale triennale per l'orientamento. [2]

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle determinazioni del Programma regionale di sviluppo e degli altri strumenti della programmazione regionale, sentite le Provincie e i soggetti maggiormente interessati, approva il Piano regionale triennale per l'orientamento professionale.

     2. Il Piano regionale indica gli obiettivi e le strategie dell'intervento regionale e le risorse che si prevede di destinare.

     3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:

     a) gli obiettivi e le priorità relative alle tipologie di intervento;

     b) le metodologie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi;

     c) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei risultati dell'attività;

     d) i criteri per la localizzazione delle strutture territoriali per l'orientamento di cui all'art. 6;

     e) le modalità di coordinamento fra gli interventi regionali di cui all'art. 1, comma 2;

     f) i criteri generali di raccordo con i soggetti territoriali pubblici e privati che operano nell'ambito delle finalità della presente legge;

     g) i criteri, anche in fasce percentuali, per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati;

     h) le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi regionali.

     4. Il Piano triennale può contenere ulteriori prescrizioni, indirizzi e direttive rivolte alla Giunta regionale e alle Province in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge per la formazione e l'attuazione del programma di attività di cui all'art. 4.

     5. La Giunta regionale può proporre al Consiglio eventuali aggiornamenti annuali del Piano triennale da approvarsi con le procedure di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Programma regionale per l'orientamento - Procedure.

     1. Il programma regionale dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio ed è soggetto ad approvazione annuale.

     2. La Giunta regionale, sentiti i soggetti maggiormente interessati, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti delegati e trasmesse alla Giunta regionale entro il 30 giugno, nonché sulla base dei dati risultanti dal controllo di gestione, definisce la proposta di programma e la trasmette entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio regionale per l'approvazione.

 

 

Titolo III

     ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 5. Indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate.

     1. Le funzioni in materia di orientamento professionale, disciplinate dalla presente legge, non espressamente riservate alla competenza della Regione dal successivo art. 8, sono delegate alle Province, così come previsto dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 1985, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1989, n. 9.

     2. Le Province esercitano le funzioni di cui al primo comma nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:

     a) gestire in maniera programmata gli interventi mediante la predisposizione di appositi piani annuali, in attuazione e specificazione di quanto previsto dal programma regionale per l'orientamento;

     b) garantire idonee forme di partecipazione alla programmazione ed attuazione degli interventi, con particolare attenzione alle parti sociali, alle componenti scolastiche ed agli Enti locali, attraverso anche la costituzione di appositi comitati consultivi;

     c) garantire il coordinamento tra l'attività delegata e le iniziative locali con analoghe finalità promosse da soggetti pubblici e privati.

     3. La Giunta regionale promuove nei confronti delle Province il coordinamento, anche a livello tecnico, delle attività delegate.

     4. Nel caso in cui la Provincia non provveda a compimento di determinati atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma entro i termini perentori stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 3, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può sostituirsi alla Provincia stessa nel compimento di tali atti.

 

     Art. 6. Strutture territoriali per l'orientamento - Attività. [3]

     [1. Le Province istituiscono sul proprio territorio strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico, sulla base delle indicazioni per la localizzazione contenute nel programma regionale per l'orientamento.

     2. Le strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico forniscono a tutti coloro che ne facciano richiesta:

     a) informazioni specifiche su occasioni formative e di lavoro;

     b) informazioni e consulenza sulla utilizzabilità nel mercato del lavoro della formazione già acquisita dai richiedenti, anche in riferimento alla costruzione di progetti di nuova imprenditoria cui alla legge regionale 14 novembre 1988 n. 83;

     c) consulenza metodologica a supporto della individuazione di un percorso formativo professionale individuale [4];

     d) indicazioni sulle altre fonti informative utilizzabili sul territorio regionale in ordine alle problematiche dell'orientamento e del mercato del lavoro.

     3. Le strutture territoriali per l'orientamento assolvono, inoltre, ad un compito di supporto informativo a favore degli altri soggetti che attuano interventi informativi e formativi con finalità di orientamento, con particolare riferimento ai distretti ed alle singole componenti scolastiche.

     4. Le strutture territoriali per l'orientamento si integrano o coordinano con i servizi informativi promossi da altri soggetti sul medesimo territorio, secondo intese locali che le Amministrazioni provinciali determinano sulla base dei criteri generali di cui alle lettere f) e g) del secondo comma dell'art. 3.]

 

     Art. 7. Strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico - Organizzazione. [5]

     [1. Le strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico esercitano le proprie funzioni adottando tecniche organizzative e metodologiche adeguate alle singole funzioni svolte; esse operano in raccordo con le attività formative di competenza delle Province e di altri soggetti pubblici. In particolare adottano ogni opportuna misura volta a facilitare l'accesso degli utenti al servizio e a personalizzare l'informazione e la consulenza fornite.

     2. Ai fini della programmazione degli interventi, le strutture territoriali per l'orientamento effettuano attività di monitoraggio sull'utenza, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal programma regionale, per consentire l'opportuna conoscenza della domanda di orientamento.]

 

     Art. 8. Competenze riservate alla Regione.

     1. La Giunta regionale, al fine di fornire adeguato supporto tecnico alla attività degli Enti delegati, per tutte le informazioni il cui interesse non sia limitato al livello provinciale:

     a) cura la ricerca e l'organizzazione delle informazioni;

     b) effettua l'elaborazione delle informazioni stesse in appositi strumenti divulgativi di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);

     c) definisce gli standards tecnologici per la gestione automatizzata degli archivi informativi.

     2. La Giunta Regionale realizza attività sperimentali di orientamento, gestendole direttamente o mediante convenzioni con l'Università, o con altre istituzioni scientifiche di ricerca pubbliche o private, od eventualmente anche avvalendosi degli uffici degli Enti delegati.

     3. [6].

 

     Art. 9. Personale e beni: rinvio.

     1. Il personale del ruolo unico regionale già comandato presso gli enti destinatari di delega per lo svolgimento delle funzioni in materia di orientamento professionale di cui alla L.R. 21 febbraio 1985, n. 16, nonché i beni mobili, immobili e le attrezzature del patrimonio regionale, destinati all'esercizio delle stesse funzioni da parte degli stessi enti destinatari di delega, sono disciplinati ai sensi rispettivamente degli artt. 11 e 12 della L.R. 23 gennaio 1989, n. 9 ed ai sensi della L.R. 1 marzo 1989, n. 15.

 

     Art. 10. Finanziamento.

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio, a decorrere dall'anno 1990, che provvederà ad istituire capitoli di spesa con la seguente denominazione:

     - «Orientamento professionale - spese per la gestione delle competenze riservate alla Regione ai sensi della L.R. n.       »;

     - «Orientamento professionale - finanziamento dei piani annuali per l'esercizio delle funzioni delegate alle Amministrazioni provinciali ai sensi della L.R.       ».

 

     Art. 11. Abrogazioni e sostituzioni di norme della L.R. 21 febbraio 1985, n. 16.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 12. Decorrenza.

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1990.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 agosto 1998, n. 52, a decorrere dalla data di efficacia del primo piano regionale di cui all'art. 10 della stessa L.R. n. 52/1998.

[4] B.U. 30 agosto 1989, n. 48 «errata corrige».

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 agosto 1998, n. 52, a decorrere dalla data di efficacia del primo piano regionale di cui all'art. 10 della stessa L.R. n. 52/1998.

[6] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[7] Le parti omesse nel presente articolo sono riportate in modifica alla L.R. 21 febbraio 1985, n. 16, artt. 1, 3, 4 e 7.