§ 3.3.28 - L.R. 6 agosto 1998, n. 52.
Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:06/08/1998
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Sistema regionale per l'impiego).
Art. 3.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 4.  (Funzioni delle Province).
Art. 5.  (Attività in materia di eccedenze di personale).
Art. 6.  (Ripartizione delle funzioni e dei compiti già esercitati dalla Commissione Regionale per l'Impiego).
Art. 7.  (Commissione regionale permanente tripartita).
Art. 8.  (Comitato di coordinamento istituzionale).
Art. 9.  (Commissione provinciale tripartita).
Art. 10.  (Piano regionale per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro).
Art. 11.  (Centri per l'impiego).
Art. 12.  (Ente Toscana Lavoro).
Art. 13.  (Il direttore).
Art. 14.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 15.  (Bilancio, contabilità).
Art. 15 bis.  Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Art. 15 ter.  Comitato regionale per il fondo.
Art. 16.  (Risorse e norme finanziarie).
Art. 17.  (Norme transitorie).
Art. 18.  (Abrogazioni).


§ 3.3.28 - L.R. 6 agosto 1998, n. 52.

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego. [1]

(B.U. 14 agosto 1998, n. 30).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59 e in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e definisce i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

     2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, della formazione professionale, con le politiche delle attività produttive, della ricerca, dell'orientamento scolastico e professionale, e con le politiche sociali.

     3. Per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, la Regione promuove e favorisce altresì il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici o privati aventi per scopo la prestazione di qualificati servizi per il lavoro.

 

     Art. 2. (Sistema regionale per l'impiego).

     1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

     2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.

     3. [2].

     4. Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali e al principio della concertazione con le parti sociali.

 

TITOLO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

 

     Art. 3. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti del sistema regionale per l'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

     2. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi per l'impiego secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

     3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:

     a) approva il piano regionale di cui al successivo art. 10;

     b) determina programmi di iniziativa regionale nonché eventuali progetti speciali, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione femminile;

     c) promuove il lavoro e la nuova imprenditorialità;

     d) favorisce l'occupazione:

     d.1. delle donne, nel quadro delle indicazioni previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e dalla legge 25 febbraio 1992 n. 215;

     d.2. degli iscritti alle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223;

     d.3. dei lavoratori immigrati, dei portatori di handicap e di tutti i soggetti del disagio sociale;

     d.4. dei soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

     d.5. dei lavoratori posti in mobilità;

     e) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, nonché gli accordi e i contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà;

     f) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;

     g) organizza il sistema informativo dell'economia e del lavoro integrato nel sistema informativo regionale;

     g bis) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per l'impiego, garantendone la connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 [3];

     h) svolge compiti di assistenza tecnica e cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni [4];

     i) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione, da parte delle Province, degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenuto conto delle proposte del Comitato istituzionale di cui all'art. 8 e della Commissione permanente tripartita di cui all'art. 7, e ove possibile,

dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione e quello della formazione professionale;

     j) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;

     k) promuove l'aggiornamento professionale degli operatori del sistema e ne cura l'attuazione;

     l) [5];

     m) sperimenta, in accordo con le Province, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema regionale e l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro.

     4. La Regione esprime altresì al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale motivato parere sulle domande di autorizzazione e di rinnovo per le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

 

     Art. 4. (Funzioni delle Province).

     1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, le Province, nel quadro della loro autonomia organizzativa, esercitano tutte le funzioni amministrative, di programmazione di livello provinciale e di gestione, nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento, formazione professionale e istruzione.

     2. Le Province altresì individuano, secondo gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Regione, gli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo art. 11.

     3. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità ed interrelazioni socio-economiche, le Province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.

     4. Al fine di garantire una più efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, le Province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

     5. Per la erogazione di servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali o a favorire l'inserimento professionale di soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, le Province, nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della Commissione di cui all'art. 9 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.

     6. Tra le funzioni di cui al precedente comma 1, le Province individuano, con specifico provvedimento, le funzioni che, non richiedendo l'esercizio unitario a livello provinciale, sono delegate ai circondari di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995 n. 77 e all'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997 n. 38. Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dall'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995 n. 77.

 

     Art. 5. (Attività in materia di eccedenze di personale).

     1. La Giunta regionale, in conformità delle disposizioni contenute nella L.R. 7 novembre 1994 n. 81 ed ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, nell'ambito del procedimento previsto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in occasione dell'esame congiunto relativo agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto per la dichiarazione di mobilità del personale, esprime su tali interventi il suo motivato parere nei termini delle disposizioni di legge vigenti, perseguendo l'obiettivo della celerità della procedura.

     2. Per tali funzioni la Giunta regionale assicura la consultazione, per quanto di competenza, delle Province interessate e della Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 7 [6].

 

     Art. 6. (Ripartizione delle funzioni e dei compiti già esercitati dalla Commissione Regionale per l'Impiego).

     1. Le funzioni autorizzatorie già esercitate dalla Commissione Regionale per l'Impiego sono attribuite alla competenza delle Province, che le esercitano nel quadro dei criteri individuati dalla commissione regionale permanente tripartita di cui al successivo art. 7.

     2. Le altre funzioni già esercitate dalla commissione regionale per l'impiego e non altrimenti attribuite dalla presente legge, sono di competenza della commissione regionale permanente tripartita di cui al successivo art. 7.

 

TITOLO III

ORGANISMI, STRUMENTI E

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 7. (Commissione regionale permanente tripartita).

     1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione è costituita una commissione regionale permanente tripartita.

     2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, la commissione svolge compiti di progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche attive del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché compiti di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

     3. La commissione in particolare concorre a determinare gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei centri per l'impiego; formula inoltre proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

     4. La commissione è composta:

     a) dall'Assessore regionale competente per materia che la presiede o da altro componente della Giunta regionale a ciò delegato;

     b) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

     c) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

     d) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;

     e) da n. 2 consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato;

     4 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, di cui alle lettere b) e c) del comma 4 [7].

     4 ter. Per la trattazione di argomenti relativi all’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché per la trattazione di argomenti comunque afferenti al collocamento dei disabili, la Commissione è integrata da tre componenti, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l’individuazione delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale [8].

     5. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

     6. Il funzionamento della commissione è definito in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa; alle riunioni della commissione possono partecipare, su invito del Presidente, in relazione alla peculiarità delle materie trattate, rappresentanti del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 8, delle altre forze sociali, della Scuola e delle Università e della commissione regionale per le pari opportunità [9].

 

     Art. 8. (Comitato di coordinamento istituzionale).

     1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale.

     2. Il comitato di coordinamento istituzionale propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei centri per l'impiego, tenendo anche conto dei relativi bacini d'utenza, ed esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l'impiego con particolare riguardo alla realizzazione della integrazione dei servizi di cui al comma 1.

     3. Formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

     4. Il comitato è composto:

     a) dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o da altro componente della Giunta regionale a ciò delegato;

     b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;

     c) da 7 sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;

     d) da 3 presidenti delle Comunità Montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCEM regionale.

     5. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

     6. Il funzionamento del comitato è definito in apposito regolamento approvato dal comitato stesso [10].

 

     Art. 9. (Commissione provinciale tripartita).

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, le Province, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla istituzione della commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei "centri per l'impiego"; tale commissione garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica e del Consigliere provinciale di parità.

     2. Le Province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l'integrazione delle commissioni provinciali tripartite con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti del lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un ispettore medico del lavoro.

     3. Al fine di garantire il rispetto della specificità e delle normative relative a particolari settori, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 469/97, possono essere costituiti sottocomitati anche a carattere tematico nel rispetto del criterio della pariteticità.

 

     Art. 10. (Piano regionale per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta presentata contestualmente al P.R.S. e ai relativi aggiornamenti, approva il piano regionale per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro; la proposta di piano è formulata dalla Giunta avvalendosi della commissione di cui all'art. 7 e sentito il comitato di cui all'art. 8.

     2. Il piano di cui al comma precedente è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal Programma Regionale di Sviluppo, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'art. 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali; il piano dispone per il periodo corrispondente a quello del Programma Regionale di Sviluppo e assume come riferimento finanziario le disponibilità del bilancio pluriennale; è soggetto all'aggiornamento annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ed è approvato tendendo conto dei piani regionali per l'orientamento e la formazione professionale; il piano indica gli obiettivi, le strategie dell'intervento regionale e le risorse finanziarie previste e si articola:

     I) nel dispositivo di piano, il quale, tra l'altro:

     a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per l'impiego gestiti dalle Province;

     b) [11];

     c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tenendo conto della differenza di genere, tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro, la formazione professionale e, più in generale con le politiche formative;

     d) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualità delle prestazioni al fine di garantire l'omogeneità del sistema;

     e) definisce i criteri e gli standard per la certificazione delle competenze professionali;

     f) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro e individua gli strumenti per la loro realizzazione;

     g) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo, ai cantieri lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264;

     II) nel programma finanziario, il quale individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finalizzati;

     III) nel disciplinare di attuazione, il quale, tra l'altro:

     a) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;

     b) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi all'impiego;

     c) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.

     3. Il programma finanziario è aggiornato annualmente; il dispositivo di piano e il disciplinare di attuazione mantengono la loro validità per l'intero arco di efficacia del piano e sono modificati soltanto quando se ne presenta la necessità.

     4. La Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano relativo all'anno precedente.

     5. Al piano di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della L.R. 21 aprile 1998 n. 22 "Istituzione del Consiglio delle Autonome Locali".

 

TITOLO IV

SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO

 

     Art. 11. (Centri per l'impiego).

     1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, individuano gli ambiti territoriali di riferimento e istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.

     2. I centri per l'impiego sono strutture delle Province e hanno il compito di gestire:

     a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province dalla presente legge, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;

     b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

     3. I servizi connessi alle funzioni di cui al comma 2 sono di interesse pubblico, e sono erogati sviluppando raccordi funzionali con i servizi di informazione e orientamento degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati; i centri possono offrire tale servizio anche a titolo oneroso.

     4. Le Province, attraverso i criteri per l'impiego, garantiscono in particolare:

     a) la tenuta di opportune e specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti pubblici e privati;

     b) la gestione delle procedure amministrative relative al collocamento dei soggetti destinatari delle riserve, alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223, al collocamento nel pubblico impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, all'avviamento delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, della legge 14 luglio 1957 n. 594 e successive modificazioni e della legge 21 luglio 1961 n. 686 e successive modificazioni;

     c) la gestione delle procedure amministrative relative all'accertamento e la certificazione delle competenze professionali sulla base dei criteri e degli standards stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente art. 10;

     d) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;

     e) l'attivazione della domanda di lavoro attraverso, in particolare, l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;

     f) l'attivazione della offerta di lavoro attraverso, in particolare, l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;

     g) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione attraverso, in particolare, il supporto allo svolgimento di stages aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;

     h) i servizi per l'avviamento al lavoro e sviluppo delle carriere attraverso, in particolare, l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità, e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali.

     5. Per la erogazione dei servizi di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo, le Province possono ricorrere alle forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché, nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della commissione di cui all'art. 9 della presente legge, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, gli enti bilaterali previsti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro, le Camere di commercio ed altri soggetti pubblici e privati in grado di offrire idonei supporti tecnici richiesti dalla particolare natura dei servizi.

 

     Art. 12. (Ente Toscana Lavoro). [12]

 

     Art. 13. (Il direttore). [13]

 

     Art. 14. (Collegio dei revisori dei conti). [14]

 

     Art. 15. (Bilancio, contabilità). [15]

 

     Art. 15 bis. Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. [16]

     1. Ai sensi dell'art. 14 della L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo".

     2. Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle convenzioni ed alle iniziative intraprese dalle cooperative sociali di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 68/99.

     3. La Giunta Regionale sulla base dei criteri contenuti nel Piano regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 10 della L.R. n. 52/98 stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato previsto al successivo art. 15 ter, approva il programma di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività.

 

     Art. 15 ter. Comitato regionale per il fondo. [17]

     1. E' istituito il Comitato regionale per il Fondo che, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente art. 15 bis, comma 3, propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.

     2. Il Comitato regionale per il Fondo è costituito da:

     a) assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     c) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     d) un componente designato dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

     3. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente; i criteri per la determinazione della rappresentatività di cui al comma 2, lettere b), c), d) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [18].

     4. Il Comitato regionale per il Fondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

     5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Dipartimento regionale competente.

     6. Il Comitato regionale per il Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16. (Risorse e norme finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si fa fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilità appositamente assegnate dallo Stato.

     1 bis. Nella legge di bilancio regionale sono definiti i pertinenti capitoli in corrispondenza delle entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 68/99 e delle entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'art. 14, comma 3 della L. n. 68/99 [19].

     2. La Giunta regionale assegna con successivi atti le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

     3. [20].

     4. [21].

     5. [22].

 

     Art. 17. (Norme transitorie).

     1. Il primo piano regionale di cui all'art. 10 ha validità per il biennio 1999-2000 ed è approvato entro il 30 novembre 1998.

     2. [23].

     3. Nel caso di inadempienza, da parte delle Province nella individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego ai sensi del comma 2 dell'art. 4, tale funzione è esercitata, previa diffida, da parte della Giunta regionale.

     4. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59 e del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 restano di competenza della Regione, salvi ulteriori provvedimenti attuativi.

 

     Art. 18. (Abrogazioni).

     A decorrere dalla data di efficacia del primo piano regionale di cui al precedente art. 10, sono abrogate:

     a) la legge regionale 28 ottobre 1988 n. 78 "Costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro";

     b) la legge regionale 7 marzo 1994 n. 23 "Misure straordinarie per l'occupazione";

     c) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 17 luglio 1989 n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale".

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[5] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[7] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 14 novembre 2001, n. 56.

[8] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 62.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[11] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[12] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[13] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[14] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[15] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2000, n. 12.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2000, n. 12.

[18] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[19] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 2000, n. 12.

[20] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[22] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

[23] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 29.