§ 3.4.1 - L.R. 19 giugno 1981, n. 53 .
Interventi per il diritto allo studio. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica, diritto allo studio
Data:19/06/1981
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Scuola materna e dell'obbligo
Art. 3.  Scuola secondaria superiore e formazione professionale
Art. 4.  Interventi per studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico
Art. 5.  Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti
Art. 6.  Destinatari degli interventi.
Art. 7.  Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi.
Art. 8.  Assistenza socio-sanitaria.
Art. 9.  Progetti di area.
Art. 10.  Soggetti proponenti.
Art. 11.  Interventi regionali.
Art. 12.  Piano di Indirizzo per il Diritto allo Studio e per l'Educazione Permanente
Art. 13.  Formazione e approvazione del P.d.i.
Art. 14.  (Attuazione del P.d.i.).
Art. 14 bis.  (Vigilanza e controllo - poteri sostitutivi).
Art. 15.  (Finanziamento degli interventi).
Art. 16.  Norma finale.


§ 3.4.1 - L.R. 19 giugno 1981, n. 53 [1].

Interventi per il diritto allo studio. [2]

 

Art. 1. Obiettivi.

     In conformità ai principi della Costituzione, dello Statuto regionale toscano e del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della persona, i Comuni intervengono per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo, nonché sostenere la diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative formative e la sperimentazione didattica ed educativa, agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo e l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto al lavoro.

 

     Art. 2. Scuola materna e dell'obbligo [3].

     Nella fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vengono attuati i seguenti interventi:

     a) servizio di trasporto, ivi compresi i relativi oneri assicurativi, da realizzarsi anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

     b) servizi di mensa;

     c) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto, e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, nonché di pubblicazioni ed altro materiale didattico di uso individuale per gli studenti della scuola media in condizioni economiche disagiate;

     d) sostegno delle attività integrative, del processo educativo e di sperimentazione ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517, e del D.P.R. 31-5-1974, n. 419;

     e) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

     I Comuni provvedono all'erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole elementari, determinando le modalità per l'acquisto e la distribuzione dei libri stessi.

     Ferma restando l'applicazione della legislazione statale relativa all'uso dei libri di testo, qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci, all'atto dell'iscrizione dell'alunno alla prima classe elementare, alla erogazione gratuita dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri stessi è posta a disposizione del Consiglio di circolo per gli interventi di cui alla precedente lett. c). La rinuncia può essere revocata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dall'anno scolastico successivo.

 

     Art. 3. Scuola secondaria superiore e formazione professionale [4].

     Nella fascia dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori musicali, [5] ed i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quella della formazione professionale, vengono attuati i seguenti interventi:

     a) servizio di trasporto, normalmente mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

     b) servizio di mensa;

     c) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature ed altro materiale didattico di uso collettivo;

     d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 4. Interventi per studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico [6].

     Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in condizione di disagio economico il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, vengono attuati gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 3, lett. a) e b) ed erogati contributi per l'acquisto di libri di testo.

     In mancanza di scuola analoga a quella frequentata in località raggiungibile quotidianamente senza eccessivo disagio dalla residenza dello studente, vengono forniti posti gratuiti o semigratuiti in convitti e pensionati, ivi compresi quelli nazionali, ed erogati contributi a totale o parziale rimborso delle spese sostenute per l'alloggio fuori dalla propria sede di residenza.

     I benefici previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per concorso.

     I relativi bandi devono indicare i benefici offerti, i requisiti richiesti relativi al merito e alle condizioni di disagio, i criteri di priorità e di preferenza, con particolare riferimento, per ciò che concerne i benefici di cui al secondo comma, alla distanza tra la località di residenza e la sede della scuola frequentata.

     I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore e permanga la condizione di disagio economico, in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

 

     Art. 5. Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti [7].

     Al fine di consentire la frequenza della scuola d'obbligo agli alunni che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e sono impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede scolastica, possono essere conferiti posti gratuiti o semigratuiti nei convitti.

     I posti sono attribuiti per concorso. Il relativo bando deve indicare, tra l'altro, le modalità per la conferma del beneficio anche per gli anni successivi.

 

     Art. 6. Destinatari degli interventi.

     Gli interventi di cui ai precedenti articoli sono attribuiti agli studenti delle scuole statali e degli enti territoriali ed ai frequentanti i corsi della formazione professionale gestiti direttamente dagli enti delegati o da questi finanziati.

     Tali interventi sono altresì attribuiti ai frequentanti le altre scuole materne e le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la cui attività non abbia fini di lucro.

     Queste ultime istituzioni, per favorire il coordinamento degli interventi per il diritto allo studio da parte dei Comuni, presenteranno agli stessi il programma annuale corredato delle domande degli interessati e, a fine anno, un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi.

     I benefici previsti dagli artt. 4 e 5 sono attribuiti gratuitamente, per un periodo corrispondente alla durata dei corsi di studio, ai figli degli emigrati rientrati in Italia, in deroga alle procedure e ai requisiti previsti dagli stessi articoli.

 

     Art. 7. Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi.

     I destinatari degli interventi di cui all'art. 2, lett. a) e b) e all'art. 3, lett. a) e b) usufruiscono degli interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi.

     La contribuzione potrà essere differenziata in fasce connesse con il reddito della famiglia dello studente.

     Sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti frequentanti le scuole materne e dell'obbligo che versano in condizioni di particolare disagio economico.

     Del servizio di mensa organizzato per gli alunni delle scuole materne statali può fruirne il personale docente addetto alla loro vigilanza durante la consumazione del pasto.

 

     Art. 8. Assistenza socio-sanitaria.

     Le Unità Sanitarie Locali attuano gli interventi di assistenza sociale e medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici in ogni ordine di scuola secondo quanto disposto dalla L.R. 12 marzo 1977, n. 18, istitutiva del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva.

 

     Art. 9. Progetti di area. [8]

     1. Ai fini della presente legge, sono definiti "di area" i progetti:

     a) indirizzati al sostegno e alla qualificazione dell'attività educativa e didattica della scuola sia mediante interventi volti a prevenire situazioni di insuccesso, di dispersione o di esclusione, sia attraverso l'aggiornamento dei metodi e delle strumentazioni didattiche, sia per mezzo di esperienze di ricerca e di sperimentazione;

     b) volti a migliorare il livello di erogazione dei servizi di trasporto e di ristorazione, ovvero a ridurre i costi;

     c) indirizzati a promuovere forme di Educazione permanente tra la popolazione adulta.

     2. I progetti di cui al comma 1 sono riferiti ad aree territorialmente omogenee sotto il profilo dei bisogni socio-economici ed educativi. I progetti di cui alla lettera c) del comma 1, possono riferirsi a più aree, nonché a parti di aree già individuate per il diritto allo studio, purché presentino obiettivi condivisibili.

 

     Art. 10. Soggetti proponenti.

     1. In conformità ai contenuti del Piano di indirizzo, di cui all'art. 12, di seguito chiamato P.d.i., i Comuni, singoli o associati, o le Comunità Montane da loro delegate, definiscono operativamente i bisogni socio-economici ed educativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e propongono alla Provincia i progetti di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 9, d'intesa con le istituzioni scolastiche, anche su loro istanza, nonché, secondo i contenuti del progetto, con gli Enti e con gli organi periferici dell'Amministrazione pubblica la cui competenza sia necessaria per la realizzazione del progetto stesso.

     2. I progetti di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 9 sono proposti dai Comuni, singoli o associati, ovvero dalle Comunità Montane da loro delegate.

     3. I progetti di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'art. 9 d'interesse sovracomunale sono proposti dai Comuni sentiti i Distretti scolastici territorialmente competenti [9].

 

     Art. 11. Interventi regionali.

     1. La Regione concorre all'attuazione del diritto allo studio e alla promozione dell'Educazione permanente [10]:

     a) contribuendo a finanziare i progetti di cui all'art. 9 e gli interventi ordinari di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5;

     b) svolgendo proprie attività di ricerca, realizzando interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e promuovendo, ai fini della presente legge, l'aggiornamento del personale degli enti locali in collaborazione con questi ultimi;

     c) sostenendo con contributi annui l'attività dei Distretti scolastici, per quanto loro richiesto ai sensi della presente legge.

     2. Gli interventi regionali di cui al primo comma sono definiti dal P.d.i. di cui al successivo art. 12 [11].

 

     Art. 12. Piano di Indirizzo per il Diritto allo Studio e per l'Educazione Permanente [12]: contenuti.

     1. Il P.d.i. stabilisce:

     a) i parametri e gli indicatori socio-economico-educativi in base ai quali:

     1. la Regione assume il provvedimento deliberativo annuale di cui all'art. 14, primo comma;

     2. le Province assumono il provvedimento deliberativo di cui all'art. 14, quarto comma;

     b) i procedimenti e le modalità con cui la Regione effettua la verifica di efficienza ed efficacia sui progetti di area;

     c) i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dei Comuni, ivi compresi quelli relativi alla determinazione delle tariffe;

     d) gli indirizzi ed i criteri generali in base ai quali le Province individuano gli ambiti territoriali per la progettazione integrata, tenendo conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello della formazione professionale, quello delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego e quello socio-sanitario [13].

     2. Il P.d.i., inoltre, contiene:

     a) l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;

     b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e specificazione del Programma regionale di sviluppo;

     c) [14];

     d) [15];

     e) [16];

     f) i programmi degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni progettuali, in tema di diritto allo studio, che la Regione intende svolgere direttamente nel triennio a sostegno della propria attività di programmazione e a supporto dell'attività progettuale dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) [17];

     g) [18].

     3. Il P.d.i. assume efficacia normativa relativamente ai contenuti di cui al primo comma [19].

 

     Art. 13. Formazione e approvazione del P.d.i.

     1. La Giunta regionale elabora lo schema di P.d.i. previo contraddittorio con le Province, che, a tale fine, sentiti i Comuni, i Consigli scolastici distrettuali e i Provveditori agli studi, formulano proposte e pareri in ordine:

     a) all'analisi del settore e alla specificazione degli obiettivi del P.d.i.;

     b) [20];

     c) all'individuazione dei parametri e degli indicatori socio-economici di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 12;

     d) [21].

     2. La Giunta regionale, sentita la Sovrintendenza scolastica regionale, trasmette la proposta del P.d.i. al Consiglio regionale entro il 30 settembre, il quale l'approva entro il 15 novembre [22].

 

     Art. 14. (Attuazione del P.d.i.). [23]

     1. Sulla base dei parametri e degli indicatori socio-economico- educativi definiti dal P.d.i., la Giunta Regionale, con deliberazione di riparto da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, assegna alle Province che provvedono all'impegno e alla liquidazione ai beneficiari, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

     1 bis. Le Province definiscono la quota percentuale sul totale del finanziamento regionale da destinare ai Progetti di area, nonché la relativa quota da destinare agli interventi ordinari di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

     2. Le Province, per esigenze generali o in relazione a specifiche situazioni, possono integrare, con proprio atto deliberativo, i finanziamenti regionali.

     3. I soggetti di cui all'art. 10, primo e secondo comma, presentano i loro progetti alla Provincia territorialmente competente entro il 30 aprile di ogni anno.

     4. In conformità degli obiettivi e dei criteri del P.d.i. e dell'eventuale atto di integrazione finanziaria di cui al precedente secondo comma, le Province provvedono entro il 30 giugno di ogni anno:

     a) ad approvare i progetti di area, indicando quelli esclusi e le relative motivazioni;

     b) ad impegnare le risorse assegnate dalla Regione con le eventuali integrazioni finanziarie disposte a carico del proprio bilancio;

     c) ad assegnare ai Comuni i finanziamenti.

     5. Le Province individuano, con specifico provvedimento, le funzioni che, non richiedendo l'esercizio unitario a livello provinciale, possono essere delegate ai Circondari di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 e all'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38.

 

     Art. 14 bis. (Vigilanza e controllo - poteri sostitutivi). [24]

     1. All'adempimento delle funzioni previste dalla presente legge la Provincia provvede mediante le proprie strutture organizzative.

     2. La Giunta Regionale dispone verifiche ed accertamenti sulla realizzazione dei progetti, nonché sulla conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 2, in ordine all'attribuzione dei benefici disposti dai Comuni per gli interventi ordinari. La Giunta Regionale, in caso di inadempienze, diffida gli enti competenti a provvedere agli atti dovuti ed esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 15. (Finanziamento degli interventi). [25]

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è fatto fronte mediante:

     a) i contributi per gli interventi di cui alla presente legge;

     b) il "fondo per le attività di ricerca, di sperimentazione progettuale e di aggiornamento del personale degli Enti locali per il diritto allo studio" (art. 11, comma 1, lettera b) pari al 10% dell'importo iscritto a bilancio per gli interventi di cui alla lettera a);

     c) i "contributi ai Consigli scolastici distrettuali per attività, elaborazione e proposta in materia di diritto allo studio" (art. 11, comma 1, lettera c).

 

          Art. 16. Norma finale.

     1. Per la ripartizione dei finanziamenti nell'anno 1993 si continuano ad applicare le disposizioni e le procedure previste dalla precedente normativa agli artt. 11, 13 e 14 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.

     2. I termini di cui al precedente art. 14, relativi all'anno 1994, sono stabiliti con il P.d.i. [26].

 

 


[1] Pubblicata nel B.U. 26 giugno 1981, n. 37, parte prima.

[2] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[3] Con L.R. 2 agosto 1983, n. 61, articolo unico (pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 38, suppl. straord.) è stato così disposto: «Per gli anni 1983, 1984 e 1985 i finanziamenti da assegnare a ciascun Comune per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53 nonché ai Comuni singoli e associati di cui all'art. 2 della L.R. 21 giugno 1982, n. 50, entrambi relativi all'esercizio delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con D.P.R. 24-7-77, n. 616, sono determinati in un importo comunque non inferiore a quello corrisposto per l'anno 1982.

[4] Con L.R. 2 agosto 1983, n. 61, articolo unico (pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 38, suppl. straord.) è stato così disposto: «Per gli anni 1983, 1984 e 1985 i finanziamenti da assegnare a ciascun Comune per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53 nonché ai Comuni singoli e associati di cui all'art. 2 della L.R. 21 giugno 1982, n. 50, entrambi relativi all'esercizio delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con D.P.R. 24-7-77, n. 616, sono determinati in un importo comunque non inferiore a quello corrisposto per l'anno 1982.

[5] Parole soppresse con L.R. 14 giugno 1989, n. 37, art. 30.

[6] Con L.R. 2 agosto 1983, n. 61, articolo unico (pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 38, suppl. straord.) è stato così disposto: «Per gli anni 1983, 1984 e 1985 i finanziamenti da assegnare a ciascun Comune per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53 nonché ai Comuni singoli e associati di cui all'art. 2 della L.R. 21 giugno 1982, n. 50, entrambi relativi all'esercizio delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con D.P.R. 24-7-77, n. 616, sono determinati in un importo comunque non inferiore a quello corrisposto per l'anno 1982.

[7] Con L.R. 2 agosto 1983, n. 61, articolo unico (pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 38, suppl. straord.) è stato così disposto: «Per gli anni 1983, 1984 e 1985 i finanziamenti da assegnare a ciascun Comune per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53 nonché ai Comuni singoli e associati di cui all'art. 2 della L.R. 21 giugno 1982, n. 50, entrambi relativi all'esercizio delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con D.P.R. 24-7-77, n. 616, sono determinati in un importo comunque non inferiore a quello corrisposto per l'anno 1982.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 1996, n. 6.

[9] Articolo così sostituito con L.R. 23 giugno 1993, n. 41 (B.U. 1 luglio 1993, n. 41).

[10] Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 25 gennaio 1996, n. 6.

[11] Articolo così sostituito con L.R. 23 giugno 1993, n. 41 (B.U. 1 luglio 1993, n. 41).

[12] Denominazione così modificata dall'art. 3 della L.R. 25 gennaio 1996, n. 6.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[14] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[15] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[16] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 25 gennaio 1996, n. 6, e successivamente abrogata dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[19] Articolo così sostituito con L.R. 23 giugno 1993, n. 41 (B.U. 1 luglio 1993, n. 41).

[20] Lettera abrogata dall'art. 21 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[21] Lettera abrogata dall'art. 21 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[22] Articolo così sostituito con L.R. 23 giugno 1993, n. 41 (B.U. 1 luglio 1993, n. 41).

[23] Articolo già sostituito dalla L.R. 23 giugno 1993, n. 41, e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[24] Articolo aggiunto con L.R. 23 giugno 1993, n. 41 (B.U. 1 luglio 1993, n. 41), e così sostituito dall'art. 23 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[25] Articolo già modificato con L.R. 23 giugno 1993, n. 41 (B.U. 1 luglio 1993, n. 41), e così sostituito dall'art. 24 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[26] Articolo modificato con L.R. 23 giugno 1993, n. 41 (B.U. 1 luglio 1993, n. 41).