§ 5.3.424 - L.R. 1 giugno 2012, n. 32.
Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:01/06/2012
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.
Art. 2.  Modifica di norma.
Art. 3.  Norma finale.


§ 5.3.424 - L.R. 1 giugno 2012, n. 32. [1]

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.

(G.U.R. 8 giugno 2012, n. 23 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, analiticamente descritti nell'"Allegato 1", per un ammontare complessivo pari a 557.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, a 451.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 ed a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.

 

     Art. 2. Modifica di norma.

1. All'articolo 4-bis della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, introdotto dal comma 48 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, le parole "comma 1 dell'art. 1" sono sostituite dalle parole "articolo 01".

 

     Art. 3. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegato I


[1] L'autorizzazione di cui alla presente legge è stata abrogata dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.