§ 4.7.36 - L.R. 21 agosto 1984, n. 52.
Nuovi interventi nel settore forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:21/08/1984
Numero:52


Sommario
Art. 8.      Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 della L.R. 28 luglio 1983, n. 87, oltre alle attribuzioni sulla materia di competenza dell'Azienda delle foreste demaniali esprime i pareri [...]
Art. 9. 
Art. 13.      Le garanzie occupazionali previste dalla L.R. 18 aprile 1981, n. 66 e successive modifiche, sono prorogate per il triennio 1984-86 nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi istituiti [...]
Art. 14.      Ferme restando le garanzie occupazionali stabilite dall'art. 13, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, in attuazione dei [...]
Art. 15.      Per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e gli Ispettorati [...]
Art. 16.      Nella prima applicazione della presente legge conseguono l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori che, in ciascun anno del triennio di applicazione della L.R. 18 [...]
Art. 17.      Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, tutte le attribuzioni in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del Corpo [...]
Art. 18.      Fermo restando il disposto dell'art. 3 del D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804, gli uffici speciali ivi previsti possono essere costituiti, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Corpo [...]
Art. 19.      La direzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è articolata in gruppi di lavoro costituiti con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.
Art. 20.      All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è attribuito il compito di provvedere alla dotazione, gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per l'attuazione degli interventi [...]
Art. 21.      La norma di cui al primo comma dell'art. 37 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, è estesa a tutte le altre riserve naturali istituite nel territorio della Regione ai sensi dell'art. 31 della stessa [...]
Art. 22.      I ruoli del Corpo forestale della Regione sono ristrutturati secondo la tabella A annessa alla presente legge che sostituisce le tabelle A e B annesse alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.
Art. 23.      Il ruolo degli agenti venatori istituito con l'art. 56 della L.R. 30 marzo 1981, n. 37, è soppresso.
Art. 24.      L'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è abrogato.
Art. 25.      Rientrano nelle mansioni degli agenti tecnici forestali anche l'impiego di mezzi ed attrezzature operative, nonché la guida di automezzi per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei [...]
Art. 26.      Il personale del Corpo forestale può essere utilizzato nelle operazioni di ricognizione e di controllo degli incendi boschivi da attuare anche con l'impiego di mezzi aerei messi a disposizione [...]
Art. 29.      Per il disimpegno dei compiti amministrativi connessi al servizio d istituto, di polizia forestale e di protezione civile, il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e [...]
Art. 30.      L'art. 18 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è abrogato.
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      Il programma degli interventi da attuare nel settore forestale per l'esercizio 1985, anche nell'intento di assicurare le garanzie occupazionali previste dalla presente legge, è approvato [...]
Art. 33.      Per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di agente tecnico forestale in base a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 34.      Gli oneri per complessive lire 25.000 milioni ricadenti nel triennio 1984-86, autorizzati per le finalità degli artt. 3 e 14 della presente legge, trovano riscontro nel bilancio pluriennale [...]


§ 4.7.36 - L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

Nuovi interventi nel settore forestale.

(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).

 

     Artt. 1. - 7. [*]

 

Art. 8.

     Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 della L.R. 28 luglio 1983, n. 87, oltre alle attribuzioni sulla materia di competenza dell'Azienda delle foreste demaniali esprime i pareri di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, per le opere pubbliche, nonché per le forniture di cui all'art. 14 della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, rientranti nella competenza del settore forestale.

 

     Art. 9. [1].

 

     Artt. 10. - 12. [*]

 

     Art. 13.

     Le garanzie occupazionali previste dalla L.R. 18 aprile 1981, n. 66 e successive modifiche, sono prorogate per il triennio 1984-86 nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi istituiti dall'art. 6 della legge medesima, a condizione che gli stessi non abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Si applica il disposto dell'art. 9 della citata L.R. 18 aprile 1981, n. 66.

 

     Art. 14.

     Ferme restando le garanzie occupazionali stabilite dall'art. 13, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, in attuazione dei programmi di cui al secondo comma del presente articolo, avanzano ai competenti organi del collocamento le richieste di manodopera dei lavoratori iscritti nelle liste ordinarie del collocamento agricolo anche contestualmente a quelle riguardanti i lavoratori iscritti negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18 aprile 1981, n. 66. Fino al 50% degli avviamenti da effettuarsi tra i lavoratori iscritti nelle predette liste ordinarie, è riservato ai giovani disoccupati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, sempreché presenti al momento della chiamata per la formazione della graduatoria [2].

     Ai fini predetti nella formulazione dei programmi annuali del triennio 1984-86 dovrà essere previsto da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana un fabbisogno non inferiore a trecentomila giornate lavorative.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni.

     L'art. 7 della citata L.R. 18 aprile 1981, n. 66, è abrogato.

 

     Art. 15.

     Per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1 e 10 della L.R. 18 aprile 1981, n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

 

     Art. 16.

     Nella prima applicazione della presente legge conseguono l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori che, in ciascun anno del triennio di applicazione della L.R. 18 aprile 1981, n. 66, abbiano effettuato, alle dipendenze della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, prestazioni non inferiori a 180 giornate lavorative.

     Conseguono, altresì, l'iscrizione negli elenchi istituiti dall'art. 6 della L.R. 18 aprile 1981, n. 66, i lavoratori delle liste ordinarie che nel predetto triennio abbiano effettuato, in ciascun anno, prestazioni non inferiori, per le rispettive fasce occupazionali, a 51, 101 e 151 giornate lavorative.

     Il contingente di cui al secondo comma dell'art. 14 è incrementato annualmente di un numero di giornate lavorative pari a quello che si renderà disponibile per effetto della diminuzione del numero degli operai iscritti nelle varie fasce occupazionali a seguito di pensionamento.

 

     Art. 17.

     Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36, tutte le attribuzioni in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del Corpo forestale, ivi compresi i corsi ed i concorsi, sono demandati alla Direzione regionale delle foreste.

 

     Art. 18.

     Fermo restando il disposto dell'art. 3 del D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804, gli uffici speciali ivi previsti possono essere costituiti, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Corpo forestale, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 19.

     La direzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è articolata in gruppi di lavoro costituiti con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

 

     Art. 20.

     All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è attribuito il compito di provvedere alla dotazione, gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per l'attuazione degli interventi di difesa dei boschi dagli incendi nonché di tutte le attrezzature, apparecchiature, automezzi occorrenti al Corpo forestale.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 21.

     La norma di cui al primo comma dell'art. 37 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, è estesa a tutte le altre riserve naturali istituite nel territorio della Regione ai sensi dell'art. 31 della stessa legge, nonché alle aree vincolate ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge medesima.

 

     Art. 22.

     I ruoli del Corpo forestale della Regione sono ristrutturati secondo la tabella A annessa alla presente legge che sostituisce le tabelle A e B annesse alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

 

     Art. 23.

     Il ruolo degli agenti venatori istituito con l'art. 56 della L.R. 30 marzo 1981, n. 37, è soppresso.

     Il personale già inquadrato nel predetto ruolo, a norma dell'art. 57 della L.R. 30 marzo 1981, n. 37, è immesso in un ruolo speciale ad esaurimento.

     Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dei compiti e delle attività già attribuite dalla legge regionale anzidetta agli agenti venatori, gli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, tenendo conto delle indicazioni all'uopo fornite dalle ripartizioni faunistiche venatorie, provvedono ad attuare appositi programmi operativi tramite i distaccamenti forestali.

 

     Art. 24.

     L'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è abrogato.

 

     Art. 25.

     Rientrano nelle mansioni degli agenti tecnici forestali anche l'impiego di mezzi ed attrezzature operative, nonché la guida di automezzi per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei lavori ed alla difesa di boschi contro gli incendi.

 

     Art. 26.

     Il personale del Corpo forestale può essere utilizzato nelle operazioni di ricognizione e di controllo degli incendi boschivi da attuare anche con l'impiego di mezzi aerei messi a disposizione nel quadro della protezione civile.

     Ai fini predetti l'Azienda delle foreste demaniali provvede a stipulare le relative polizze di assicurazione per il personale impiegato nei voli.

     Per le ore di volo effettuate a norma del precedente comma, viene corrisposta al personale un'indennità in misura pari al compenso orario previsto per il lavoro straordinario, con la maggiorazione del 60%.

 

     Artt. 27. - 28. [*]

 

     Art. 29.

     Per il disimpegno dei compiti amministrativi connessi al servizio d istituto, di polizia forestale e di protezione civile, il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia da destinare agli uffici centrali e periferici della direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali non può superare il 10% del relativo organico.

 

     Art. 30.

     L'art. 18 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è abrogato.

     Il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia, giudicato permanentemente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, anche non dipendenti da causa di servizio, può transitare, a domanda, nel ruolo amministrativo nelle corrispondenti fasce funzionali, anche in soprannumero, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego [4].

 

     Art. 31.

     (Omissis) [5].

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 32.

     Il programma degli interventi da attuare nel settore forestale per l'esercizio 1985, anche nell'intento di assicurare le garanzie occupazionali previste dalla presente legge, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Il programma di cui al primo comma, redatto in aderenza alle indicazioni di cui agli artt. 5 e 11 della presente legge, prevede prioritariamente:

     - gli interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

     - gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;

     - gli interventi per la gestione ed il potenziamento dei vivai forestali;

     - la ricostituzione di boschi distrutti o danneggiati dagli incendi;

     - nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive, con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesti, ovvero che risultino finalizzati alla difesa degli invasi dall'insidia solida;

     - interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle riserve naturali ed in altre aree di interesse naturalistico.

 

     Art. 33.

     Per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di agente tecnico forestale in base a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, unico restando il presidente della commissione esaminatrice, già costituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, vengono nominate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste quattro sottocommissioni.

     Ogni sottocommissione, presieduta da un membro della predetta commissione esaminatrice, è composta da altri due dirigenti tecnici o amministrativi e da un segretario aggiunto.

     L'assegnazione dei candidati alle singole sottocommissioni ha luogo mediante sorteggio.

 

     Art. 34.

     Gli oneri per complessive lire 25.000 milioni ricadenti nel triennio 1984-86, autorizzati per le finalità degli artt. 3 e 14 della presente legge, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.74 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario "Programma opere pubbliche - Difesa del suolo ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio"».

     Agli oneri di lire 15.000 milioni ricadenti nell'esercizio finanziario 1984 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

 

 

TABELLA A

RUOLO DEL CORPO REGIONALE DELLE FORESTE

 

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Qualifica                                          Unità

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Dirigente tecnico forestale                        n. 80

Assistente tecnico forestale                       » 160

Agente tecnico forestale                           » 600

Maresciallo

Brigadiere                                         » 200

Guardia                                            » 800

 

 

 


[*] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[1] Modifica l'art. 13, L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

[*] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall'art. 84, L.R. 29 aprile 1985, n. 22.

[3] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[*] Articoli abrogati dall'art. 86 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 82 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 32, L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.