Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 12/03/1986 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, limitatamente agli interventi previsti dalla presente legge, autorizza l'apertura di [...] |
Art. 2. La gestione dei cantieri di cui all'art. 1 è affidata ai comuni che all'uopo predispongono i progetti delle opere da eseguire. A tal fine i predetti comuni possono richiedere all'Amministrazione [...] |
Art. 3. Il compenso forfettario previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, è elevato al 3 per cento della spesa autorizzata. |
Art. 4. Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 60.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità [...] |
Art. 5. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 6. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, è così sostituito: |
Art. 7. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 è così sostituito: |
Art. 8. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.16.169 - L.R. 12 marzo 1986, n. 12.
Misure urgenti a favore dei lavoratori disoccupati nel settore edile. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, all'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 ed all'art. 12 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
(G.U.R. n. 12 del 15 marzo 1986).
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, limitatamente agli interventi previsti dalla presente legge, autorizza l'apertura di cantieri di lavoro per l'esecuzione e per la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità di competenza comunale nei comuni dell'Isola, con particolare riferimento ai comuni di Palermo, Catania e Messina, da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei lavoratori edili disoccupati, iscritti nelle liste dei rispettivi uffici comunali di collocamento, che risultino tali alla data di entrata in vigore della presente legge.
La gestione dei cantieri di cui all'art. 1 è affidata ai comuni che all'uopo predispongono i progetti delle opere da eseguire. A tal fine i predetti comuni possono richiedere all'Amministrazione regionale di avvalersi di funzionari degli ispettorati tecnici regionali o avvalersi di liberi professionisti.
La giunta comunale approva i progetti di cui al precedente articolo, sentiti i competenti organi tecnici, e dispone contestualmente l'inizio dei lavori senza ricorso ad alcuna ulteriore autorizzazione.
Il rendiconto delle spese effettuate, in uno ai documenti giustificativi relativi ai singoli cantieri, deve essere trasmesso, entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione per i successivi adempimenti di competenza.
In deroga alla normativa vigente l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione verserà ai rispettivi tesorieri dei comuni, entro i limiti di cui all'art. 4, l'importo assegnato ai comuni stessi.
Il compenso forfettario previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della
Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 60.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60756 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, codice pluriennale 03.11 - Interventi per il sostegno dell'occupazione.
La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla
Il terzo comma dell'art. 6 della
(Omissis).
Il terzo comma dell'art. 12 della
(Omissis).
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.