§ 3.2.74 - L.R. 12 giugno 2018, n. 18.
Contributi per il trasporto delle persone con disabilità. Modifica alla legge regionale n. 1 del 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:12/06/2018
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Contributi per il trasporto delle persone con disabilità
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 3.2.74 - L.R. 12 giugno 2018, n. 18.

Contributi per il trasporto delle persone con disabilità. Modifica alla legge regionale n. 1 del 2018.

(B.U. 14 giugno 2018, n. 29)

 

Art. 1. Contributi per il trasporto delle persone con disabilità

1. Il secondo capoverso dell’articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985), già modificato dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

"Gli enti locali erogano le somme di cui sopra agli enti ed istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità dietro presentazione di apposita richiesta.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).