Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 demanio e patrimonio |
Data: | 12/03/1976 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Nell'ambito delle finalità generali per le quali sono stati assegnati dallo Stato i fondi di cui all'articolo precedente, la Regione è autorizzata a modificarne la destinazione attribuendo con [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione |
§ 5.4.2 - L.R. 12 marzo 1976, n. 12. [1]
Modifiche al termine stabilito nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62, e modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627.
(B.U. 22 marzo 1976, n. 11).
Nell'ambito delle finalità generali per le quali sono stati assegnati dallo Stato i fondi di cui all'articolo precedente, la Regione è autorizzata a modificarne la destinazione attribuendo con decreto del Presidente della giunta, su proposta dell'assessore competente per materia di concerto con l'Assessore al bilancio e su conforme deliberazione della giunta, i fondi in parola, compresi quelli eventualmente disponibili sul conto dei residui, ai capitoli del proprio bilancio perché vengano spesi con le modalità previste dalle norme legislative nazionali o regionali.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della