§ 5.4.2 - L.R. 12 marzo 1976, n. 12.
Modifiche al termine stabilito nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 della legge 1 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:12/03/1976
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nell'ambito delle finalità generali per le quali sono stati assegnati dallo Stato i fondi di cui all'articolo precedente, la Regione è autorizzata a modificarne la destinazione attribuendo con [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione


§ 5.4.2 - L.R. 12 marzo 1976, n. 12. [1]

Modifiche al termine stabilito nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62, e modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627.

(B.U. 22 marzo 1976, n. 11).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     Nell'ambito delle finalità generali per le quali sono stati assegnati dallo Stato i fondi di cui all'articolo precedente, la Regione è autorizzata a modificarne la destinazione attribuendo con decreto del Presidente della giunta, su proposta dell'assessore competente per materia di concerto con l'Assessore al bilancio e su conforme deliberazione della giunta, i fondi in parola, compresi quelli eventualmente disponibili sul conto dei residui, ai capitoli del proprio bilancio perché vengano spesi con le modalità previste dalle norme legislative nazionali o regionali.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 2010, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 1990, n. 43. Il presente articolo era stato modificato dall'art. 110 della L.R. 11 aprile 1985, n. 5 e dall'art. 110 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.