§ 1.4.67 - L.R. 15 aprile 1997, n. 14.
Incremento di dotazioni finanziarie per interventi degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:15/04/1997
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzati, nell'anno 1997, i seguenti stanziamenti per la concessione di ulteriori dotazioni finanziarie a favore degli enti locali:
Art. 2.      1. Gli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui al precedente articolo sono determinati in lire 165.720.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1997, di cui [...]


§ 1.4.67 - L.R. 15 aprile 1997, n. 14.

Incremento di dotazioni finanziarie per interventi degli enti locali.

(B.U. 24 aprile 1997, n. 13).

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati, nell'anno 1997, i seguenti stanziamenti per la concessione di ulteriori dotazioni finanziarie a favore degli enti locali:

     a) lire 17.170.000.000 da destinare agli interventi di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 04019);

     b) lire 2.000.000.000 da destinare agli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1993, (Cap. 04159/07);

     c) lire 10.000.000.000 da destinare al finanziamento di programmi di opere pubbliche di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Cap. 08015);

     d) lire 15.550.000.000 [1] da destinare agli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Cap. 08015/03);

     e) lire 3.000.000.000 da destinare agli interventi di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 08033/01);

     f) lire 2.000.000.000 da destinare agli interventi di cui all'articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Cap. 08059/03);

     g) lire 80.000.000.000 da destinare agli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Cap. 10136);

     h) lire 15.000.000.000 da destinare: quanto a lire 10.000.000.000 agli interventi di cui all'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 11106) e quanto a lire 5.000.000.000 agli interventi di cui all'articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Cap. 11107/02);

     i) lire 1.000.000.000 da destinare agli interventi di cui agli articoli 9 e 11, comma 1, lett. a), della legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (Cap. 11113/01);

     l) lire 20.000.000.000 da destinare alla finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Cap. 12001/02).

 

     Art. 2.

     1. Gli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui al precedente articolo sono determinati in lire 165.720.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1997, di cui al comma 2; agli stessi oneri si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 6 della Tabella B, allegata alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, integrata dall'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Importo così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 30.