§ 1.3.48 - L.R. 7 luglio 1971, n. 18.
Norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:07/07/1971
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto stabilito negli articoli seguenti, sono confermate le attribuzioni e l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, passati alle [...]
Art. 2.      Sono istituiti in Oristano l'Ispettorato ripartimentale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, le cui circoscrizioni territoriali comprendono i seguenti comuni:
Art. 3.      Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro e Sassari assumono la denominazione di Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura.
Art. 4.      Sono istituiti i ruoli degli impiegati e la pianta organica dei salariati permanenti degli uffici e dei servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 5.      Al personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste si applicano le vigenti norme concernenti gli impiegati e i salariati dell'Amministrazione regionale, in [...]
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è quello previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 luglio 1963, [...]
Art. 7.      La Commissione di disciplina per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è quella costituita a norma dell'art. 10 della legge regionale 3 luglio [...]
Art. 8.      Il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è iscritto al fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Art. 9.      I posti delle tabelle organiche allegate alla presente legge possono essere ricoperti esclusivamente attraverso pubblici concorsi.
Art. 10.      Il personale dello Stato che dalla data del 15 marzo 1971 presta servizio, in posizione di comando, presso gli uffici e servizi di cui al precedente art. 1, può chiedere, entro tre mesi dalla [...]
Art. 11.      I sottufficiali e le guardie scelte del corpo forestale dello Stato che prestano servizio in posizione di comando presso gli uffici e servizi di cui al precedente art. 1 alla data del 15 marzo [...]
Art. 12.      L'Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza assumendo in proprio i [...]
Art. 13.      Il personale che passa alle dipendenze della Regione, ai sensi del precedente art. 10, è iscritto al fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Art. 14.      E' riaperto, per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi previsto dal secondo comma dell'art. 16 della legge [...]
Art. 15.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è istituito il seguente capitolo:
Art. 16.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11122, 11133, 11138, 11183, 16109, 16110, 16111, 16112, 16114, 16115, 16116, 16120, 16123, 16124, 16125 dello [...]
Art. 17.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.48 - L.R. 7 luglio 1971, n. 18.

Norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste nonché alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi.

 

Art. 1.

     Salvo quanto stabilito negli articoli seguenti, sono confermate le attribuzioni e l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, passati alle dipendenze della Regione Sarda ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

 

     Art. 2.

     Sono istituiti in Oristano l'Ispettorato ripartimentale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, le cui circoscrizioni territoriali comprendono i seguenti comuni:

 

 

     1  - Abbasanta                     37 - Oristano

     2  - Aidomaggiore                  38 - Palmas Arborea

     3  - Albagiara                     39 - Pau

     4  - Ales                          40 - Paulilatino

     5  - Allai                         41 - Pompu

     6  - Arborea                       42 - Riola Sardo

     7  - Ardauli                       43 - Ruinas

     8  - Assolo                        44 - Samugheo

     9  - Asuni                         45 - S. Nicolò Arcidano

     10 - Baradili                      46 - Santa Giusta

     11 - Baratili S. Pietro            47 - S. Antonio Ruinas

     12 - Baressa                       48 - S. Vero Milis

     13 - Bauladu                       49 - Santulussurgiu

     14 - Bidoni                        50 - Sedilo

     15 - Bonarcado                     51 - Seneghe

     16 - Boroneddu                     52 - Senis

     17 - Busachi                       53 - Siamaggiore

     18 - Cabras                        54 - Siamanna-Siapiccia

     19 - Fordongianus                  55 - Simala

     20 - Ghilarza                      56 - Simaxis

     21 - Gonnoscodina                  57 - Sini

     22 - Gonnosnò                      58 - Siris

     23 - Gonnostramatza                59 - Solarussa

     24 - Marrubiu                      60 - Sorradile

     25 - Masullas                      61 - Tadasuni

     26 - Milis                         62 - Terralba

     27 - Mogorella                     63 - Tramatza

     28 - Mogoro                        64 - Ula Tirso

     29 - Morgongiori                   65 - Uras

     30 - Narbolia                      66 - Usellus

     31 - Neoneli                       67 - Villanovatruschedu

     32 - Norbello                      68 - Villaurbana

     33 - Nughedu S. Vittoria           69 - Villaverde

     34 - Nurachi                       70 - Zeddiani

     35 - Nureci                        71 - Zerfaliu

     36 - Ollastra Simaxis

 

 

     Art. 3.

     Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro e Sassari assumono la denominazione di Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura.

     Le circoscrizioni territoriali dell'Ispettorato ripartimentale dell'agricoltura e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari sono variate in armonia all'istituzione degli Ispettorati di Oristano, prevista dal precedente art. 2.

 

     Art. 4.

     Sono istituiti i ruoli degli impiegati e la pianta organica dei salariati permanenti degli uffici e dei servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste.

     Essi si suddividono in:

     - ruolo tecnico dell'agricoltura, che comprende personale delle carriere direttiva e di concetto;

     - ruolo tecnico delle foreste, che comprende personale delle carriere direttiva e di concetto;

     - ruolo amministrativo, che comprende personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

     - ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, che comprende personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria;

     - ruolo tecnico della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione degli automezzi;

     - pianta organica dei salariati permanenti, che comprende capi ed operai di 1ª 2ª e 3ª categoria.

     Le tabelle annesse alla presente legge determinano l'organico di ciascun ruolo e la pianta organica dei salariati permanenti.

 

     Art. 5.

     Al personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste si applicano le vigenti norme concernenti gli impiegati e i salariati dell'Amministrazione regionale, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.

     Allo stesso personale, fatta eccezione per quello incluso nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, sono estese le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

     Ai capi degli Ispettorati dell'agricoltura e delle foreste si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

     Per la progressione in carriera ed il collocamento a riposo del personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali si applicano, in quanto compatibili, le norme per il corrispondente personale statale vigenti al 31 maggio 1970.

     Ai fini del trattamento economico, i sottufficiali e le guardie forestali sono equiparati rispettivamente al personale esecutivo ed ausiliario, che riveste la qualifica specificata nella seguente tabella di raffronto:

 

     - Maresciallo maggiore                archivista capo

     - Maresciallo capo                   primo archivista

     - Maresciallo ordinario                    archivista

     - Brigadiere                                applicato

     - Vice Brigadiere                  applicato aggiunto

 

     b) Guardie

     - guardia scelta                   commesso superiore

     - guardia in serv. cont.                commesso capo

     - guardia in 2ª rafferma                     commesso

     - guardia di 1ª rafferma                 usciere capo

     - guardia di prima nom.                       usciere

     - allievo guardia                         inserviente

 

 

     Ai sottufficiali ed alle guardie forestali cui venga conservata o attribuita dai competenti organi la qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, spettano esclusivamente le indennità, ordinarie e speciali, di pubblica sicurezza previste dalle leggi statali per il corpo forestale dello Stato.

     In tali casi non competono allo stesso personale i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e l'indennità di cui alla legge regionale 5 maggio 1969, n. 18.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è quello previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, integrato:

     a) dai Capi degli Ispettorati agrari compartimentale, ripartimentali e dal capo dell'osservatorio fitopatologico [1];

     b) dai Capi degli Ispettorati forestali;

     c) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo amministrativo e tecnico;

     d) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico dell'agricoltura;

     e) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico delle foreste;

     f) da un rappresentante del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;

     g) da un rappresentante del personale salariato permanente.

     I componenti di cui alle lettere a) e d), in caso di assenza o di impedimento o vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

     I componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) ed i relativi supplenti sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte del personale interessato.

     Alle adunanze del Consiglio di amministrazione non partecipano:

     1) i componenti di cui alla lettera a), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali;

     2) i componenti di cui alla lettera b), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale del ruolo tecnico agrario;

     3) i componenti di cui alla lettera c), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste, nonché del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;

     4) i componenti di cui alla lettera d), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali, nonché il personale salariato;

     5) i componenti di cui alle lettere e) ed f), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, e tecnico agrario, nonché il personale salariato;

     6) il componente di cui alla lettera g), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, tecnico agrario, tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali.

     Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nelle quali vengono trattati argomenti che interessano la generalità del personale per le categorie c), d) ed e) partecipa solamente il rappresentante più votato di ciascuna delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

 

     Art. 7.

     La Commissione di disciplina per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è quella costituita a norma dell'art. 10 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

 

     Art. 8.

     Il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è iscritto al fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

 

     Art. 9.

     I posti delle tabelle organiche allegate alla presente legge possono essere ricoperti esclusivamente attraverso pubblici concorsi.

     I pubblici concorsi per l'assunzione del personale nel ruolo tecnico delle foreste e nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali sono indetti ed espletati, tenuti presenti i principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale e con le Università degli studi le convenzioni relative ai corsi di specializzazione del personale forestale.

     Per l'assunzione ai posti di sottufficiali nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali è richiesta alle guardie scelte ed alle guardie forestali la frequenza con profitto dei corsi previsti nel precedente comma.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 10.

     Il personale dello Stato che dalla data del 15 marzo 1971 presta servizio, in posizione di comando, presso gli uffici e servizi di cui al precedente art. 1, può chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione.

     L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal primo comma.

     I provvedimenti relativi alle domande di passaggio nei ruoli regionali previsti nell'art. 4 della presente legge sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima. Gli inquadramenti hanno effetto dal 16 marzo 1971.

     I comandati che si avvalgono di detta facoltà, e nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente passano alle dipendenze della Regione come appresso:

     Il personale di ruolo degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e foreste nonché il personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali è assunto nei ruoli allegati alla presente legge con l'anzianità posseduta alla data di assunzione nei ruoli medesimi e con la qualifica alla stessa data rivestita, quando essa sia stata conseguita in applicazione delle norme vigenti, per la progressione nella carriera del personale statale, al 31 maggio 1970 [2].

     Quando la qualifica rivestita alla data di assunzione nei ruoli sia stata conseguita in applicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il personale di cui al precedente comma è assunto nei ruoli con la qualifica rivestita al 31 maggio 1970.

     Qualora gli impiegati di ruolo rivestano una qualifica non prevista nelle tabelle allegate alla presente legge, sono inquadrati in carriera e qualifica corrispondenti a quella di appartenenza nell'Amministrazione statale.

     - se salariati permanenti, sono assunti nella pianta organica allegata alla presente legge nella stessa categoria di appartenenza

nell'Amministrazione statale alla data del 31 maggio 1970, e con l'anzianità posseduta alla data di assunzione nella pianta organica medesima.

     Qualora i posti previsti negli organici non siano, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze. Nell'ipotesi in cui l'insufficienza si riferisca a posti di qualifica intermedia, dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale [3].

     Il personale che non si avvale della facoltà di cui al primo comma del presente articolo e quello nei cui confronti l'Amministrazione regionale non si pronuncia affermativamente può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza rispettivamente del termine stabilito dal primo e secondo comma del presente articolo.

     Limitatamente alla prima attuazione della presente legge, il personale inquadrato ai sensi dei precedenti comma è ammesso agli scrutini di promozione con l'applicazione nei confronti del personale diverso da quello inquadrato nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, delle norme di cui all'art. 14 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, anche per gli avanzamenti nelle qualifiche superiori a quelle indicate nelle stesse norme. A tali fini, l'anzianità di servizio riconosciuta all'atto dell'inquadramento è valida come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive. Le promozioni di cui al presente comma hanno decorrenza dal 16 marzo 1971.

     In applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo, ispettore capo forestale, esperto principale, coadiutore forestale principale, direttore di divisione, segretario contabile principale, archivista capo, commesso capo, agente tecnico superiore e capo operaio, potranno essere conferite, ove occorra, anche in soprannumero [4].

     Le qualifiche conferite in soprannumero saranno riassorbite in occasione delle normali vacanze [4].

 

     Art. 11.

     I sottufficiali e le guardie scelte del corpo forestale dello Stato che prestano servizio in posizione di comando presso gli uffici e servizi di cui al precedente art. 1 alla data del 15 marzo 1971, se dichiarati inabili al servizio attivo per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, possono chiedere di passare rispettivamente nella carriera esecutiva ed ausiliaria, fino al termine di sei mesi dal collocamento a riposo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1971.

     Detto personale viene collocato, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo di cui alla presente legge con l'anzianità posseduta e con la qualifica corrispondente a quella rivestita al 31 maggio 1970, seconda la tabella di raffronto di cui al precedente art. 5.

     I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 12.

     L'Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza assumendo in proprio i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale dalla data del decreto di cui al precedente art. 10.

     Ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di tale personale vengono regolati con successivi accordi fra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti o le Casse di previdenza e la Regione.

 

     Art. 13.

     Il personale che passa alle dipendenze della Regione, ai sensi del precedente art. 10, è iscritto al fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

     Con successiva legge sarà regolamentato il rapporto di questo personale nei confronti del fondo medesimo.

 

     Art. 14.

     E' riaperto, per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi previsto dal secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 maggio 1969, n. 27, concernente la facoltà di opzione a favore dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna del personale statale in servizio in posizione di comando presso l'Istituto medesimo.

 

     Art. 15.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è istituito il seguente capitolo:

     Cap. 16120 - Spese per la partecipazione del personale forestale a corsi di specializzazione istituiti dall'Amministrazione statale o da Università degli studi.

 

     Art. 16.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11122, 11133, 11138, 11183, 16109, 16110, 16111, 16112, 16114, 16115, 16116, 16120, 16123, 16124, 16125 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     La denominazione dei seguenti capitoli del citato stato di previsione è così modificata:

     Cap. 16109 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi o trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza agli impiegati in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici; indennità integrativa speciale giornaliera ed indennità di rischio al personale ausiliario in servizio presso gli stessi uffici. Indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compensi annui per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie ai sottufficiali ed alle guardie forestali (spesa obbligatoria).

     Cap. 16110 - Paghe ed altri assegni fissi e trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza ai salariati in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici (spesa obbligatoria).

     Cap. 16111 - Compensi per lavoro straordinario agli impiegati presso gli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici (spesa obbligatoria).

     Cap. 16112 - Compenso per lavoro straordinario ai salariati in servizio presso gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici (spesa obbligatoria).

     Cap. 16114 - Indennità e rimborso spese di trasporto al personale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici, per missioni in territorio nazionale.

     Cap. 16115 - Indennità e rimborso spese di trasporto al personale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato regionale per gli usi civici, per missioni all'estero.

     Cap. 16116 - Indennità e rimborso spese di trasporto al personale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, gli Ispettorati delle foreste ed il Commissariato per gli usi civici, per trasferimenti in territorio nazionale.

     Cap. 16123 - Spese per funzionamento degli uffici e dei servizi degli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, degli Ispettorati delle foreste e del Commissariato regionale per gli usi civici.

     Cap. 16124 - Spese per l'acquisto di mobili e suppellettili, di macchine per ufficio e di attrezzature e materiali speciali occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi degli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, degli Ispettorati delle foreste e del Commissariato regionale per gli usi civici.

     Cap. 16125 - Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e di altri mezzi meccanici, occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi degli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, degli Ispettorati delle foreste e del Commissariato regionale per gli usi civici.

     (Omissis).

     Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1971 valutate in lire 140.000.000 si farà fronte per lire 70.000.000 con l'aumento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi e per lire 70.000.000 con l'aumento del gettito delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

 

     Art. 17.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

                                 ALLEGATO

 

TABELLA PRIMA [5]

                      RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

 

Carriera direttiva

     Ispettore generale capo                         1 [*]

     Ispettore generale

     Ispettore capo                                 29

     Ispettore superiore

     Ispettore principale

     Ispettore

     Ispettore aggiunto                             41

                                              --------

     TOTALE                                         71

 

Carriera di concetto

     Esperto superiore                            10

     Esperto capo

     Esperto principale                            30

     Primo esperto

     Esperto

     Espero aggiunto

     Vice esperto                                   58

                                              --------

     TOTALE                                         98

 

 

TABELLA SECONDA

                        RUOLO TECNICO DELLE FORESTE

 

Carriera direttiva

     Ispettore generale capo forestale               1

     Ispettore generale forestale

     Ispettore capo forestale                       10

     Ispettore superiore forestale

     Ispettore principale forestale

     Ispettore forestale

     Ispettore aggiunto forestale                   13

                                              --------

     TOTALE                                         24

 

Carriera di concetto

     Coadiutore forestale superiore                  1

     Coadiutore forestale capo

     Coadiutore forestale principale                 3

     Primo coadiutore forestale

     Coadiutore forestale

     Coadiutore forestale aggiunto

     Vice coadiutore forestale                       7

                                              --------

     TOTALE                                         11

 

 

TABELLA TERZA [5]

                           RUOLO AMMINISTRATIVO

 

Carriera direttiva

     Ispettore generale

     Direttore di divisione                          2

     Direttore di sezione

     Consigliere di 1ª classe

     Consigliere di 2ª classe

     Consigliere di 3ª classe                        4

                                              --------

     TOTALE                                          6

 

Carriera di concetto

     Segretario contabile superiore                  2

     Segretario contabile capo

     Segretario contabile principale                 6

     Primo segretario contabile

     Segretario contabile

     Segretario contabile aggiunto

     Vice segretario contabile                      10

                                              --------

     TOTALE                                         18

 

Carriera esecutiva

     Archivista superiore

     Archivista capo                                25

     Primo archivista

     Archivista

     Applicato

     Applicato aggiunto                             56

                                              --------

     TOTALE                                         81

 

Carriera ausiliaria

     Commesso superiore

     Commesso capo                                   8

     Commesso

     Usciere capo

     Usciere

     Inserviente                                    17

                                              --------

     TOTALE                                         25

 

 

TABELLA QUARTA

 

             RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE FORESTALI

 

Carriera esecutiva

     Maresciallo maggiore                            7

     Maresciallo capo                                8

     Maresciallo ordinario                          12

     Brigadiere

     Vice brigadiere                                34

                                              --------

     TOTALE                                         61

 

     Carriera ausiliaria

     Guardia scelta

     Guardia in servizio continuativo

     Guardia di 2ª rafferma

     Guardia di 1ª rafferma

     Guardia di 1ª nomina

     Allievo guardia                               162

                                              --------

     TOTALE                                        162

 

 

TABELLA QUINTA [5]

 

                  RUOLO TECNICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

 

     Agente tecnico superiore                        2

     Agente tecnico capo

     Agente tecnico                                  4

                                              --------

     TOTALE                                          6

 

 

TABELLA SESTA [5]

                           SALARIATI PERMANENTI

 

     Capo operaio                                    7

     Operaio di 1ª categoria                        13

     Operaio di 2ª categoria                         4

     Operaio di 3ª categoria                         3

                                              --------

     TOTALE                                         27

 

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1973, n. 36.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 1973, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 1972, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1973, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1973, n. 13.

[5] Tabelle così sostituite dalla L.R. 5 dicembre 1973, n. 36.

[*] In soprannumero, da sopprimere in occasione della normale vacanza.

[5] Tabelle così sostituite dalla L.R. 5 dicembre 1973, n. 36.

[5] Tabelle così sostituite dalla L.R. 5 dicembre 1973, n. 36.

[5] Tabelle così sostituite dalla L.R. 5 dicembre 1973, n. 36.